Ricongiunzione e Totalizzazione
07/12/2011
Stampa la paginaLa Ricongiunzione
Consente di conseguire un’unica pensione da parte dei professionisti che, nel corso della loro vita professionale, siano stati iscritti a diverse gestioni pensionistiche.
Le precedenti posizioni contributive vengono concentrate presso Cassa Forense, quale ente destinato a erogare la pensione, all’uopo trasferendovi tutte le contribuzioni.
La materia è regolata dalla L. 5.3.1990 n. 45 e dalla Circolare n. 71 del 14.5.1991 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
La ricongiunzione può essere chiesta dagli avvocati con pregressa attività lavorativa, subordinata o autonoma, ovvero dai superstiti, entro due anni dal decesso dell’iscritto.
Alla data della domanda di ricongiunzione, l’avvocato deve essere in attualità di iscrizione: si deve cioè trattare di professionista attivo, che continua a contribuire.
In qualsiasi momento, l’avvocato può chiedere a Cassa Forense di ricongiungere il periodo di contribuzione in precedenza maturato presso altro o altri enti.
In via di eccezione, peraltro, l’avvocato può chiedere la ricongiunzione, anziché a Cassa Forense, all’ente previdenziale precedente, a condizione che, alla presentazione della domanda, abbia già raggiunto l’età pensionabile prevista da detto ente ed abbia maturato presso lo stesso ente almeno 10 anni di contribuzione obbligatoria.
Di norma, la ricongiunzione può essere esercitata dall’avvocato una sola volta durante tutta la vita lavorativa.
E’ tuttavia possibile, a determinate condizioni, una seconda ricongiunzione.
In ogni caso, la ricongiunzione deve essere totale, cioè comprensiva dell’intero periodo assicurativo maturato presso precedente gestione, non essendo possibile una ricongiunzione parziale.
Né risulta possibile ricongiungere periodi di iscrizione in gestioni previdenziali estere.
La ricongiunzione avviene a domanda dell’interessato ed è onerosa.
L’onere è pari alla differenza tra la riserva matematica necessaria alla copertura assicurativa relativa al periodo considerato e l’importo dei contributi trasferiti da altre gestioni.
Detto onere, fiscalmente deducibile, è tanto più elevato quanto più l’interessato è prossimo alla pensione, perché è calcolato in base all’età, al reddito percepito, all’entità del vantaggio pensionistico ricavato con la ricongiunzione.
Ove i contributi trasferiti in Cassa Forense superino l’importo della riserva matematica, l’eccedenza non viene rimborsata, ma rimane acquisita all’Ente.
Il pagamento dell’onere va fatto entro 60 gg. dalla ricezione della nota con cui viene comunicato da Cassa Forense l’importo dovuto. Nel medesimo termine, si può chiedere la rateazione per un massimo di rate mensili non superiori alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti, con maggiorazione di un tasso d’interesse annuo composto.
Ove l’avvocato non fornisca i dati necessari al perfezionamento della pratica, ovvero non effettui il pagamento dell’onere dovuto entro i 60 gg., o nello stesso tempo non presenti istanza di rateazione, la domanda di ricongiunzione si intenderà rinunciata.
Il pagamento parziale dell’importo dovuto determina irrevocabilità della domanda Si avrà invece risoluzione in caso di pagamento parziale delle prime tre rate. In tal caso, si avrà diritto al rimborso di quanto versato, senza interessi.
La Totalizzazione
E’ istituto alternativo alla ricongiunzione e può essere chiesta solo al momento del pensionamento, per cumulare periodi assicurativi non coincidenti tra loro e di durata non inferiore a 3 anni (dal 01.01.2008; prima 6 anni) e non comporta alcun esborso.
La fonte normativa è rappresentata dal D.Lgs. 2 febbraio 2006 n. 42.
La totalizzazione si limita a consentire soltanto il cumulo, in virtù di una sorta di finzione giuridica, di tutte le contribuzioni versate dall’avvocato presso diversi enti pensionistici.
Le varie contribuzioni versate rimangono presso ciascun ente, cui farà carico solo una quota di pensione, in proporzione dell’anzianità assicurativa e contributiva maturata.
Ciascun ente liquiderà la quota di pensione in base alla propria normativa, ma il pagamento verrà materialmente effettuato dall’INPS, anche non interessato al pagamento di alcuna quota di pensione.
Come la ricongiunzione, la totalizzazione può essere chiesta anche dai superstiti del professionista ed è ammessa solo se riguarda tutti i periodi assicurativi accreditati presso le varie gestioni, non potendosi utilizzare solo i contributi utili per maturare il diritto alla pensione e chiedere la restituzione (ove prevista) dei contributi per la parte eccedente.
L’avvocato potrà chiedere la totalizzazione purché abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione complessiva e compiuto almeno 65 anni, ovvero abbia 40 anni di contribuzione complessiva a prescindere dall’età anagrafica.
La pensione totalizzata sarà calcolata con il sistema contributivo.
Più precisamente, gli enti previdenziali pubblici coinvolti liquideranno la pensione totalizzata pro quota con le regole del sistema contributivo di cui alla L. 335/95, mentre per quanto concerne Cassa Forense la misura del trattamento pensionistico è determinata con le regole del sistema contributivo “adattato” alla natura privata dell’ente (con elevata anzianità di iscrizione, si ha prestazione analoga a quella calcolata con il sistema retributivo).
Franco Smania