24/11/2022
› AVVOCATURA
Se, cancellato dall'albo e dalla Cassa, i crediti professionali incassati successivamente sono soggetti alla contribuzione alla Cassa?
La sospensione volontaria e/o cancellazione dagli Albi comporta la cancellazione dalla Cassa con decorrenza dalla data di delibera assunta dal Consiglio dell'Ordine. Le fatture emesse in corso d'anno, ancorché dopo la cancellazione da tutti gli Albi professionali forensi e, conseguentemente, dalla Cassa, qualora la Partita IVA non sia stata ancora chiusa, dovranno essere assoggettate al contributo integrativo del 4%. Ciò in considerazione del fatto che i dati reddituali relativi all'anno della cancellazione dovranno essere dichiarati a mezzo del modello 5 dell'anno successivo con il quale – peraltro - dovranno essere corrisposti gli eventuali contributi in autoliquidazione. Per le fatture emesse negli anni solari successivi alla cancellazione, per i quali non sussistono più adempimenti contributivi e dichiarativi alla Cassa, non si deve applicare il contributo integrativo del 4%.