Equo compenso: un intervento giustamente riparatore
Con la recentissima ordinanza n.21487 del 31 agosto 2018 la S.C. ha confermato che i giudici, nel liquidare le spese di causa, devono attenersi ai parametri dettati dal D.M.n.55/2014.
Con la recentissima ordinanza n.21487 del 31 agosto 2018 la S.C. ha confermato che i giudici, nel liquidare le spese di causa, devono attenersi ai parametri dettati dal D.M.n.55/2014.
A settembre si sono svolte le votazioni per la elezione del Comitato dei Delegati di Cassa Forense, che rimarrà in carica per il prossimo quadriennio 2019-2022.
L’avvocato per recuperare il suo credito professionale non deve restare inerte oltre un determinato lasso di tempo, in quanto il suo diritto per il compenso dell’opera prestata è “assoggettato” a due prescrizioni: prescrizione presuntiva triennale (art.2956 cod.civ.) e prescrizione ordinaria decennale (art.2946 cod.civ.).
Le spese di solito sostenute durante una causa dal difensore, la cui dimostrazione è difficile oppure oltremodo gravosa, sono comunque rimborsabili anche senza la prova degli esborsi, secondo una misura predeterminata dalla legge.
L’istanza di liquidazione del compenso per il patrocinio a spese dello Stato, pur se presentata successivamente alla pronuncia definitiva del giudizio di merito, è ammissibile
L’art. 25 del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, rubricato “termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali”, dispone espressamente che i contributi “dovuti agli enti pubblici previdenziali” sono iscritti, a pena di decadenza: a) per i contributi non versati, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al...
Il comma 527 dell’art. 1 della legge n. 228/12 - legge di stabilità per l’anno 2013 – stabilisce testualmente che "i crediti di importo fino a duemila euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, sono automaticamente annullati. Ai fini del...
Nuova astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale per i giorni 2, 3, 4, 5 e 6 dicembre 2019 proclamata dall’Unione delle Camere Penali Italiane per ribadire “la necessità che venga cancellata la nuova disciplina sulla prescrizione, altrimenti destinata a rendere il processo penale una macchina senza tempo”.
La lesività delle informazioni che circolano nel web, il danno all'immagine via web non è più inquadrabile nel concetto di danno reputazione tradizionale.
Il d.p.c.m. 3 novembre 2020, all’art. 1, comma 9 lett. Z), dispone la sospensione delle prove scritte per l’accesso alle professioni, ivi compresa quella forense e, conseguentemente, ferve l’attesa tra i praticanti di conoscere il loro destino e, in divenire, il dibattito su alternative modalità di accesso alla professione