Marcello Cugliandro

Forse tutti non sanno

Di grande interesse è la recente ordinanza (n. 1064 del 18.01.2011, sez. VI) pronunciata dalla Suprema Corte a seguito di un regolamento di competenza proposto in materia di immissioni ex art. 844 cod. civ..
 La fattispecie esaminata dalla Corte trae origine dalla domanda proposta da un Condominio il quale, lamentando che il relativo regolamento di natura contrattuale vietasse l’esercizio di attività rumorose o maleodoranti nelle unità abitative facenti parte dell’edifico condominiale, citava in giudizio i proprietari di un appartamento - che avevano destinato lo stesso quale sede di un’attività di lavoro a domicilio di cucitura di pellami con appositi macchinari, con conseguente produzione di rumori, scuotimenti e vibrazioni causative di danni sia materiali (lesioni alle parti murarie) sia non patrimoniali alla salute di alcuni condomini – al fine di accertare l’intervenuta violazione dell’obbligo di non fare di cui alla disposizione regolamentare e l’emanazione dell’ordine di sospensione di qualsiasi attività lavorativa in contrasto con la detta previsione contrattuale, con condanna alla riduzione in pristino oltre al risarcimento dei danni materiali ed alla salute subiti, quantificati in € 10.000,00 o nella diversa misura accertata in corso di causa.

Il contributo minimo integrativo, oltre a quello soggettivo, può essere detratto in sede di dichiarazione dei redditi?

In linea generale, il contributo integrativo non è deducibile ai fini fiscali. Tuttavia tale deducibilità avviene solo nel caso in cui l’importo versato a titolo di contributo minimo sia maggiore rispetto all’effettivo 4% da applicarsi sul Volume di Affari IVA dichiarato, laddove questi rappresenti un costo.

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