Forse tutti non sanno
15/09/2011
Stampa la paginaIl Tribunale, in accoglimento dell’eccezione sollevata dai convenuti, dichiarava la propria incompetenza, ravvisando quella per materia del giudice di pace, ex art. 7 c.p.c., comma 3, n. 3, sul rilievo che la controversia ha ad oggetto “l’accertamento del grado di tollerabilità che l’immissione di rumore lamentata in citazione arreca alla vita del condominio”.
Il Supremo Collegio, a seguito del ricorso per regolamento di competenza proposto dal Condominio, ha invece ritenuto la competenza del Tribunale in forza del seguente e rilevante principio di diritto:
“Le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni, che l’art. 7 c.p.c., comma 3, n. 3, affida alla competenza per materia del giudice di pace, sono quelle che si muovono nella cornice applicativa dell’art. 844 cod. civ., in cui al giudice è commesso il compito di valutare il superamento della normale tollerabilità; si è al di fuori di tale ambito, e la causa rientra nella competenza del tribunale, allorchè si verta in tema di opponibilità della clausola di un regolamento condominiale che, imponendo limitazioni al godimento degli appartamenti di proprietà esclusiva, vieti in essi l’esercizio di certe attività lavorative, e si invochi, a sostegno dell’obbligazione di non fare, non la norma codicistica sulle immissioni, ma il rispetto della più rigorosa previsione regolamentare, costitutiva di servitù reciproche".
La domanda, avanzata nei confronti dei comproprietari di un appartamento dello stabile condominiale, si incentra sulla doglianza dello svolgimento, nell'appartamento dei convenuti, di attività materiali (di lavoro a domicilio di cucitura di pellami con appositi macchinari) produttive di rumori, scuotimenti e vibrazioni, causative di danni sia materiali (lesioni alle parti murarie) sia non patrimoniali alla salute di alcuni condomini; tale domanda, indica, a fonte degli obblighi di non fare e risarcitori cumulativamente azionati in giudizio, non il superamento della soglia della tollerabilità, prevista dall'art. 844 cod. civ. per la soluzione dei conflitti di vicinato, ma una specifica prescrizione contenuta nel regolamento di condominio di natura contrattuale, che fa divieto di esercitare simili attività rumorose nonchè di svolgere attività di carattere lavorativo.
Per questa sua impostazione, la domanda giudiziale - come ha puntualmente sottolineato il P.G nelle sue conclusioni scritte - si presenta estranea alla dimensione applicativa della norma generale sostanziale in tema di immissione di cui all'art. 844 cod. civ.,
La materia affidata al giudice di pace - cui è affidato il contenzioso della tolleranza e della convivenza - è esclusivamente quella delle immissioni, disciplinata e regolamentata secondo i meccanismi delineati dall'art. 844 cod. civ., il quale impone di valutare la normale tollerabilità e di tener conto, a tale fine, dei criteri del contemperamento delle contrapposte esigenze e della priorità di un determinato uso (Cass., Sez. 2^, 11 luglio 2007, n. 15583), laddove la domanda giudiziale avanzata si fonda sulla opponibilità di uno specifico divieto contenuto nel regolamento contrattuale condominiale.
Di qui l'estraneità del caso di specie alla regola di competenza stabilita dall'art. 7 c.p.c., comma 3, n. 3.
Avv. Marcello Cugliandro