Una testa, una carica

di Gennaro Torrese

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Inoltre la disposizione transitoria di cui all’art. 65, comma 4, ha previsto che nel termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della legge vi sia l’obbligo di una scelta per coloro che sono stati eletti sia come Consiglieri dell’Ordine che come Delegati alla Cassa e che rivestono i due incarichi elettivi nei mandati in corso e ciò sulla scorta del principio = una testa, una carica.
Sono assolutamente d’accordo con il principio in sé, e d’accordo con la limitazione dei mandati, con l’apertura a tutti i colleghi degli oneri di rappresentanza in qualsiasi organismo, con il divieto di cumulo di cariche, come ho di recente affermato in una recente lezione presso l’Università di Nola per la fondazione Bruniana.
Per un principio di civiltà giuridica, però, non posso esimermi dal considerare che ciò avrebbe dovuto valere solo con la normativa a regime e, quindi, a decorrere dalle future tornate elettorali.
Intervenire con una disciplina transitoria su eletti che – in assenza di previsione di incompatibilità – avevano legittimamente esentato il diritto all’elettorato passivo, risultando liberamente eletti dal foro, non mi sembra rispondere a principi di civiltà giuridica, rivelandosi la stessa come norma “contra personas” e cioè i 21 incompatibili.
È come se nel caso di una competizione sportiva, improvvisamente, se cambiassero in corsa le regole. Tutti griderebbero allo scandalo!
Del resto non va sottovalutata l’ultima circostanza del vulnus causato all’elettorato attivo che, di colpo, si vedrà privato di una rappresentanza elettiva.


È nota a noi giuristi la teoria sull’affidamento che, nel caso di specie, fa sì che, in assenza di incompatibilità, esistenti al momento dell’elezione, gli eletti debbano ritenersi legittimamente tali nei rispettivi organismi e permanere fino all'esaurimento del mandato.
Quindi le incompatibilità, che andranno sempre rilevate con le prossime elezioni ordinistiche, non avrebbero dovuto riguardare situazioni esistenti, nelle quali chi si è candidato non deve soggiacere ai detti limiti legali.
Noi giuristi siamo avvezzi – per il nostro stesso ruolo – a trovare forme di critica, anche aspre, delle leggi promulgate dalle assemblee legislative evidenziandone a volte le aporie, le incostituzionalità, le ricadute negative.
Ed allora mi sono chiesto quale fosse l’esegesi di tale improvvida norma transitoria (art. 65, co. 4) e, francamente, non sono riuscito a comprenderne le ragioni se non nella volontà di colpire esclusivamente nominativi soggetti, già componenti degli ordini e della Cassa.
È di tutta evidenza che ciascuno dei 21 destinatari di questa norma transitoria avrebbe potuto, creando un contenzioso ad hoc (impugnazioni dinanzi al TAR del provvedimento di esclusione o di decadenza da una delle due cariche), chiedere una verifica incidentale di costituzionalità dell’art. 65 comma 4, trovando in un Giudice accorto un provvedimento di rimessione alla Corte Costituzionale con la sospensione del provvedimento impugnato per i pochi mesi che ci separano dalla scadenza della carica, ma sono più che certo che ciò non accadrà perché questo atteggiamento, più che visto come un tentativo di porre rimedio ad una lesione costituzionale, sarebbe stato politicamente giudicato dai colleghi come un arroccamento alle poltrone.
A differenza di quanto avviene in Parlamento dove nodi ben più rilevanti di incompatibilità non sono ancora sciolti, in attesa di future, quanto incerte, disamine da parte di Commissioni, nemmeno ancora istituite, l’Avvocatura è stata ligia e sollecita nel rispetto della norma.


La conseguenza di ciò determinerà, però, nell’immediato futuro, con l’applicazione della norma transitoria, uno svuotamento parziale del Comitato dei Delegati che perderà collegamenti con molti Ordini in attesa del procedimento di sostituzione (non breve e non agevole); rapporti e collegamenti che venivano curati con la presenza dei consiglieri-delegati.
Dalle prossime tornate elettorali quando dalla Cassa scomparirà del tutto la componente ordinistica ancor più si porrà il problema di trovare forme di collaborazione più forti ed incisive sui territori per diffondere la cultura previdenziale, vero obiettivo della nostra Cassa.
La Cassa quindi dovrà per il futuro ideare nuove e più stringenti modalità di contatto con gli iscritti attraverso frequenti incontri sui territori per il tramite dei delegati distrettuali, con seminari di studi per i consiglieri dell’Ordine facenti parte delle Commissioni per la previdenza, con corsi di formazione e di aggiornamento per dipendenti degli Ordini perché – è inutile sottacerlo – gli Ordini continuano ad essere gli avamposti di tante richieste da parte degli iscritti.
Come pure sarà indispensabile implementare e istituire – laddove non esistenti – sportelli presso gli Ordini di immediato accesso al call-center della Cassa per un’immediata verifica, anche solo superficiale delle complesse vicende che legano l’iscritto al suo percorso previdenziale e assistenziale.
Sono certo, conoscendo le capacità della dirigenza della Cassa, che anche questa sfida sarà vinta.

Avv. Gennaro Torrese - Componente Comitato di Redazione di CF NEWS

 

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