Conversione del decreto “Cura Italia”: le novità in materia penale

di Lorena Puccetti

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E’ stato convertito in legge, con emendamenti, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

Segnaliamo le principali modifiche apportate all’art. 83 del d.l. 18/2020  dai commi da 12-bis a 12-quinquies introdotti in sede di conversione.

Il comma 12-bis, prevede che dal 9 marzo al 30 giugno, possono essere tenute mediante collegamenti da remoto «le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti».

La norma demanda ad un provvedimento del direttore dei sistemi informatici e automatizzati del Ministero della Giustizia l’individuazione delle modalità dei collegamenti da remoto. In ogni caso, al fine di consentire l’effettiva partecipazione delle parti, il comma 12-bis stabilisce che:

-il giudice fa comunicare giorno, ora e modalità di collegamento a tutti i soggetti di cui è prevista la partecipazione

-i difensori attestano l’identità dei soggetti assistiti i quali partecipano all'udienza dalla medesima postazione da cui si collega il difensore.  

- se il soggetto si trova agli arresti domiciliari, sia il medesimo sia il difensore possono partecipare all'udienza di convalida da remoto anche dal più vicino ufficio di polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza.  

-l’ausiliario del giudice, il quale dovrà necessariamente trovarsi presso l’ufficio giudiziario, deve dare atto nel verbale d’udienza delle modalità di collegamento da remoto utilizzate. 

Limitandoci solo ad alcuni dei profili problematici, in primo luogo la norma non specifica se nelle ipotesi in cui non è consentito il collegamento da remoto, ad esempio per l’assunzione di una testimonianza, l’udienza deve essere rinviata o invece celebrata. Discutibile è, inoltre, il rinvio ad una fonte amministrativa per la disciplina delle modalità di collegamento.

Quanto al caso di udienza di convalida per arrestati e fermati non trasferiti in carcere, non è chiaro se la scelta dell’udienza da remoto sia rimessa al difensore o all'autorità procedente.

Ancora, con evidente trascuratezza, la norma non contiene alcun riferimento alle modalità di documentazione dell’udienza on line. Si osserva, infine, che la legge di conversione prevede il processo da remoto a partire dal 9 marzo, data antecedente alla sua entrata in vigore, con il palese intento di sanare le udienze da remoto nel frattempo celebrate sulla base dei c.d. protocolli.

E ciò perché, non potendo i protocolli derogare a fondamentali norme procedurali e costituzionali, le udienze effettuate a distanza si sono poste al di fuori di ogni previsione legale. 

Il comma 12-ter, riguarda i procedimenti penali in Cassazione e prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e sino al 30 giugno 2020, tutti i ricorsi, anche quelli in pubblica udienza, saranno trattati «in camera di consiglio senza l’intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che la parte ricorrente faccia richiesta di discussione orale».

Tale richiesta deve provenire dal difensore alla cancelleria a mezzo di posta elettronica almeno 25 giorni prima dell’udienza; le udienze fissate in data anteriore al venticinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione sono rinviate in modo da consentire il rispetto del predetto termine per la richiesta di discussione orale.

Si segnala che, in modo del tutto ingiustificato, la norma prevede che se la richiesta di discussione orale proviene dal difensore, «i termini di custodia cautelare e di prescrizione sono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato».

Se non è richiesta la discussione orale, le richieste e le conclusioni del procuratore generale e dei difensori devono essere inoltrate alla cancelleria mediante posta elettronica nei termini stabiliti dalla norma e la Corte può deliberare da remoto secondo le modalità dell’art. 12-quinquies. 

Il comma 12-quater, consente il compimento di atti mediante il collegamento da remoto nella fase delle indagini preliminari limitatamente al periodo dal 9 marzo  al 30 giugno 2020. In particolare, si prevede che:

-il pubblico ministero e il giudice possono avvalersi di collegamenti da remoto per compiere atti che richiedono «la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, nei casi in cui la presenza fisica di costoro non può essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus COVID-19»

-per la partecipazione delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare si applicano le modalità già previste dall’art. 12 del decreto-legge

-l’identità delle persone che partecipano all'atto è accertata da un ufficiale o agente di p.g.

-il compimento dell’atto deve avvenire con modalità idonee a salvaguardare la segretezza e ad assicurare la possibilità per la persona sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con il proprio difensore

-il difensore partecipa da remoto mediante collegamento dallo studio legale, salva la facoltà dello stesso di recarsi nel luogo ove si trova il suo assistito

In relazione all'ambito di applicazione, la disposizione sembra riguardare solo gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e non quelli delegati alla polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 370 c.p.p. Il riferimento agli atti compiuti dal giudice lascia intendere che la disposizione comprende l’incidente probatorio, l’udienza di convalida, l’udienza sulla richiesta di archiviazione e l’interrogatorio di garanzia.

Il comma 12-quinquies, infine, disciplina lo svolgimento da remoto delle deliberazioni collegiali per i procedimenti non sospesi stabilendo che «dal 9 marzo al 30 giugno 2020, nei procedimenti civili e penali non sospesi, le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto».

In particolare, nei procedimenti penali dopo la deliberazione e la sottoscrizione del dispositivo «l’ordinanza e il provvedimento è depositato in cancelleria ai fini dell’inserimento nel fascicolo il prima possibile e, in ogni caso, immediatamente dopo la cessazione dell'emergenza sanitaria». Tale norma, astrattamente applicabile anche ai collegi in corte d’assise, non stabilisce alcuna regola volta a garantire la segretezza all’interno della camera di consiglio e l’autonomia di ciascun singolo giudicante. Inoltre, la mancata previsione di modalità volte ad assicurare la visibilità del fascicolo a ciascuno dei componenti del collegio, pone in dubbio l’effettiva collegialità della decisione.  

Come già osservato in precedenza, anche le disposizioni di cui ai commi 12-quater e 12-quinquies, retroagiscono sino a comprendere le attività compiute dal 9 marzo al fine di sanare eventuali atti già compiuti nella fase delle indagini preliminari o camere di consiglio svolte da remoto in assenza di uno specifico fondamento normativo

Avv. Lorena Puccetti – Foro di Vicenza


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