Codatorialità e licenziamento: la Cassazione estende la tutela reale
22/01/2026
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La recente ordinanza n. 336 del 7 gennaio 2026 della Corte di Cassazione offre un contributo decisivo alla definizione della nozione di codatorialità e delle tutele applicabili in caso di licenziamento. La vicenda nasce dal recesso per giustificato motivo oggettivo intimato a una lavoratrice formalmente assunta da una società, ma stabilmente inserita nell’attività di altre due imprese operanti in un sistema organizzativo integrato.
Il giudice di primo grado aveva riconosciuto l’esistenza di un rapporto di lavoro imputabile congiuntamente alle tre società, rilevando come la prestazione fosse resa nell’interesse comune e sotto la direzione coordinata delle diverse realtà. Accertata l’assenza del giustificato motivo oggettivo, il tribunale aveva applicato la tutela reintegratoria prevista dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, ritenendo superato il requisito dimensionale grazie al numero complessivo dei dipendenti delle tre imprese.
La Corte d’Appello aveva confermato sia la codatorialità sia l’illegittimità del licenziamento, ma aveva ridimensionato la tutela riconosciuta alla lavoratrice. Secondo i giudici territoriali, in mancanza di una simulazione o di un disegno fraudolento nel frazionamento dell’attività tra più datori, non sarebbe stato possibile individuare un unico centro di imputazione del rapporto. Da ciò derivava, a loro avviso, la necessità di valutare il requisito dimensionale separatamente per ciascuna società, con conseguente esclusione della tutela reale.
La lavoratrice ha quindi proposto ricorso per Cassazione, contestando l’impostazione della Corte territoriale.
La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 336/2026, ha affermato un principio significativo sulla disciplina dei gruppi di imprese: quando viene accertata la codatorialità, il requisito dimensionale deve essere calcolato considerando l’intero complesso dei lavoratori impiegati dalle società co-datrici, senza che assuma rilievo la natura fraudolenta o meno del frazionamento dell’attività.
La Cassazione richiama l’evoluzione giurisprudenziale degli ultimi anni, che ha progressivamente abbandonato l’idea di una codatorialità confinata alle ipotesi patologiche di abuso dello schema societario. L’attenzione si è spostata sulla sostanza dei rapporti: ciò che conta è la realtà economico-organizzativa in cui il lavoratore è effettivamente inserito, indipendentemente dalla formale articolazione societaria.
Secondo la Corte, la codatorialità può configurarsi anche in gruppi genuini, laddove vi sia l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore di lavoro formale, nonché la condivisione della prestazione del medesimo, al fine di soddisfare l'interesse del gruppo, da parte delle diverse società, che esercitano i tipici poteri datoriali e diventano datori sostanziali, con tutte le conseguenze in termini di responsabilità e di applicazione delle tutele previste dall’ordinamento.
La Corte sottolinea che un’interpretazione diversa finirebbe per svuotare di significato la stessa nozione di codatorialità, riducendola a un concetto privo di effettività e incapace di garantire una protezione adeguata al lavoratore inserito in strutture organizzative complesse.
L’ordinanza n. 336/2026 si pone dunque come un punto fermo nella disciplina dei rapporti di lavoro nei gruppi di imprese caratterizzati da codatorialità, rafforzando la tutela dei lavoratori e valorizzando la sostanza delle relazioni organizzative rispetto alla loro forma giuridica.