In caso di cancellazione su richiesta dell’avvocato da Albo Avvocati e Cassa Forense, e di successiva reiscrizione a entrambi dopo alcuni anni, i periodi contributivi maturati antecedentemente alla cancellazione vengono sommati a quelli nuovi, nonostante la discontinuità?
In caso di nuova iscrizione all'Albo e conseguentemente alla Cassa l’eventuale precedente periodo di iscrizione concorre ad aumentare l’anzianità previdenziale sempre che per lo stesso non sia stato richiesto ed ottenuto il rimborso ai sensi degli art. 21 o 22 della L. 576/80. E’ bene sottolineare al riguardo che l’art. 21 della suddetta normativa ha avuto vigenza sino all'anno 2004.