Rottamazione Equitalia: tra dubbi, incertezze, nodi da sciogliere

di Michele Proietti

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Equitalia S.p.A. sarà soppressa dal 01.07.2017 e verrà sostituita da un Ente pubblico economico denominato “Agenzia delle Entrate-Riscossione” che più o meno farà le stesse cose, magari in un modo diverso.

Rottamazione Equitalia_ridotta
Il vero scopo di questa operazione sembrerebbe quindi quello di consentire la c.d. “definizione agevolata” delle cartelle esattoriali (art. 6 del D.L.) che, per svariati motivi, Equitalia non riusciva a riscuotere. Vanno, tuttavia, evidenziate alcune criticità che rendono difficoltosa la fase attuativa del Decreto. Innanzitutto, manca chiarezza circa l’ambito soggettivo di applicazione.
A tale proposito è da dirsi che la norma, così come è costruita, non sembrerebbe riguardare Cassa Forense che, al pari, degli altri Enti previdenziali "privati", ha come focus i contributi, non certo imposte e/o tasse. Nell'art. 6 del D.L. n. 193/2016, che disciplina la definizione agevolata delle cartelle esattoriali, vengono infatti specificate le fattispecie cui si applica l’istituto, con richiamo all’art. 30 del D.p.r. n. 602/73 e all’art. 27 del D.Lgs. n. 46/99. Tali norme, si riferiscono esclusivamente ad imposte (art. 11 del D.p.r. n. 602/73) e contributi di competenza di “enti pubblici previdenziali” (art. 27 del D.lgs. n. 46/99) non, quindi, a contributi degli Enti privati.
Pur tuttavia, un riferimento generico alle “sanzioni” incluse nei carichi esattoriali potrebbe far propendere anche per una tesi diversa, considerato che Equitalia, di per sé, non applica “sanzioni” (si limita ad applicare l’aggio per la riscossione e gli interessi di mora sui carichi insoluti). Il riferimento generico alle “sanzioni”, contenuto nel citato art. 6, potrebbe, quindi, far propendere anche per una interpretazione estensiva della norma che includa tutti gli Enti impositori.


Inutile dire che, se così fosse, l’intervento del legislatore andrebbe a invadere pesantemente il campo di azione di Enti privati che applicano autonomi e diversi sistemi sanzionatori.
Al di là di ogni considerazione di sistema, comunque, in sede di conversione, andrebbe assolutamente previsto un chiarimento in ordine all’ambito soggettivo di applicazione. Sul punto c’è da dire che, nell’incertezza della norma, anche la modulistica messa a punto, in questi giorni, da Equitalia non fa alcuna menzione esplicita dei carichi relativi agli Enti di previdenza privati,
tema assai rilevante in ragione del valore economico di tali poste.
Da ultimo, vanno segnalate altre incongruenze del Decreto, di non minore importanza e che sembra siano già all’attenzione delle competenti Commissioni Parlamentari per una loro correzione:

  1. Non viene chiarito se la c.d. “sanatoria” riguardi anche la Sicilia (che non è gestita da Equitalia ma da un Ente di riscossione autonomo – Riscossione Sicilia Spa) ed alcuni comuni che hanno costituito servizi autonomi di riscossione (es. Aequa Roma S.p.A.);
  2. I termini per la presentazione delle domande e per le rateazioni appaiono eccessivamente compressi;
  3. Rimarrebbero esclusi dall’ambito oggettivo della sanatoria gli aggi per la riscossione  dovuti ad Equitalia, il che non è congruo nel momento in cui si intaccano addirittura i crediti degli Enti.

In conclusione, appare chiaro come il tema coinvolga profili giuridici e gestionali, nonchè profili politici e di parità di trattamento tra soggetti contribuenti. Tutti temi dunque di non facile soluzione.
Per il momento il Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense non ha assunto una posizione ufficiale nei confronti degli iscritti; ciò in attesa della conversione in Legge del Decreto che, mediante opportune modifiche, trasformi questo provvedimento in una disciplina organica e chiaramente delimitata nei suoi confini.
Non appena il provvedimento assumerà contorni più definiti, dunque, Cassa Forense potrà tornare  sull’argomento, in modo più esaustivo per i propri iscritti.

Dr. Michele Proietti - Direttore Generale di Cassa Forense

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