Legge di Bilancio - Gli ex forfettari

di Filippo Mengucci

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L’imprevedibile ed inevitabile passaggio di regime contabile

La  Legge di Bilancio n. 160/2019 ha abrogato definitivamente il “nuovo regime di flat tax al 20%per ricavi compresi tra 65 mila e 100 mila euro  e con il comma 692,  ha reintrodotto cause di esclusione dal regime naturale del forfait (15% imposta sostitutiva o 5% per le c.d. start up) per tutte le persone fisiche con ricavi sino a 65 mila euro.

Il 1° gennaio 2020 sono quindi entrati in vigore dei nuovi limiti di accesso al predetto regime forfettario riguardanti il tetto massimo di spesa per la forza lavoro – limite fissato a 20.000 Euro lordi – e l’impossibilità di accesso (ovvero permanenza) per quei contribuenti che nell'anno precedente a quello di adesione hanno percepito redditi di lavoro dipendente, da pensione o assimilati superiori a 30.000 Euro.

Il superamento di tali limiti comporta l’abbandono del regime forfettario  e  l’osservazione di diversi adempimenti fiscali.

Questi contribuenti devono:

  • applicare l'Iva sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi;
  • devono reintrodurre le scritture contabili; dotarsi del codice univoco al fine di poter emettere la fattura elettronica;
  • impostare la contabilità Iva ed effettuare le liquidazioni periodiche dell'Iva;
  • applicare la ritenuta d'acconto sui compensi professionali percepiti ed erogati.

Sul fronte dei ricavi e compensi maturati nel 2019 e non ancora incassati si prospetta una tassazione sfavorevole in quanto la norma dispone che in caso di passaggio dal regime forfettario a quello ordinario, i ricavi e compensi maturati nel 2019 che verranno incassati nel 2020, saranno sottoposti al regime del periodo di imposta dell'incasso.

La norma precisa altresì che le spese sostenute nel periodo di applicazione del regime forfettario non sono deducibili.

Occorre fare una pronta ricognizione della propria posizione fiscale con riferimento alle somme del 2019 per avere certezza di poter accedere (o mantenere) il regime della imposta sostitutiva sul reddito determinato in via forfettaria già dall’anno 2020.

Alla luce di queste novità, per la categoria forense che svolge la professione in presenza di altri redditi di lavoro dipendente o assimilato (pensione, dipendente o assegno alimentare) bisognerà innanzitutto definire le modalità di calcolo del limite reddituale dei 30.000 Euro (imponibili) cui, nel caso, valutare l’aggancio del reddito libero professionale; aspetto questo non meglio chiarito dall’Agenzia delle Entrate nei documenti di prassi relativi al medesimo limite già in vigore fino al 2018, applicando dei criteri generali definiti dagli artt. 51-52 del TUIR.

A tal fine rileverebbero i redditi da lavoro dipendente, da pensione o assimilati – come meglio definiti dagli artt. 49-50 del TUIR – effettivamente percepiti nell'anno in esame fino alla data del 12 gennaio dell’anno successivo (anno 2020 con il c.d. “principio di cassa allargato”), nonché le indennità o le somme percepite in sostituzione di tali redditi (ad es. disoccupazione, maternità, cassa integrazione etc.), comunque assoggettabili a tassazione alla stregua dei redditi da lavoro dipendente.

Da una prima interpretazione dell’Amministrazione, sembrerebbe che le indennità di maternità (proventi percepiti in sostituzione dei redditi persi) non siano computabili. Ma non v’è alcuna certezza al riguardo. Ciò che è certo è che per la soglia dei 30 mila annuali non vale alcun ragguaglio ad anno.

La cessazione del rapporto di lavoro intervenuta nell'anno precedente a quello di accesso al regime agevolato consente di non tener conto del limite, a condizione che non sia comunque stato percepito un ulteriore reddito dopo la cessazione che possa assumere rilievo ai fini del raggiungimento dei 30.000 Euro e che non sia stato intrapreso un nuovo rapporto di lavoro ancora in essere al 31 dicembre dell’anno in esame, come meglio chiarito nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10/2016.

Sul fronte delle spese per la forza lavoro (lavoro dipendente e assimilato), infine, considerato che il tetto massimo (di spesa e non di imponibile) è fissato ad 20.000 Euro lordi, occorre considerare che vi rientrano alcune fattispecie lavorative che, in aggiunta al lavoro dipendente o parasubordinato (cococo), necessitano di attento monitoraggio a posteriori.

Trattasi del lavoro occasionale accessorio (c.d. voucher) e il lavoro familiare che andranno previamente consuntivati prima di procedere a confermare il mantenimento del regime agevolato per il 2020.

Cosa aggiungere di più per i contribuenti distratti rispetto alle novità di fine anno?? Si fa presto a dire forfettario!!

 Avv. Filippo Mengucci Foro di Roma


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