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di Fabiola Pietrella

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Il Sars-Cov-19 ha inciso sulla prosecuzione delle attività lavorative e ha innescato un profondo cambiamento circa l’esecuzione delle stesse.

Oramai qualsiasi soggetto, indipendentemente dalla qualifica assunta dipenderà da tre variabili fondamentali: esposizione, prossimità e aggregazione.

Sono le tre determinati che caratterizzeranno il profilo di rischio di qualsiasi tipologia di attività d’impresa, arte e professioni.

La combinazione dei predetti elementi ha condotto l’INAIL a definire anche per le attività legali (e genericamente per quelle professionali), un “rischio di contagio basso” ed è per tale motivo che la professione di avvocato, per la sua intrinseca qualità intellettuale, non è stata ricompresa tra quelle sospese dal Governo.

Doppio è il vantaggio per tali soggetti. Non solo il legislatore ha concesso l’opportunità di poter proseguire la propria attività durante l’emergenza epidemiologica, ma riconosce un credito di imposta a tutte le partite Iva, e quindi anche agli avvocati e agli studi legali che dovranno rendere il luogo di lavoro sicuro e protetto dall'esposizione accidentale ad agenti biologici. 

L’art. 30, D.L. 23/2020 (Decreto Liquidità) concede un’agevolazione fiscale nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro ovvero delle spese sostenute per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza, sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000,00 euro per ciascun beneficiario.

Tale limite è relativo alle spese che  potranno appunto essere agevolate col credito d’imposta. Si tratta di mascherine, guanti, visiere di protezione, pannelli protettivi, barriere, detergenti mani o gel antibatterici e sanificazioni degli ambienti di lavoro (nonché ogni altro dispositivo previsto dalla Circolare 9/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate).

L’unica incertezza è la fruizione del credito di imposta: nei decreti e nella circolare dell’Agenzia delle Entrate non sono infatti previste le modalità di accesso, per il quale quindi si attende apposita informativa dal MISE.

La prosecuzione dell’attività professionale deve quindi avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino un adeguato livello di protezione espressamente previste dal Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid – 19, che qualsiasi imprenditore o professionista deve predisporre e premunirsi di adottare. La mancata attuazione del Protocollo determina la sospensione dell'attività sino al ripristino delle condizioni stabilite.

Lo studio legale ovvero il professionista deve munirsi di dépliant informativi, da affiggersi anche all’esterno, circa le modalità di ingresso, permanenza, transito e divieto di entrata negli appositi spazi e uffici. Pertanto, è possibile eseguire controlli della temperatura a chiunque sia intenzionato a transitare presso lo studio, informando previamente i presenti circa le misure adottate; il personale, i collaboratori ed i clienti sono tenuti a rispettare le direttive impartite, in particolare circa il corretto utilizzo dei DPI.

Con particolare riguardo ai clienti, ove possibile, è preferibile la modalità di lavoro agile, intrattenendo i rapporti professionali mediante piattaforme digitali al fine di limitare il più possibile gli accessi fisici presso lo studio. Nei casi di comprovata esigenza è necessario contingentare gli accessi presso il luogo di lavoro, assicurare appuntamenti distanziati di modo che, tra l’uno e l’altro incontro, possa essere garantita la sanificazione degli ambienti o il ricambio dell’aria, per la sicurezza del professionista e del cliente.

In ogni caso si rinvia a quanto disposto negli All. 4 e 6 del DPCM 26 aprile (in GU N. 108 del 27/04/2020).

Le specifiche indicazioni previste dal Protocollo, riguardano 13 aree che possono essere visualizzate tramite la seguente infografica.

Le misure sono atte a prevenire l’eventuale propagazione dell’infezione e soprattutto sono necessarie per prevenire un eventuale danno da contagio, a fronte del quale, oggi, le compagnie assicurative, secondo uno studio condotto dall’IVASS, stanno riformulando la propria offerta ed i prodotti offerti.

La copertura assicurativa sembra, almeno in questo periodo uno strumento utile da porsi a capo di tutte le attività, compresi quindi avvocati e studi legali affinché possano difendersi da un eventuale danno alla salute.

Dott.ssa Commercialista Fabiola Pietrella


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