Il regolamento sulle specializzazioni va in parte riscritto

di Marcello Adriano Mazzola

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L'occasione è stata sovrana non tanto per aver assistito all'ennesimo confronto tra Oua e Cnf quanto al rispetto delle reciproche funzioni, quanto per aver fatto pulizia e sgombrato equivoci sulle specializzazioni. Infatti la sentenza può dirsi largamente convincente e si auspica venga presto recepita in un regolamento che possa soddisfare ogni criticità.
Come noto l’art. 9 l. 247/2012 prevede che il titolo di avvocato specialista sia meramente facoltativo, e tale da non attribuire riserva di esercizio di una determinata attività difensiva e, ci ricordano i giudici amministrativi, "In tale ottica sono stati previsti requisiti per l’accesso al titolo decisamente meno stringenti di quelli previsti per l’accesso alle specializzazioni universitarie previste per differenti attività professionali (si pensi in particolare alle specializzazioni mediche, che prevedono un numero predeterminato di specializzandi, i quali devono superare un esame di ammissione)".
Dunque specializzazione ma con distinguo rispetto all'arte medica.
Nella specie i ricorrenti hanno censurato l’art. 3 del regolamento, contente la suddivisione dei settori di specializzazione presumendola "irragionevole ed arbitraria, oltre che illogicamente omissiva di discipline giuridiche oggetto di codificazione (diritto dei consumatori) o di discipline oggetto di giurisdizioni dedicate (Corte dei conti), ciò che paleserebbe l’assenza di parametri oggettivi di riferimento per l’individuazione degli stessi."

 


La censura coglie nel segno atteso che il Tar osserva come "Né dalla mera lettura dell’elenco, né dalla relazione illustrativa del Ministero è dato, infatti, cogliere quale sia il principio logico che ha presieduto alla scelta delle diciotto materie. Ed infatti non risulta rispettato né un criterio codicistico, né un criterio di riferimento alle competenze dei vari organi giurisdizionali esistenti nell’ordinamento, né infine un criterio di coincidenza con i possibili insegnamenti universitari, più numerosi di quelli individuati dal decreto." e rimarcando come "L’incompletezza dell’elenco era stata già rilevata dal Consiglio di Stato che si è pronunciato in sede consultiva sullo schema di regolamento, con rilievo al quale il Ministero si è adeguato in maniera parziale. Piuttosto sembra che si sia attinto, solo per frammenti, a ciascuno di tali criteri, senza che tuttavia emerga un unitario filo logico di selezione.".
Nella specie pertanto il Ministero e il Cnf son stati certamente disattenti.
Violati dunque nella specie i "principi di intrinseca ragionevolezza e di adeguatezza rispetto allo scopo perseguito" che ci spiegano i giudici amministrativi, essere la "finalità di rendere il mercato delle prestazioni legali più leggibile per i consumatori". Conseguentemente i giudici hanno annullato "l’art. 3 del regolamento" in tale parte.
L'aver evidenziato quanto le specializzazioni siano funzionali al mercato non ci esalta, ma occorre pur ammettere come effettivamente le specializzazioni siano finalizzate a rendere più trasparente o più adeguata la scelta di un professionista da parte del cliente.
Quanto al resto del regolamento, tra gli altri profili, regge invece la previsione regolamentare che consente di poter conseguire il titolo per comprovata esperienza subordinato all’iscrizione all’albo per almeno otto anni, in quanto "ragionevolmente il parametro della comprovata esperienza è stato valorizzato con specifico riferimento all’attività professionale di avvocato".
Si evidenzia da parte dei giudici il ruolo centrale del Consiglio Nazionale Forense atteso come "il regolamento si sia sul punto correttamente adeguato alla previsione legislativa, che ha attribuito al Consiglio un ruolo di particolare preminenza, a garanzia dell’uniformità nell’applicazione delle nuove disposizioni".
In questa contesa non pare escano vinti e vincitori. Certamente dovrebbe invece uscire un Regolamento, lo si spera a breve, più forte. Nell'interesse dell'avvocatura e di chi giustamente desidera affidarsi ad un avvocato dotato di una particolare specifica competenza.

Avv. Marcello Adriano Mazzola - Delegato di Cassa Forense


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