Il Modello 5/2016. Ecco le novità ed anche le particolarità da conoscere

di Immacolata Troianiello

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Ormai da anni gli avvocati Italiani, iscritti alla Cassa oppure agli  Albi forniscono dati riguardanti la propria capacità reddituale onde consentire a Cassa Forense di adempiere all’ obbligo  di riscuotere i contributi previdenziali come per legge.
Qui una veloce carrellata sulle novità salienti nonché su parti del Mod 5 previsto per specifiche categorie.
Notizie di natura statistica
Quest’ anno l’ approvazione del nuovo regolamento sull’ assistenza ci impone di  verificare alcuni dati  e di valutarli per consentirci di approntare al meglio istituti nuovi che Cassa Forense ha creato nel proprio regolamento sull’ assistenza. Pertanto gli avvocati dovranno rispondere ad alcune domande che consentiranno alla Cassa di raccogliere dati di tipo statistico che verranno acquisiti e trattati in forma anonima.
Due le domande,  poste agli avvocati italiani.
Si è iniziato dal nuovo istituto che prevede l’ erogazione di borse di studio ai figli degli iscritti (art. 6 lettera d) prestazioni a sostegno della famiglia nuovo regolamento sull’ assistenza). Il problema da affrontare è verificare quale è l’ importo da stanziare per questo istituto. Infatti il C.d. A ogni anno è tenuto a decidere, nell’ ambito della somma complessiva stanziata per il fondo dell’ assistenza, quale importo attribuire ai singoli istituti. Pare evidente che conoscere  quale è il numero aspiranti percettori di detta   liberalità è fondamentale per le scelte da compiere.
La prima domanda perciò  riguarda il numero dei figli di età inferiore a 16 anni e/o di età compresa fra 16 ed i 26 anni. Questo dato ci consentirà, come detto, di stanziare somme esatte per l’ erogazione delle borse di studio in modo il più  esatto possibile  e conforme alla realtà. Infatti gli importi da postare, senza questi dati sarebbero lasciati alla valutazione degli uffici senza alcun supporto numerico. Pertanto su di un campo obbligatorio si dovrà rispondere alla semplice domanda posta.


La seconda attiene al fatturato; viene, infatti, richiesto agli avvocati di indicare l’ eventuale percentuale di volume d’affari fatturata nei confronti di altri avvocati. Questo dato è necessario per valutare il fenomeno ed eventualmente intervenire sul regolamento dei contributi.
Il terzo campo obbligatorio è invece suggerito dalla volontà di razionalizzare le spese di Cassa Forense e fornire agli iscritti un servizio gradito e realmente utilizzato.
Il glorioso ed antico giornale “Previdenza Forense” sopporta un disservizio che  genera costi elevati pur non essendoci responsabilità e volontà di ciò.
Infatti oggi si spedisce una copia del giornale ad ogni iscritto. Due le problematiche, il numero degli iscritti è aumentato di colpo di 50.000 unità facendo lievitare in modo sostanziale i costi del giornale.
Il secondo è la consapevolezza che arrivano in uno stesso studio svariate copie della rivista, duplicazione inutile che genera sprechi ma tale  circostanza potrebbe essere eliminata facilmente.
Pertanto, al fine di ridurre i costi di stampa e di spedizione correlati alla rivista cartacea, viene chiesto ai professionisti  di esprimere il proprio desiderio di  ricevere la rivista in formato cartaceo o se ritengono sufficiente la consultazione della stessa on-line sul sito della Cassa Forense.
Per i neo-iscritti integrazione del contributo soggettivo
Per gli iscritti del 2014/2015, nonché per tutti coloro che beneficiano delle agevolazioni contributive previste dal Regolamento di attuazione dell’art. 21 della legge 247/2012 è da  porre in evidenza  la presenza di un ALLERT che viene proposto prima dell’ invio della comunicazione, per consentire ai rientranti nella fascia delle agevolazioni ovvero ai professionisti con reddito inferiore ad € 10.300,00, dichiarato per l’ anno 2015, di integrare volontariamente il versamento del contributo soggettivo, accettando di versare una ulteriore somma, identica a quella pagata, che determinerà la validità dell’ intero anno contributivo (invece dei soli 6 mesi). La procedura è molto semplice ed è disponibile dopo l’invio telematico del mod. 5. Il professionista, che intende avvalersi di tale facoltà, potrà generare e stampare il relativo bollettino “MAV INTEGRAZIONE VOLONTARIA CONTRIBUTO SOGGETTIVO MINIMO” tramite l’apposita casella “MAV” disponibile nella propria posizione personale.


