DOPO IL DIVORZIO BREVE ARRIVA IL DIVORZIO “AD ALTA VELOCITÀ”

di Alessandra Capuano

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La Cassazione ha dato il via libera al cumulo della domanda di separazione e divorzio nel ricorso congiunto.

Tra le novità della recente riforma del codice di procedura civile c’è anche il tentativo di velocizzare il contenzioso giudiziale in tema di separazione e divorzio, che rafforza l’intento già da tempo espresso dalla Corte di Cassazione, che aveva indicato nella pronuncia e passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di separazione la via di fuga per il coniuge che avesse fretta di divorziare, seppure la causa di separazione fosse ancora pendente.

Cassazione e il Cumulo di Separazione e Divorzio

Con il meccanismo del tutto nuovo contenuto nell’art.473 bis 49 cpc ora ci si può rivolgere unilateralmente al Tribunale, introducendo cumulativamente la domanda di separazione e di divorzio.

Nei prossimi tempi vedremo come questo nuovo istituto si comporterà alla prova dei fatti, ma è indubbio che la ratio dell’istituto risponde ad un’esigenza sentita e la struttura è coerente con i principi dell’Ordinamento giuridico. Diverso discorso vale invece per l’estensione del medesimo meccanismo ai procedimenti non contenziosi, ovvero al caso in cui i coniugi abbiano concluso un accordo che implica l’espressione della contestuale volontà di separarsi e divorziare, regolando definitivamente tutti i loro rapporti.

Perplessità degli Avvocati Matrimonialisti

Molti avvocati matrimonialisti hanno già espresso in proposito notevole perplessità, in particolare con riferimento alla posizione del coniuge economicamente più debole. Il primo argomento contrario riguarda il fatto puro e semplice che la Riforma non prevede questo istituto, che invece è dettagliatamente regolato con riferimento al solo procedimento contenzioso, ma molte altre considerazioni si aggiungono.

In particolare viene osservato il contrasto con la previsione dell'art.160 c.c. sulla nullità dei patti stipulati in vista del divorzio; il principio di improcedibilità di domande il cui accoglimento è subordinato al verificarsi di condizioni non ancora avveratesi; gli imprevedibili effetti della revoca del consenso o dell’impossibilità di confermarlo; l'improcedibilità, fino alla pronuncia definitiva, di eventuali istanze per la modifica delle condizioni indicate nel ricorso.

La Preferenza della Cassazione per l'Autonomia Negoziale

La sentenza n. 4311 del 16.10.2023, emessa su rinvio pregiudiziale ex art.363 bis cpc, affronta molti di questi temi, tuttavia non sempre risolvendoli in modo convincente. Ciò che appare ben chiaro è che la Corte di Cassazione ancora una volta privilegia il favor libertatis ed il risparmio tendenziale di energie processuali, al contempo valorizzando l'autonomia negoziale dei coniugi. Non possiamo che auspicare che tale autonomia concretamente sussista e non accada invece che taluni divorzi "rapidi" finiscano col divenire dei contratti per adesione, in cui la forza contrattuale di un coniuge rende fittizio il consenso dell’altro. Fino ad oggi questo rischio era parzialmente scongiurato dall’ art.160 del codice civile che commina la nullità, tra gli altri, dei patti aventi ad oggetto la futura regolamentazione del divorzio, ed anche dal tempo necessario per la procedibilità del divorzio.

Per il futuro staremo a vedere, sebbene qualche anno di esperienza nel settore suggerisca pessimistiche aspettative, dato che la parità di condizione economica dei coniugi nel matrimonio esiste ancora in una parte minoritaria della società italiana.


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