Processo Amministrativo Telematico

di Avv. Roberto Di Francesco

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Dopo vari ripensamenti, aggiustamenti, tentativi e prove tecniche, insomma, da quest’anno tutti gli atti del processo amministrativo diventano telematici.
Ci si sarebbe aspettato che il funzionamento del PAT ricalcasse quello del PCT ma i due sistemi non sono certo coincidenti.
Mentre, infatti, nel PCT il deposito degli atti avviene attraverso la cd. busta telematica formata da apposito software (cd. redattore), nel PAT tutti gli atti dovranno essere depoitati attraverso appositi MODULI rinvenibili su sito della Giustizia Amministrativa.
In particolare, dopo aver acceduto con le proprie credenziali all’area riservata del PAT, il difensore dovrà depositare il modulo mediante invio a mezzo della propria PEC o, in caso di collegio difensivo, con la PEC di uno degli avvocati.
Nel nuovo PAT è stata prevista, opportunamente, anche la possibilità di inviare documenti di grandi dimensioni, e ciò con l’invio diretto (c.d. upload), mediante l’apposito modulo “deposito con unpload”, rinvenibile dalla corrispondente Sezione “deposito con unpload”, e ciò anche in caso di problemi tecnici della ricezione della PEC dal Sistema della Giustizia Amministrativa.
In particolare la dimensione del singolo file allegato al modulo non può superare la dimensione di 10 MBytes nel caso di deposito via PEC, e 30 MBytes nel caso di deposito via Upload.
La dimensione complessiva del modulo non può superare la dimensione di 30 MBytes nel caso di deposito via PEC, 50 MBytes nel caso di deposito via Upload. La dimensione di ciascuno degli allegati viene indicata dal sistema in modo da poter valutare la grandezza complessiva del modulo.
Tale metodologia è stata opportunamente predisposta giacché, come noto, nel PCT, il limite dimensionale previsto costringe a ricorrere a più invii dividendo in più parti il deposito.
Formato il documento da inviare (e anche qui ci sono differenze non secondarie), questo dovrà, dunque, essere allegato al corrispondente modulo ed inviato con questo, a mezzo pec all’indirizzo del Giudice Amministrativo competente adito.


Di tali moduli proprio recentemente è stata pubblicata la nuova versione che, a partire dal 26.02.2017, sostituisce definitivamente i precedenti moduli che, pertanto, non saranno più accettati dal sistema.Allegati al modulo, diverso a seconda degli atti o documenti da depositare (atto introduttivo, atti, ecc.), dovranno essere inviati sia gli atti di parte che i documenti che si intendono produrre: per i documenti il modulo deposito atto, a seguito del quale il sistema forma automaticamente anche l’indice dei documenti allegati.A puro titolo esemplificativo va rilevato che per il deposito del ricorso introduttivo e dei relativi allegati, è previsto il modulo denominato “Modulo Deposito Ricorso”, mentre il deposito degli atti successivi al libello introduttivo e dei relativi allegati, dovrà essere utilizzato l’apposito “Modulo Deposito Atto/Documenti” (in cui dovrà essere indicato il numero di ricorso generale attribuito dal S.I.G.A. al momento del deposito telematico del ricorso introduttivo).I moduli sono in formato PDF, e dovranno essere sottoscritti esclusivamente con firma digitale PADES-BES, firma che si avrà per estesa a tutti i documenti allegati e contenuti nel modulo, e mai firmati con la firma CADES (che aggiunge al file firmato l’estensione p7m).
Mentre nel PCT atti e documenti possono essere sottoscritti digitalmente anche con la modalità CAdEs, sia per i depositi telematici che per le notifiche PEC, l’articolo 12 comma 6 delle specifiche del PAT, infatti, consente di utilizzare solo la firma digitale quella PadEs BES.Anche il modulo deve essere firmato digitalmente poiché, in caso contrario, il deposito non sarà accettato dal sistema. Sul sito della Giustizia Amministrativa, sono state opportunamente pubblicate le istruzioni, a cui rimandiamo, che evidenziano nel dettaglio le novità del sistema e che riguardano ogni specifico modulo di deposito(ricorso, atto, istanze ante causam, richieste in segreteria).Per concludere non si può non menzionare la modifica all’art. 13 bis delle norme di attuazione dell’allegato 2 del codice del processo amministrativo, introdotto dal D.L. n. 168/2016, disposta dalla Legge 197/2016, che prevede la possibilità di sottoporre al Presidente del Consiglio di Stato istanza di rimessione del ricorso all'esame dell'adunanza plenaria per dirimere questioni legate all'interpretazione e/o all'applicazione delle norme del PAT che già abbiano dato luogo a significativi contrasti giurisprudenziali.
Una norma sicuramente opportuna alla quale, speriamo, si faccia opportuno ricorso, e non resti ignorata, ogni volta che si presentino difformità di orientamento giurisprudenziale.

Avv. Roberto Di Francesco - Delegato di Cassa Forense

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