NOVITÀ SUL REGIME FORFAIT E APPLICAZIONE DEL BOLLO IN FATTURA AL CLIENTE

di Filippo Mengucci

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COMPUTABILITÀ DEL RIMBORSO QUALE RICAVO E L’OBBLIGO DI TASSAZIONE

La legge di Bilancio 2023 n.197/2022, con l’articolo 1 comma 54 lettere a) e b), ha apportato sostanziali modifiche alle soglie di accesso al regime forfettario.

In particolare, è stata innalzata sino ad 85.000 euro la soglia per l’accesso/permanenza al regime agevolato. Inoltre, nel caso in cui nel “regime del forfait” siano superati i 100.000 euro, è ora previsto il passaggio automatico di regime in corso d’anno con applicazione del c.d. “regime ordinario”. I contribuenti che, invece, superano la predetta soglia degli 85.000, ma non quella dei 100.000 euro, usciranno dal regime della “flat tax” solo a partire dall’anno successivo.

Con l’aumento del limite dei ricavi dai precedenti 65.000 euro (periodo di imposta 2022) sino ad euro 85.000 euro (periodo di imposta dal 2023), si presenta quindi per molti contribuenti la possibilità di accedere al regime forfettario agevolato, con effetti dall’1 gennaio 2023.

Si rammenta che possono usufruire del predetto regime fiscale agevolato (“forfettario”), solo le persone fisiche che esercitano la libera professione in forma individuale. E’ pertanto precluso l’accesso al predetto regime agevolato a coloro che esercitano la professione in forma associata o societaria, ovvero che detengono partecipazioni in regime di trasparenza in società di persone e/o studi associati, ovvero in STP.

Il contribuente che adotta il regime forfettario, com’è noto, è soggetto alla fatturazione elettronica solo al superamento della soglia di legge (sogli rimasta invariata a 25.000 euro) da computarsi rispetto ai volumi del precedente esercizio e non è tenuto ad applicare l’Iva sulle fatture che emette.

Tuttavia la mancata applicazione dell’Iva comporta l’obbligo di assoggettare ad imposta di bollo le operazioni attive fatturate con importo superiore ad euro 77,47. Posto quanto sopra, dovendo rammentare come la nuova soglia di legge (85.000 euro) sia riferita ai ricavi o compensi, si entra nel merito della questione afferente all’assoggettabilità o meno a tassazione dellimposta di bollo addebitata in fattura ai propri clienti che, com’è noto, ammonta a 2,00 euro per ciascuna fattura di importo superiore ai 77,47 euro.

Per i professionisti per i quali è ancora consentita l’emissione di un documento cartolare, la marca da bollo dovrà essere necessariamente apposta sulla fattura originale, mentre sulla copia si potrà semplicemente riportare l’apposita dicitura “marca da bollo apposta sull’originale” seguita dal numero identificativo della marca da bollo.

Ove invece trattasi di professionisti soggetti alla e-fattura da emettere per il tramite del Sistema di Interscambio dell’Amministrazione finanziaria, l’assolvimento dell’imposta di bollo è solo virtuale. Il D.M. 08/06/1973 e successive modificazioni ed integrazioni, in attuazione dell’art. 15, 1° comma del D.P.R 642/72, ha previsto la possibilità di autorizzare l’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale per i documenti di cui all’art. 13 della prima parte della tariffa allegata al D.P.R. 642/72, così come modificata dal D.M. 20/08/1992. La modalità di assolvimento è pertanto differenziata.

Nel caso di fattura: a) elettronica: secondo le modalità dell’art. 6, DM 17/06/2014; il calcolo è agevolato dalla compilazione dell’apposita funzione nell’ambito della fattura elettronica; b) cartacea (es: contribuenti forfettari con ricavi/compensi 2022 inferiori a €. 25.000): può essere assolta alternativamente: -con apposizione della marca telematico (in caso di invio tramite e-mail si ritiene possibile indicare l’assolvimento sulla copia dell’emittente, indicando il numero univoco attribuito al contrassegno) -in forma “virtuale”, ex art. 15 Dpr 642/72 (sconsigliata in quanto richiede l’autorizzazione dell’Agenzia ed obbliga alla presentazione della relativa dichiarazione, con versamenti a saldo e in acconto). Il pagamento del bollo virtuale, previamente calcolato per le e-fatture anche dall’Amministrazione finanziaria in base a quanto risultante al sistema SDI, può avvenire con F24 oppure con addebito su Iban.

Si consideri che, in ogni caso, il professionista potrà autonomamente decidere se inviare al Cliente la fattura originale o la c.d. “copia di cortesia” dando evidenza della modalità di assoggettamento al bollo. Importante è rispettare la procedura sopra esposta. Inoltre il professionista è libero di decidere se sostenere in proprio l’onere e pagare la marca da bollo oppure se addebitarla al Cliente. In quest’ultimo caso l’importo della fattura che verrà corrisposto al professionista sarà maggiorato di 2 euro.

Occorre sempre considerare che l’imposta di bollo sulle fatture emesse dai contribuenti che utilizzano il regime forfettario concorre purtroppo a formare il reddito imponibile e come tale va assoggettato alle imposte sostitutive. Il peculiare regime impositivo dell’imposta di bollo emerge infatti da una presa di posizione dell’Amministrazione finanziaria in risposta ad interpello n. 428/2022 dell’Agenzia delle Entrate.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, dal 2022, pur confermando la solidarietà nel pagamento dell’imposta di bollo tra emittente la fattura e committente, nel caso in cui il professionista richieda al cliente il rimborso dell’imposta di bollo, tale riaddebito deve essere considerato “parte integrante del suo compenso”, con la duplice conseguenza che risulta assimilato ai ricavi, concorrendo così alla formazione della base imponibile.

Tali somme per riaddebito del bollo (ove dovute sulle prestazioni superiori ad euro 77,47) concorrono quindi anche alla verifica del limite degli attuali 85.000 euro, quale nuova soglia utile all’accesso o permanenza nel regime forfettario. L’impatto fiscale del bollo sul reddito non è elevato, se non in presenza di un numero cospicuo di fatture emesse: al totale dei bolli apposti in fattura va quindi applicato il medesimo coefficiente di redditività previsto per la tipologia di attività esercitata.

Nella pratica, quindi, per tutti gli avvocati l’impatto fiscale dovuto alla necessità di ricomprendere tra i ricavi anche gli introiti del bollo in fattura è mitigato in parte dalla percentuale di abbattimento dei costi forfettizzati del reddito (22% quale percentuale complementare a quella del 78%) come previsto nel regime forfettario, in base alla categoria di attività professionale esercitata. Ad esempio, applicando il coefficiente del 78%, previsto per le “attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi”, l’incidenza dei bolli sui redditi viene diminuita di circa un quarto e sull’importo risultante si paga l’imposta non con le aliquote ordinarie, bensì con la “flat tax” del 15%, che per taluni professionisti scende al 5% nei primi anni di esercizio dell’attività.

Al contrario, chi non opera in regime forfettario, perché superando la soglia degli attuali 85mila euro di ricavi e compensi annui si trova nel regime ordinario IVA, non dovrà ricomprendere il bollo tra i propri ricavi e proventi in quanto trattasi pur sempre di rifusione di spese escluse da IVA ex art 15 DPR 633/72 trattando dette somme alla stregua delle anticipazioni di spese operate in nome e per conto di controparte.



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