Processo telematico: ancora modifiche

di Avv. Roberto Di Francesco

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Alla luce della successiva legge di conversione poi intervenuta con L. n. 132/15, tale normativa, per molti versi a prima vista migliorativa di quanto precedentemente previsto, ha subito fatto sorgere dubbi e perplessità per lo meno in ordine alle previsioni dell’art. 16 undecies del DL. 179/12 (in vigore dal 21 agosto 2015).
Ciò è tanto vero, che alcune previsioni normative hanno subito suscitato dubbi e perplessità.
Ed ovviamente ci riferiamo alle norme sulla attestazione di conformità degli atti da parte del difensore, sia quelli da depositare in giudizio telematicamente, che gli altri ad es. utilizzati per le notifiche.
Di tali difficoltà hanno scritto molti, se non tutti, i più attenti conoscitori della materia.
E senza voler qui riprendere daccapo ogni aspetto della vicenda, ci basterà ricordare che con la legge di conversione, il legislatore nel disciplinare novativamente le modalità dell'attestazione di conformità, l’art. 16/undecies, nel distinguere tra attestazione di conformità di copie analogiche (per le quali l'attestazione può essere apposta in calce o a margine della copia oppure su foglio separato congiunto materialmente alla medesima) e attestazione di copie informatiche (per le quali l'attestazione deve essere necessariamente apposta nel medesimo documento informatico), al comma 3 ha pure stabilito che, per le copie analogiche, l'individuazione della copia cui si riferisce l’attestazione ha luogo esclusivamente secondo non meglio indicate specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e contenente l'indicazione dei dati essenziali per individuare univocamente la copia a cui si riferisce.


Specifiche tecniche che, manco a dirlo, non hanno trovato contestuale pubblicazione tanto che, nell’attesa, tale richiamo alle specifiche tecniche ha allarmato (forse anche troppo?) gli studiosi del PCT.
Ed allora nell’attesa della pubblicazione ed alla entrata in vigore delle modifiche alle specifiche tecniche del 16.4.2014, richiamate dall’art. 16 undecies DL 179/12 l’attestazione di conformità degli atti delle procedure esecutive (artt. 518, 543 e 557 c.p.c.), potrà essere apposta sulla copia del documento informatico cui si riferisce (comma 2 art. 16 undecies 179/12).
Nel caso di deposito in giudizio degli atti, ove l’attestazione si riferisca a copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte o di provvedimenti del giudice formati su supporto analogico e detenuti in originale o in copia conforme (ovvero di atti consegnati all'ufficiale giudiziario o all'ufficio postale per la notificazione), l’attestazione di conformità andrà inserita esclusivamente all’interno della copia informatica.
Allo stesso modo, non si potranno attestare le conformità delle copie informatiche su documento separato proprio per la mancanza delle regole tecniche indicate dal comma 3 art. 16 undecies DL 179/12).
In pendenza della pubblicazione delle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, non si potrà, insomma, attestare la conformità delle copie informatiche su documento separato (comma 3 art. 16 undecies DL 179/12).
Resta comunque la previsione dell’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 16 undecies. Laddove è previsto che se la copia informatica é destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.
Come di vede la normativa è andata ancora una volta a rendere difficile il tortuoso cammino del PCT.
Di ciò abbiamo parlato alla XI Conferenza Nazionale di Cassa Forense, anche con un apposito workshop, ed abbiamo sollecitato sia il Ministro della Giustizia Orlando che i funzionari ministeriali intervenuti, a porre maggiore attenzione alla materia.


Sul punto ci ha fatto piacere sapere che nell’organico ministeriale, ed in particolare nel reparto legislativo, è stato nominato finalmente un avvocato.
Ed è certo che anche una buona iniezione di operatori che praticano il processo e che non lo vedono solo dal di fuori, non può che fare senz’altro bene al funzionamento della macchina giudiziaria.
E’ ora di cambiare strada. E’ ora di pensare agli operatori del diritto, quali anche noi avvocati, come operatori di certezza e rispetto della legge.
Perché, ad esempio, non scrivere una semplice norma che preveda semplicemente che gli atti sottoscritti digitalmente dall’avvocato si ritengono conformi all’originale se non diversamente ed espressamente previsto dal sottoscrittore?
Troppo semplice? Ma è di tale semplicità e chiarezza di cui abbiamo bisogno.
Ancora una volta non possiamo che ribadire la necessità di un non rinviabile vero Codice del Processo Telematico.

Avv. Roberto Di Francesco - Delegato di Cassa Forense

 

 

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