Spazzati via i tempi lunghi del divorzio
26/05/2015
Stampa la paginaCon l’art. 1, la l. 55/2015, anzitutto, novella il secondo capoverso della lettera b) del numero 2), dell’art. 3, l. 1.12.1970, n. 898, il quale, in conseguenza, a partire dal 26 maggio p.v., stabilirà che, quando sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, o sia stata omologata la separazione consensuale, “per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Per domandare il divorzio, insomma, non saranno più necessari tre anni di separazione, ma solamente dodici mesi, in caso di separazione giudiziale, o, addirittura, solamente sei mesi, in caso di separazione consensuale, e ciò indipendentemente dall’esistenza, o meno, di prole minorenne, ovvero maggiorenne non autosufficiente. Restano invariati, nondimeno, sia il connotato della non interruzione, che la separazione dovrà sempre presentare, sia il momento di decorrenza del termine, che coinciderà sempre con la comparizione dei coniugi avanti al presidente del tribunale [o con la data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato, ovvero con la data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile; ciò in conseguenza di un’altra recente modifica, apportata al secondo capoverso della lettera b) del numero 2), dell’art. 3, l. 1.12.1970, n. 898, dal decreto legge, sulla, c.d., “degiurisdizionalizzazione”, 12.9.2014, n. 132, convertito con l. 10.11.2014, n. 162].
Invariati, inoltre, restano pure: in caso di divorzio “giurisdizionale”, il procedimento, disciplinato agli artt. 4 ss., l. 898/1970; in caso di divorzio “non giurisdizionale”, le modalità disposte o agli artt. 6 e 12, del mentovato d. l. 12.9.2014, n. 132, convertito con l. 10.11.2014, n. 162.
L’art. 2 della l. 55/2015, altresì, novellerà l’art. 191 c.c., sullo scioglimento della comunione legale tra i coniugi. In conseguenza di ciò, finalmente, nel caso di separazione personale, la comunione legale si scioglierà fin dal momento in cui il presidente del tribunale autorizzerà i coniugi a vivere separati (o, in alternativa, fin dalla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato), evitando, in tal modo, la sopravvivenza della comunione legale in fasi, come quelle del procedimento di separazione, frequentemente connotate da accesa conflittualità tra i coniugi. Da notare è come, per il momento di scioglimento della comunione, nulla sia previsto con riguardo alle ipotesi di separazione “stragiudiziale” di cui al d.l. 132/2014. Sia il pieno accordo tra i coniugi, che tali casi di separazione debbono necessariamente presupporre, sia la rapidità della definizione di essi, peraltro, mi pare che rendano non problematico, qui, un permanere della comunione legale fino al perfezionamento della separazione.
Giova ricordare, infine, come all’art. 3 della legge in parola, si preveda che “le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data”. Questa norma transitoria solleva più di una perplessità, in particolare, con riferimento al momento di scioglimento della comunione legale, in considerazione degli effetti retroattivi che ne deriveranno, senza che sia stato possibile dare pubblicità alla vicenda, fin dal momento dello scioglimento (si noti come per lo stesso legislatore della 55/2015 la pubblicità allo scioglimento della comunione è aspetto rilevante, poiché, al 2° co. dell’art. 2 si prevede che “l’ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all’ufficiale dello stato civile ai fini dell’annotazione dello scioglimento della comunione”); più prudente sarebbe stato, probabilmente, prevedere, in via transitoria e con riferimento ai procedimenti di separazione già in corso, lo scioglimento delle comunioni legali dal momento dell’entrata in vigore della stessa l. 55/2015.
Avv. Cecilia Barilli - Delegata di Cassa Forense