Tale integrazione può essere effettuata sia immediatamente dopo la compilazione del Mod. 5, sia entro il 31 dicembre dell’anno in corso, e comunque non oltre l’ottavo anno di iscrizione cassa. In questo ultimo caso l’importo dovuto sarà maggiorato degli interessi nella misura del 2,75%.
Sempre per i giovani colleghi
Per coloro che per il 2015 hanno aderito al nuovo regime di determinazione forfetaria il calcolo del contributo soggettivo dovuto deve essere calcolato sulla differenza fra l’importo del rigo LM 34 (totale compensi) ed il rigo LM 37(perdite) del Modello Unico 2016.     
Esonero temporaneo- contributo soggettivo e integrativo
Per coloro che per il 2015 abbiano ottenuto l’esonero dal pagamento dei contributi minimi soggettivo ed integrativo la contribuzione dovuta in autoliquidazione è calcolata in misura percentuale del 14% sull’ effettivo reddito netto professionale. Questo vuol dire che l’ esonero ottenuto non evita il versamento dei contributi dovuti. La novità consiste nel non versare l’ importo fisso dovuto come MINIMO ma la percentuale del 14% ( fino ad un reddito dichiarato del €  97.850,00).
Per ovviare a situazioni  paradossali, dove l’esonero potrebbe determinare una contribuzione superiore  alla previsione della contribuzione minima dovuta qualora non si fosse aderito al beneficio dell’esonero, il Consiglio di amministrazione ha deliberato che l’ importo dovuto, nei casi indicati,resti nei limiti, favorevoli per l’avvocato, previsti dagli art.8 e 9 del regolamento di attuazione ex art. 21 della legge 247/2012.
Esercizio della professione in uno stato membro dell’ Unione europea
Per gli iscritti ad un albo forense che esercitano l’ attività in MODO CONCORRENTE O ESCLUSIVO in un altro stato membro dell’ Unione Europea si applicano i regolamenti comunitari n. 883 del 29.4.2004 e n. 987 del 16.9.2009 per la determinazione della legislazione previdenziale applicabile.


Il professionista che esercita in uno stato membro pagherà la contribuzione ai fini previdenziali alla Cassa di appartenenza.
I Pensionati di vecchiaia
La misura della contribuzione obbligatoria per i pensionati iscritti alla Cassa, che abbiano già maturato il diritto al supplemento,  a decorrere dall’anno solare successivo alla maturazione di tale prestazione non sono tenuti al pagamento dei contributi minimi soggettivo e integrativo e la contribuzione è fissata al 7% sino al tetto di € 97.850,00 oltre la quale è dovuta la contribuzione del 3%
La misura della contribuzione integrativa sarà pari al 4% del volume d’affari dichiarato ai fini dell’IVA
Professionisti contemporaneamente iscritti in altri Albi professionali
L’ obbligatorietà di iscrizione a Cassa Forense, previsto dall’ art.1  comma 4, regolamento, non consente deroghe. Pertanto gli iscritti in più Albi professionali dovranno versare obbligatoriamente alla Cassa Forense la contribuzione dovuta sui compensi derivanti da tale professione con facoltà di mantenere l’iscrizione ad una diversa gestione previdenziale. Resta, comunque, l’ obbligo di versare i contributi minimi indipendentemente dal reddito prodotto. Tale previsione ha abrogato l’opzione salvo l’esercizio di tale facoltà da parte dell’avvocato prima dell’entrata in vigore della legge n. 247/2012, ovvero entro il 1° febbraio 2013.
Giudici di Pace, giudici onorari,e sostituti procuratore di udienza
Per gli avvocati iscritti in un albo che svolgono tali funzioni è stato stabilito dal Consiglio di Amministrazione che per il contributo soggettivo il reddito autonomo prodotto viene aggiunto alle indennità percepite con l’esercizio della funzione onoraria. In ogni caso deve essere corrisposto il contributo minimo obbligatorio previsto per tutti gli iscritti. Invece  il contributo integrativo sarà, giustamente, calcolato solo sull’ effettivo volume d’affari derivante dalla professione forense.
Da ultimo, al fine di consentire un corretto e puntuale adempimento agli obblighi dichiarativo e contributivo Cassa Forense, in occasione delle scadenze ha provveduto e provvederà all’invio di comunicazione con posta elettronica ordinaria.

 

Avv. Immacolata Troianiello
Consigliere di Amministrazione di Cassa Forense

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