RIFORMA CARTABIA, DOMANDA CONTESTUALE DI SEPARAZIONE E DIVORZIO CONGIUNTI

di Valentina Bertolo

Stampa la pagina
foto

Ascolta la versione audio dell'articolo

RIFORMA CARTABIA I VARI ORIENTAMENTI DEI TRIBUNALI SULLA POSSIBILITÀ DI PRESENTARE DOMANDA CONTESTUALE DI SEPARAZIONE E DIVORZIO CONGIUNTI

Com’è noto, la Riforma Cartabia, all’art. 473-bis.49 c.p.c., ha previsto la possibilità di una simultanea proposizione di giudizio di separazione e divorzio per i giudizi contenziosi, prevedendo che le parti, nello stesso ricorso che introduce il procedimento di separazione personale, possano presentare anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio con le relative domande accessorie. La succitata norma dispone che “le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”.

La questione controversa riguarda la possibilità di proporre il cumulo delle domande anche nel caso di separazione e divorzio congiunti.

Su questo, si sono espressi alcuni Tribunali con pronunce ed argomentazioni differenti.

Il Tribunale di Milano, con una sentenza del 5 maggio 2023, n. 3542, ha ritenuto il cumulo di domande applicabile anche al caso di domande di separazione consensuale e divorzio congiunto, dando alla nuova norma un’interpretazione estensiva.

Il Tribunale, dopo il deposito del ricorso congiunto con richiesta di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte, esaminate le condizioni, ha accolto le domande dei coniugi, compresa quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio, enunciando le condizioni connesse a tale pronuncia e precisando che la richiesta di divorzio sarebbe stata procedibile solo dopo il decorso del termine di cui all’art.  3, n. 2 lett. b) della legge 898/70, ossia sei mesi. Le parti, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, avrebbero dovuto ribadire di non volersi riconciliare e confermare le condizioni già concordate anche con riferimento allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

A tale proposito, il Tribunale di Milano ha ritenuto opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'articolo 473-bis.19, 2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'articolo 473-bis.51, 2° comma, c.p.c.

Di diversa opinione il Tribunale di Firenze, che con del 15 maggio 2023, n. 4458, ha rilevato d’ufficio l’inammissibilità di un ricorso contestuale di separazione consensuale e divorzio congiunto nel decreto di fissazione dell’udienza di comparizione dei coniugi, evidenziando che nel caso di specie era applicabile l’art. 473-bis.51 c.p.c. e non il n.49, ed ha successivamente omologato la separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso, dichiarando improponibile la domanda di divorzio.

Nella parte motiva il Collegio giudicante fiorentino ha rilevato che la norma che disciplina il procedimento su domanda congiunta, art. 473-bis.51 c.p.c., non prevede la possibilità di cumulo delle domande di separazione e divorzio, come invece espressamente previsto dall’art. 473-bis.49 c.p.c. per i giudizi contenziosi, e, da ciò consegue che la possibilità di cumulo delle domande sia riservata dalla legge esclusivamente alle ipotesi di esistenza di contenzioso tra le parti.

In sostanza, le argomentazioni del Tribunale di Firenze si fondano sulle seguenti argomentazioni:

  1. le due discipline (art. 473-bis 49 e 473-bis 51 c.p.c.) sono state tenute distinte dal legislatore;
  2. l’art. 473- bis. 51 c.p.c. non contiene richiamo al punto 49, pertanto opera il criterio ermeneutico ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit;
  3. la legge delega non contempla indicazione nel senso del cumulo, ma contiene ben distinte indicazioni per i ricorsi congiunti all’art. 1 comma 17 lett. o) e c. 23 lett. hh) e per il cumulo delle domande al c. 23 lettera bb).

In conclusione, la risoluzione della questione di diritto non pare agevole, attesa la difficoltà di rinvenire un'interpretazione univoca, nella giurisprudenza di merito ma anche in dottrina, relativamente all'ammissibilità della proposizione, in via consensuale, del cumulo delle domande di separazione e di divorzio.

 


Altri in DIRITTO

Potrebbe interessarti anche

  • DOPO IL DIVORZIO BREVE ARRIVA IL DIVORZIO “AD ALTA VELOCITÀ”

    Tra le novità della recente riforma del codice di procedura civile c’è anche il tentativo di velocizzare il contenzioso giudiziale in tema di separazione e divorzio, che rafforza l’intento già da tempo espresso dalla Corte di Cassazione

    Alessandra Capuano
  • DOPO IL DIVORZIO BREVE ARRIVA IL DIVORZIO “AD ALTA VELOCITÀ”

    Tra le novità della recente riforma del codice di procedura civile c’è anche il tentativo di velocizzare il contenzioso giudiziale in tema di separazione e divorzio, che rafforza l’intento già da tempo espresso dalla Corte di Cassazione

    Alessandra Capuano