I NUOVI LIMITI DI IMPIGNORABILITÀ DELLE PENSIONI
Art. 545 del codice di procedura civile: Pignoramento pensione, modificati i limiti di impignorabilità delle pensioni innalzato il cosiddetto “minimo vitale” da 750 Euro a 1.000 Euro
Art. 545 del codice di procedura civile: Pignoramento pensione, modificati i limiti di impignorabilità delle pensioni innalzato il cosiddetto “minimo vitale” da 750 Euro a 1.000 Euro
I dati statistici del Monitoraggio nazionale sull’andamento dei procedimenti civili e penali e dell’arretrato civile evidenziano in calo il numero dei processi giudiziari, con un miglioramento rispetto alla fine del 2021
L’Agenzia delle entrate, con una recente presa di posizione, ha chiarito che l’imposta di bollo sulle fatture emesse dai contribuenti che utilizzano il regime forfettario concorra sempre e comunque a formare il reddito imponibile e vada assoggettata alle imposte sostitutive
l Decreto Ministeriale del 1 agosto 2023, pubblicato il 7 agosto 2023 e in vigore dal 22 agosto 2023, stabilisce le modalità per il riconoscimento dei crediti di imposta previsti dall'articolo 20 del Decreto Legislativo 28/2010 per la mediazione e altre procedure di giustizia complementare
Con il nuovo sistema di welfare, dal 1° gennaio 2016, sono stati introdotti nell'ambito delle prestazioni a sostegno della famiglia, i contributi a favore degli iscritti, purché in regola con le comunicazioni reddituali (mod. 5), nel caso in cui assistano in via esclusiva il coniuge o i figli o i genitori con invalidità grave...
Con il 31 ottobre 2019, invece, vengono versati diversi contributi alcuni dei quali soggetti a decadenza; si riferiscono nello specifico alle rateazioni della retrodatazione dell’iscrizione e al beneficio degli ultraquarantenni per i quali si raccomanda il rispetto del termine
Circolare da leggere quella con la quale l’Inps fa il punto sulla “Assicurazione previdenziale dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari”
L’art. 7 del Regolamento di attuazione dell’art. 21 commi 8 e 9 della Legge n. 247/2012, adottato da Cassa Forense ed in vigore dal 21.08.2014, prevede per gli avvocati ed i praticanti iscritti alla Cassa con decorrenza antecedente al compimento del 35° anno di età
APE (anticipo di pensione), un acronimo, divenuto famigliare, che ci "ronza" nella testa da qualche tempo, frutto della inesauribile fantasia dei nostri politici, per identificare l’ennesima riforma del sistema pensionistico pubblico, cantiere sempre aperto e quanto mai irrequieto.
BANDO PER SERVIZIO DI PRESTITI AGLI ISCRITTI UNDER 35 -ANNO 2021: beneficiari gli iscritti alla Cassa da almeno due anni, esclusi i praticanti, che non abbiano compiuto il 35° anno di età