CREDITI DI IMPOSTA MEDIAZIONE: ISTANZA DA PRESENTARE ENTRO IL 31.3.2025
26/02/2025
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Il D.M. del 1.8.2023, pubblicato il 7.8.2023 e in vigore dal 22.8.23, disciplina la misura e le modalità per il riconoscimento dei crediti di imposta stabiliti all’art. 20 D.Lgs. 28/2010 per la mediazione e le altre procedure di giustizia complementare.
Va prestata attenzione al termine di presentazione dell’istanza; le domande di credito per le procedure concluse nel 2024 vanno depositate infatti entro il 31.3.2025.
La parte (persona fisica o giuridica) ha diritto a vedersi riconosciuto un credito di imposta in caso abbia svolto la procedura di mediazione nelle seguenti ipotesi (art. 20 comma 1 e 2 D.Lgs. 28/2010):
- Fino a € 600,00 sull’indennità pagata all’Organismo in caso di accordo conciliativo (ridotto della metà se la procedura si conclude con un mancato accordo).
- Fino a € 600,00 sul compenso versato al proprio legale in caso di accordo (ridotto della metà se la procedura si conclude con un mancato accordo), nei limiti previsti dai parametri professionali, in caso di procedure obbligatorie o demandate.
I crediti di cui sopra sono cumulabili entro un tetto massimo di utilizzo pari a euro 600 a parte per procedura.
Qualora si svolgano nell’arco di un anno più procedure, viene posto il limite di un tetto massimo annuale di euro 2.400 per le persone fisiche e di euro 24.000 per le persone giuridiche. Se vengono presentate più richieste di riconoscimento di crediti va presentata un’unica domanda annuale.
- Ad essi si aggiunge un ulteriore credito fino a € 518,00 sul contributo unificato corrisposto per il giudizio che venga estinto a seguito della conclusione di un accordo in mediazione demandata, pari all’importo versato e fino ad un massimo di 518,00 euro (art. 20 comma 3 D.lgs. 28/2010).
Le modalità per richiedere il riconoscimento dei benefici fiscali sono dettagliatamente stabilite agli artt. 4, 5 e 6 DM 1.8.2023.
La parte deve presentare una domanda unicamente tramite la piattaforma digitale ministeriale per la gestione delle richieste di riconoscimento di crediti di imposta, e va usato l’applicativo ‘Istanza credito di imposta’ all’interno del Portale ministeriale online, cui si accede mediante identificativo SPID, CIE Id almeno di livello due o CNS: https://lsg.giustizia.it/
Va preliminarmente scelta la tipologia di procedura per cui viene formulata l’istanza, opzionando una delle diverse alternative: pagamento dell’indennità di primo incontro di mediazione o di prosecuzione (ai sensi dell’art. 17, commi 3 e 4 del D.lgs n.28/2010), mediazione obbligatoria (art. 5, comma 1, del D.lgs n.28/2010), mediazione demandata, negoziazione assistita o arbitraggio con lodo.
L’istanza va completata con una serie di dati che vanno autocertificati, tra cui: il numero d’ordine dell’OdM, la dichiarazione di raggiungimento dell’accordo con il numero del procedimento e la data dell’accordo, la dichiarazione di valore, l’indicazione della materia ai fini statistici.
Trattasi di una procedura guidata molto semplice che può essere agevolmente compilata dall aparte seguendo i passaggi indicati compilando i campi guidati.
La richiesta va presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di conclusione della procedura di mediazione, con indicazione della PEC in cui ricevere le comunicazioni (altrimenti esse vengono rese disponibili nell’area riservata).
Effettuate le verifiche sull’istanza del contribuente, il Ministero riconosce l’importo spettante ed entro il 30 aprile dell’anno in cui è presentata la domanda comunica al richiedente l’importo del credito di imposta di diritto.
Il credito è utilizzabile in compensazione a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione, con modello F24, presentato tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla Agenzia delle entrate. I crediti non danno luogo a rimborso.
Vi sono fondi disponibili per le parti che abbiano utilizzato una procedura di giurisdizione complementare: se ne faccia buon uso nel rispetto del termine e delle modalità di presentazione, a tutto vantaggio delle parti.