I professionisti possono accedere a misure a sostegno della liquidità, al fondo solidarietà prima casa ed al Fondo Centrale Garanzia
27/03/2020
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Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha confermato che anche i professionisti possono beneficiare delle misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario previste dal Titolo III del D. L. 17.3. 2020, n. 18, per le microimprese e le PMI.
L’articolo 56 del D.L. “Cura Italia” disciplina le misure di moratoria sui mutui e sulle linee di credito per sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19.
Le linee di credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi su titoli di credito, scadenze di prestiti a breve e rate di prestiti e canoni in scadenza, per un volume complessivo di prestiti stimato in circa 220 miliardi di euro vengono congelate fino al 30 settembre.
Le misure previste stabiliscono che sino al 30.9.20:
- a) non possono essere revocati, in tutto o in parte , gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 .2.2020 o, se superiori, alla data del 17.3;
- b) sono prorogati, alle medesime condizioni, i prestiti non rateali con scadenza contrattuale anteriore al 30 settembre 2020;
- c) sospesi il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, senza nuovi o maggiori oneri. E’ possibile sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
Per poter accedere a tali misure si dovrà autocertificare, ai sensi dell'art.47 DPR 445/2000, di aver subito in via temporanea carenze di liquidita' quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
Le esposizioni debitorie di chi vuole accedere non debbono, alla data di pubblicazione del presente decreto, essere classificate come esposizioni creditizie deteriorate.
L’Art. 54 del D. L. 17.3. 2020, n. 18 estende espressamente ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti l’accesso al Fondo solidarieta' mutui "prima casa", cd. Fondo Gasparrini.
Per accedere si dovrà autocertificare, ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000, di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attivita' operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorita' competente per l'emergenza coronavirus;
Per l'accesso al Fondo non e' richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
Il fondo, su richiesta del mutuatario, provvede al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.
Il concetto comunitario di impresa “ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica”, con equiparazione dei liberi professionisti alle P.M.I, porta a ritenere possibile l’accesso dei professionisti anche agli interventi garantiti dal Fondo centrale di garanzia PMI ex Art. 49 del D.L. “Cura Italia”.
L’art 49 prevede, sino al 30.9, la concessione della garanzia a titolo gratuito, l’innalzamento degli importi garantiti, l’aumento della percentuale garantita sino all’80% del finanziamento per un massimo per singola impresa di 1.500.000 euro. Sono previsti criteri di valutazione di rischio dell’impresa ai fini dell’ammissibilita' al fondo, con esclusione certa di quelle con esposizioni classificate come "sofferenze" o "inadempienze probabili" o che rientrino nella nozione di "impresa in difficolta'".
Espressamente ammessi alla garanzia del fondo, con copertura all'80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione, nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di importo non superiore a 3mila euro erogati a favore di persone fisiche esercenti attivita' di impresa, arti o professioni la cui attivita' d'impresa e' stata danneggiata dall'emergenza COVID-19, come da autocertificazione ex art. 47 del DPR 445/2000. In favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese e' concesso gratuitamente e senza valutazione.
Avv. Giancarlo Renzetti - Delegato Cassa Forense Lazio