SE LA NOTIFICA A MEZZO PEC FINISCE IN SPAM
La Corte di Cassazione è intervenuta sulla possibilità di invocare la non conoscenza e/o non conoscibilità della notificazione degli atti a mezzo PEC da parte del destinatario
La Corte di Cassazione è intervenuta sulla possibilità di invocare la non conoscenza e/o non conoscibilità della notificazione degli atti a mezzo PEC da parte del destinatario
La Cassazione ha fornito un importante chiarimento sull’ambito di applicazione del c.d. “soft spam” e, di conseguenza, sui casi in cui è possibile inviare e-mail di marketing senza dover chiedere il consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali.
Dal Tribunale tedesco di Heidelberg arriva la prima condanna al risarcimento del danno derivante dallo spam, ossia la ricezione di messaggi pubblicitari di posta elettronica non richiesti e che il mittente invia senza che il destinatario lo abbia in alcun modo autorizzato.