Pubblicità politica: nuove regole europee per la trasparenza e la responsabilità
10/11/2025
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L’Italia, al pari di tutti gli altri Paesi dell’Unione Europea, si caratterizza per una intensa e costante attività democratica e politica: elezioni comunali, regionali, nazionali ed europee, oltre a frequenti campagne referendarie.
In questo contesto, l’Unione Europea ha avvertito l’esigenza di uniformare le diverse legislazioni nazionali in materia di comunicazione politica, un ambito sempre più complesso e interconnesso, nel quale la trasparenza delle informazioni rappresenta un presupposto essenziale per la formazione dell’opinione pubblica e la tutela dei processi democratici.
Un quadro europeo direttamente applicabile
Dal 10 ottobre 2025 è stata adottata da tutti gli Stati membri il Regolamento (UE) 2024/900, che disciplina la trasparenza e il targeting della pubblicità politica.
Il provvedimento introduce un quadro giuridico uniforme per tutte le forme di comunicazione politica, sia tradizionali sia digitali, e — in quanto regolamento — è direttamente applicabile, senza necessità di recepimento da parte dei legislatori nazionali.
L’obiettivo è duplice: da un lato, garantire trasparenza, equità e integrità dei processi democratici; dall’altro, assicurare parità di condizioni concorrenziali per agenzie, piattaforme e operatori tecnologici che gestiscono campagne di comunicazione politica o istituzionale.
Destinatari: non solo i partiti
Il Regolamento si applica a chiunque prepari, promuova, pubblichi o diffonda messaggi di pubblicità politica a titolo oneroso, inclusi i contributi in natura.
Non riguarda quindi soltanto i partiti e i candidati, ma l’intera filiera della comunicazione politica e del Public Affairs, comprendente:
- agenzie di comunicazione e marketing politico;
- società di relazioni pubbliche e istituzionali;
- piattaforme digitali, motori di ricerca e fornitori di servizi ad-tech;
- influencer e content creator;
- media e concessionarie pubblicitarie.
L’intento è rendere trasparenti i rapporti economici e di influenza che sostengono la comunicazione politica, anche quando indiretta o apparentemente neutra.
Obblighi di trasparenza
Ogni messaggio di pubblicità politica dovrà essere accompagnato da un avviso di trasparenza (Transparency Notice) con indicazione dello sponsor, del soggetto controllante, delle spese sostenute, della fonte del finanziamento e dell’eventuale uso di dati personali per finalità di targeting.
Tali informazioni dovranno essere pubbliche, facilmente accessibili e conservate per almeno sette anni.
Le pubblicità politiche diffuse online dovranno inoltre essere registrate in un Registro europeo gestito dalla Commissione, accessibile a cittadini, giornalisti e ricercatori.
Divieto di finanziamenti extra-UE
Nei tre mesi che precedono qualsiasi elezione o referendum, potranno finanziare o sponsorizzare messaggi politici solo soggetti stabiliti nell’Unione Europea, non controllati da entità extra-UE.
L’obiettivo è prevenire interferenze straniere nei processi democratici e garantire la tracciabilità di ogni forma di sponsorizzazione politica.
Il divieto si coordina con gli strumenti del Digital Services Act e del GDPR, completando l’architettura europea di governance dell’informazione.
Compliance e responsabilità
Il Regolamento richiede che le imprese e gli enti coinvolti nella comunicazione politica implementino procedure interne di controllo, verifica e archiviazione analoghe a quelle già previste per la protezione dei dati o la prevenzione del riciclaggio.
L’obbligo riguarda anche i contenuti che, pur non essendo espressamente politici, possono influenzare il comportamento di voto o il processo decisionale pubblico.
Le agenzie dovranno quindi valutare se le proprie attività rientrano nella definizione di political advertising, analizzare l’uso dei dati di profilazione e predisporre adeguati sistemi di documentazione e rendicontazione.
Regime sanzionatorio
Il Regolamento (UE) 2024/900 prevede che ciascuno Stato membro stabilisca sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per la violazione degli obblighi di trasparenza.
Le autorità nazionali competenti, come l’AGCOM o il Garante Privacy in Italia, potranno irrogare ammende amministrative, ordinare la rimozione dei messaggi o disporre misure interdittive.
Tra le principali violazioni:
- mancata o incompleta pubblicazione degli avvisi di trasparenza;
- uso illecito dei dati personali per targeting senza consenso o base legale, soggetto alle sanzioni del GDPR (fino al 4% del fatturato mondiale o 20 milioni di euro);
- finanziamenti vietati da soggetti extra-UE, punibili con sanzioni pecuniarie e sospensione delle campagne;
- violazioni transfrontaliere, soggette a coordinamento con la Commissione europea.
Oltre alle sanzioni formali, sono previste conseguenze reputazionali e contrattuali, come l’esclusione da appalti pubblici o la pubblicazione delle infrazioni.
Il nuovo Regolamento segna un passaggio epocale nella disciplina europea della comunicazione politica, estendendo la responsabilità anche agli operatori privati che concorrono a formare l’opinione pubblica.
La trasparenza diventa così una condizione giuridica della legittimità democratica: non conta solo il messaggio, ma chi lo diffonde, con quali mezzi e per conto di chi.