RITARDATO PAGAMENTO DEL COMPENSO ALL’AVVOCATO

di Leonardo Carbone

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Parcella Avvocato decorrenza degli interessi nei casi di tardivo pagamento. 

In caso di ritardato pagamento della parcella all’avvocato, occorre  evidenziare che la disciplina parametrica nulla prevede; occorre pertanto rifarsi alla normativa del codice civile (art.1284 cod.civ.) ed alla giurisprudenza della Suprema Corte.

Al riguardo, si evidenzia che si va sempre più consolidando l’indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte sulla decorrenza degli interessi nei casi di tardivo pagamento del compenso all’avvocato, dalla messa in mora da parte dell’avvocato, da individuarsi, di norma,  nella ricezione della parcella o diffida stragiudiziale di adempimento.

Ed, infatti, la Corte di Cassazione con sentenza 9.8.2022 n.24481 ha affermato che

Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall’esercente la professione forense, gli interessi di cui all’art.1284 cod.civ. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all’esito del procedimento sommario di cui all’art.14 del d.lgs. n.150/2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore”.

La Suprema Corte, con altra decisione del 16.3.2022 n.8611, si era già pronunciata nel senso che nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall’esercente la professione forense, gli interessi di cui all’art.1224 cod. civ. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della  domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all’esito del procedimento sommario di cui all’art.14 del d.lgs. n.150/2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto da creditore.

Tale principio è, peraltro, in linea con i recenti interventi del legislatore che, al fine di contrastare condotte pretestuose del debitore in ambito processuale, con la legge n.162/2014 (di conversione del d.l. . 132/2014), ha introdotto il quarto comma dell’art.1284 cod.civ., il quale dispone che, in assenza di predeterminazione delle parti, gli interessi dovuti a far dalla domanda giudiziale siano quelli previsti dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento delle transazioni commerciali,  manifestando in tal modo di contrastare, anche con la maggiorazione degli interessi di mora, pratiche dilatorie ovvero ostruzionistiche del debitore.

Si afferma nella citata sentenza n.24481/2022, che

“sostenere in maniera indiscriminata che gli interessi di mora decorrano solo dalla data della decisione che abbia determinato l’esatto ammontare del credito professionale equivarrebbe a rendere inapplicabile la previsione de qua ai crediti professionali degli avvocati”.

Occorre evidenziare che l’orientamento giurisprudenziale (ormai minoritario e  “superato”) che fa decorrere gli interessi dalla liquidazione da parte del giudice, verrebbe a creare uno “statuto delle obbligazioni” autonomo per i crediti professionali degli avvocati, e derogatorio rispetto alle regole generali dettate in materia di obbligazioni. Anche perché la liquidità del credito non è un requisito per la mora, anche nel caso in cui ad essere oggetto della domanda  sia una obbligazione di valuta, quale il credito professionale dell’avvocato.

E’ opportuno precisare che nel caso di una richiesta di pagamento di una somma maggiore di quella liquidata dal giudice, l’atto di costituzione in mora produce i suoi effetti limitatamente alla parte di credito non contestato ovvero a quella che risulterà all’esito dell’accertamento.

Da quanto innanzi dedotto ed  illustrato ne consegue che gli interessi in caso di ritardato pagamento del compenso all’avvocato, decorrono dalla messa in mora da individuarsi – di norma – nella ricezione della parcella da parte del  “debitore” dell’avvocato.

In ordine alla misura degli interessi la Corte di Cassazione con la decisione n.8611 del 2022 ha affermato che in caso di condanna giudiziale il tasso di interesse è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento delle transazioni commerciali di cui al comma 4 dell’art.1284 cod.civ.; il tasso degli interessi è, quindi, pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

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