CONVENZIONE AMBIENTI INFORMATICI
Cassa Forense ha sottoscritto in favore degli iscritti una convenzione con la Società AMBIENTI INFORMATICI, relativa all’offerta del servizio di assistenza sistemistica da remoto, sia hardware che...
L’area del Portale che si occupa di assistenza e su come funziona la polizza sanitaria di Cassa Forense , una raccolta sistematica di articoli riguardanti i bandi di assistenza di cassa Forense , il nuovo regolamento di assistenza di Cassa Forense e molto altro
Cassa Forense ha sottoscritto in favore degli iscritti una convenzione con la Società AMBIENTI INFORMATICI, relativa all’offerta del servizio di assistenza sistemistica da remoto, sia hardware che...
Rinnovate per il secondo anno le polizze di tutela sanitaria base e integrativa sottoscritte da Cassa Forense, fino al 31/5/2023 sarà possibile estendere la copertura sanitaria base al nucleo...
Ciascun iscritto, assicurato dalla polizza TCM in forma collettiva, potrà incrementare, a titolo individuale e volontario con onere aggiuntivo a proprio carico, l’importo già garantito da Cassa...
Cassa Forense ha rinnovato per l’anno 2023 la convenzione con Stellantis relativa all’acquisto, a condizioni agevolate, di autoveicoli nuovi dei marchi Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, Fiat Veicoli...
Nuova importante convenzione con Trenitalia per gli iscritti di Cassa Forense, valida fino a tutto il 2023
Cassa Forense ha sottoscritto una convenzione con Creditreform Italia, filiale italiana del gruppo Creditreform, per le attività di recupero crediti ed informazioni commerciali.
L’esonero ex art. 27 del Regolamento Unico della Previdenza consente di non versare le contribuzioni minime nell’anno di presentazione della domanda, fermo restando il possesso dei requisiti previsti, ad eccezione del contributo minimodi maternità che per la sua natura solidaristica resta dovuto. Per effetto del predetto esonero restano dovute, oltre al citato contributo di maternità, le contribuzioni calcolate in sede di autoliquidazione del modello 5 dell’anno successivo quello oggetto di esonero, che devono essere corrisposte per le intere percentuali del 15% sul Reddito netto professionale IRPEF (+ l’eventuale 3% per la parte di reddito dichiarato superiore al tetto annualmente stabilito) e del 4% sul Volume d’affari IVA.