DIGITAL MARKETS ACT( DMA) : LE REGOLE DELL’EUROPA PER GARANTIRE UNA CONCORRENZA LEALE E MAGGIORE TUTELA DEGLI UTENTI

di Gianluca Mariani

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I paesi membri dell’Unione Europe lo scorso 24 marzo hanno raggiunto un accordo   su una proposta di legge che rafforzerà le tutele degli utenti e dei navigatori del web nei confronti delle cosiddette Big tech.

La nuova legge, chiamata Digital Markets Act (DMA), rimodellerà drasticamente le infrastrutture e le dinamiche digitali quali app store, pubblicità online, e-commerce, servizi di messaggistica e altri strumenti digitali .

Il disegno di legge Europeo si fonda su tre elementi base:

  • Definizione delle core platform services
  • Definizione concetto di Gatekeeper
  • Collegamento con il mercato Europeo

Tali principi base hanno lo scopo di individuare   quei fornitori di servizi digitali con un notevole impatto sul mercato interno ed esterno Europeo per il loro notevole potere economico e il loro ruolo di “accesso” per un gran numero di utenti a servizi e infrastrutture digitali.

Per core platform services (servizi di piattaforma essenziali, centrali) si intendono tutte quelle grandi piattaforme online che operano nel mercato digitale internazionale gestendo servizi digitali come social media, e-commerce o motori di ricerca. 

IL DMA ha stabilito dei criteri qualitativi e quantitativi per definire i cosiddetti GateKeeper.

La nuova categoria utilizzata dall'UE definisce GateKeeper qualsiasi impresa con una capitalizzazione di mercato di almeno 75 miliardi di euro e con 45 milioni di utenti mensili. Questi includono Amazon, Apple, Meta e Google.

Cosa prevede il Digital Markets Act?

Una volta designato come Gatekeeper, il regolamento assegna a tali piattaforme una serie di obblighi e divieti. Gli obblighi coprono un'ampia varietà di disposizioni, tra cui l'accesso ai dati, l'interoperabilità e l'autoreferenza.

In particolare il DMA stabilisce che le piattaforme Gatekeeper dovranno consentire ai propri utenti di accedere ai propri dati personali generati durante l’utilizzo della piattaforma, includendo requisiti aggiuntivi per l’utilizzo quali targeting pubblicitario o micro targeting. Le aziende dovranno ottenere il consenso esplicito dell’utente prima di poterlo tracciare.

Sarà vietato il trattamento dei dati personali dei minori, raccolti o generati dai Gatekeeper, per finalità commerciali o profilazione pubblicitaria.

Per quanto riguarda le piattaforme di messaggistica, tipo WhatsApp e Telegram, secondo il principio di interoperabilità, saranno obbligate a ricevere ed inviare messaggi anche da parte di utenti che utilizzano sistemi e servizi di messaggistica minori.

Saranno le stesse piattaforme minore a dover avanzare le richieste alle grandi piattaforme che dovranno obbligatoriamente includerle.

Lo scopo è quello di incentivare la concorrenza e l’apertura a nuove piattaforme che avrebbero poche chance nel mercato digitale attuale.

Sempre in tema di concorrenza sarà vietato alle grandi piattaforme, in un’ottica autoreferenziale, di favorire nei risultati di ricerca propri servizi e prodotti, pensiamo ad esempio allo shop online di Google o Amazon. Inoltre sarà esplicitamente vietato la pratica di “acquisizione killer”, acquisizione in fase primordiale di attività e servizi di potenziali concorrenti per scoraggiare la concorrenza.

Altro punto importante riguarda la libertà da parte dell’utente di installare applicazioni esterne alle App store  ufficiali delle grandi piattaforme, come  Google e Apple e, allo stesso tempo, la possibilità di disinstallare applicazione hardware già preesistenti.

Centrale, nell’applicazione del DMA, sarà il ruolo della Commissione Europea che, in caso riscontrasse una violazione del regolamento, avrà il potere di sanzionare le società di servizi digitali con una sanzione amministrativa fino al 10% del fatturato  e fino al 20% in caso di violazione ripetute.


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