31/12/2016: le scadenze da ricordare

di Angelo Strano

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Per quanto riguarda l’aspetto dichiarativo, si rammenta, che il termine per l’invio della comunicazione obbligatoria, ai sensi dell’art. 10 del “Regolamento dei contributi”, relativa ai redditi (IRPEF ed I.V.A) prodotti nell’anno 2015, è scaduto il 30/09/2016. Il mancato invio della predetta dichiarazione comporta l’applicazione di sanzioni che vengono determinate in misura ridotta, qualora il professionista trasmetta tali dati reddituali o rettifichi la precedente dichiarazione entro il 31/12/2016.
L’importo della sanzione ridotta è pari ad € 174,00.
L’obbligo di natura contributiva riguarda principalmente il pagamento in autoliquidazione della SECONDA RATA del contributo soggettivo ed integrativo, sui redditi e volumi d’affari prodotti nel 2015.
L’obbligo riguarda essenzialmente i pensionati ancora attivi, i praticanti iscritti alla Cassa, gli avvocati neo iscritti alla Cassa nel periodo di esonero giovani esonerati dal pagamento del contributo integrativo minimo, tutti coloro che nel 2015 abbiano ottenuto l’esonero dal pagamento dei contributi minimi ex art. 10 del Regolamento di attuazione dell’art. 21 della L. 247/2012, nonché tutti coloro che per il 2015 abbiano dichiarato redditi e/o volumi d’affari oltre la soglia coperta dalla contribuzione minima obbligatoria.
Il versamento deve avvenire entro il 31 dicembre 2016, utilizzando il M.Av., il bollettino postale, bonifico bancario o mediante la “Forense Card” per chi l’abbia già richiesta. I bollettini vengono prodotti e stampati agevolmente, accedendo alla propria AREA RISERVATA del sito www.cassaforense.it, utilizzando codice meccanografico e password d’accesso.
Il 31 dicembre scade anche il versamento facoltativo in autoliquidazione – in un’unica soluzione – relativo alla quota modulare volontaria, come indicato in sede di compilazione del Mod. 5/2016. L’importo da versare deve essere ricompreso tra l’1% ed il 10% del reddito netto professionale, entro il tetto di € 97.850,00.
Particolare attenzione va poi posta all’eventuale integrazione del versamento del contributo minimo soggettivo, per il riconoscimento dell’intera annualità per gli anni 2014 o 2015, nel caso in cui ci si trovi nei primi anni di iscrizione alla Cassa, avendo dichiarato un reddito netto professionale inferiore ad € 10.300,00.


Ma andiamo per ordine:

  1. Anno 2015 – ottavo anno di iscrizione alla Cassa. Il versamento integrativo deve essere effettuato entro il 31/12/2016 (ovvero 2/01/2017);
  2. Anno 2015 - compreso tra il 1° e il 7° anno di iscrizione alla Cassa.E’ possibile integrare il versamento entro il 31 dicembre (proroga 2/01/2017) SENZA aggravio di interessi. Altrimenti potrà essere effettuato successivamente, purché entro l’ottavo anno di iscrizione, in questo caso con aggravio di interessi;
  3. Anno 2014 – ottavo anno di iscrizione Cassa. E’ possibile effettuare il versamento integrativo entro la fine del corrente anno, sempre con la maggiorazione degli interessi. Successivamente non sarà più possibile esercitare tale facoltà;
  4. Anno 2014 – compreso tra il 1° ed il 7° anno di iscrizione Cassa. E’ possibile integrare il versamento entro il 31 dicembre 2016 (proroga 2/01/2017) CON aggravio di interessi. Altrimenti potrà essere effettuato successivamente, purché entro l’ottavo anno di iscrizione.

Da ultimo, si precisa, che il 31 dicembre è in scadenza la rata per il pagamento dell’onere del riscatto, per coloro che abbiano optato per il pagamento in forma rateale.
La novità di questo anno è che il versamento, oltre che mediante bonifico bancario, potrà essere effettuato tramite il bollettino M.Av., utilizzando le nuove procedure WEB accedendo al sito della Cassa Forense (www.cassaforense.it).

 

Sig. Angelo Strano - Ufficio Istruttorie Previdenziali

 


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