Revisione delle Circoscrizioni

di Giuseppe Antonio Madeo

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Problematiche connesse agli Ordini Circondariali degli Avvocati, agli iscritti (Avvocati, Praticanti abilitati e non), ai dipendenti (sottoposti alla disciplina pubblicistica) e alla struttura e funzioni amministrative dei medesimi (custodia degli Albi degli Avvocati e dei Registri dei Praticanti Avvocati con l’elenco di quelli abilitati - Poteri e Procedimenti Disciplinari - Vigilanza sul decoro professionale e sull’esercizio della Pratica forense - opinamento delle parcelle - Conciliazione tra Avvocati e clienti - Predisposizione degli elenchi dei difensori d’Ufficio - La formazione degli elenchi degli Avvocati per il Patrocinio a Spese dello Stato – La predisposizione triennale dell’elenco degli Avvocati disponibili per la vendita di beni immobili – L’autorizzazione ai sensi della Legge 21.01.1994 n. 53 per la notificazione degli atti - L’erogazione dei trattamenti assistenziali a favore degli iscritti alla Cassa Nazionale Forense per coloro che versano in stato di bisogno ai sensi dell’art. 17 della Legge 11.02.1992 n. 141 – La formazione permanente degli iscritti – Il rilascio delle certificazioni e tesserini).
Per la verità, ma non è questa la sede per affrontare questo tema, lo stesso legislatore con i provvedimenti di cui sopra, oltre ad aver perpetrato una serie di possibili violazioni costituzionali (in tema la Corte Costituzionale il 2 e il 3 Luglio 2013 è chiamata a dare delle risposte), per una ingiustificata, pretestuosa e soprattutto non meglio specificata e provata esigenza di risparmio della spesa pubblica (sorvolando sul fatto che gli asseriti risparmi si riverseranno sui cittadini e sulle amministrazioni statali e pubbliche) e di efficienza (omettendo di considerare il fatto che nei c.d. Tribunali minori la risposta di giustizia è più rapida e immediata rispetto ai mega Tribunali), non ha tenuto in debita considerazione il diritto dei cittadini ad avere una giustizia di prossimità (diritto consacrato nel Trattato di Lisbona, ratificato dallo Stato Italiano) e soprattutto non ha minimamente analizzato gli effetti devastanti, con conseguente impoverimento culturale, sociale ed economico, sui territori interessati dalle soppressioni degli Uffici Giudiziari e sul disservizio del sistema giustizia che sicuramente si verificherà nei medesimi per molti anni a venire, prima che la situazione possa “normalizzarsi”, anche e soprattutto a causa delle gravi carenze strutturali edilizie e di personale amministrativo e di magistrati (nonostante l’emanazione del provvedimento relativo alle nuove piante organiche).


Ma tornando alla questione che qui interessa, il legislatore del 2011-2012 non ha né previsto né disciplinato le modalità e termini della modificazione e/o estinzione e/o successione degli Ordini Circondariali degli Avvocati.
Questi, come è noto ed assolutamente pacifico, anche nella giurisprudenza di legittimità della Suprema Corte di Cassazione (Cfr.: per tutte Cass. Sez. Un. 13.01.2005 n. 560), sono ENTI PUBBLICI locali e associativi (attualmente sono 165 su tutto il territorio nazionale: uno ogni Circondario di Tribunale), dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, istituiti per legge (D.Lgsl.Lgt. 23.11.1944 n. 382 – L. 27.03.1995 n. 99 e da ultimo art. 24, comma 3, della Legge 31.12.2012 n. 247) dalla quale discendono i loro poteri e funzioni per il conseguimento delle finalità pubbliche sopra ricordate, con la conseguenza ineludibile ed inevitabile che ogni loro modificazione e/o estinzione e/o successione non può che avvenire soltanto per legge.
Ma ad oggi nessuno in punto si è pronunciato, cosicchè i 31 Ordini degli Avvocati che il 13.09.2013, in conseguenza del D.Lgs. 07.09.2012 n. 155, subiranno la soppressione dei Tribunali e delle Procure della Repubblica brancolano nel buio e nell’incertezza più assoluta.
Cosa succederà il 14.09.2013? Gli Avvocati e Praticanti (abilitati e non) dove saranno iscritti? L’iscrizione avverrà automaticamente o bisogna provvedere autonomamente e singolarmente? Il patrimonio (beni mobili, crediti, debiti, avanzi di gestione) dove finirà e chi lo gestirà? I dipendenti se continueranno e dove a svolgere la loro attività lavorativa? I procedimenti disciplinari in itinere e in corso (che quantomeno per la fase di transazione e in attesa dell’istituzione dei Consigli Distrettuali di Disciplina previsti dalla Legge 31.12.2012 n. 247, secondo l’interpretazione e il parere del CNF, rimangano di competenza dei Consigli dell’Ordine territoriale) che fine faranno? L’elenco delle domande potrebbe continuare a lungo, ma preferisco fermarmi e auspicare che il potere legislativo-governativo possa rivedere e riconsiderare la riforma delle circoscrizioni giudiziarie (che allo stato si appalesa come una vera e catastrofica sciagura che sta per abbattersi sui territori e sui cittadini) oppure che fornisca ed emani tutti i necessari strumenti normativi per non penalizzare vieppiù una categoria professionale, quella forense, che ha rilievo e copertura costituzionale.

Avv. Giuseppe Antonio Madeo - Presidente Ordine Avvocati di Vigevano

 

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