Polizze professionali e clausole limitative della garanzia assicurativa (1)

di Immacolata Troianiello

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Occorre poi ricordare come il termine della prescrizione della responsabilità contrattuale sia decennale e decorra dal compimento dell’errore professionale di tal che è possibile che il professionista rimanga esposto alla richiesta risarcitoria anche per prestazioni svolte anni prima.
Attualmente sul mercato sono offerte polizze assicurative che prevedono la copertura del proprio assicurato solo nel caso in cui il fatto e la richiesta di risarcimento avvengano nel corso della vigenza temporale della polizza. Da ciò discende che il professionista goda della possibilità di manleva per il danno cagionato solo qualora il fatto lesivo si sia concretizzato mentre il medesimo è assicurato con LA STESSA compagnia che lo garantisce al momento della denuncia del sinistro.
Parziale o totale deroga a tale principio è contenuta nelle clausole cd. "Claims made".
Queste ultime sono divise in due grandi categorie: clausole cd. "miste o risarcitoria  impure" o "risarcitorie pure".
Quelle rientranti nella prima categoria prevedono l’operatività della copertura assicurativa solo quando tanto il fatto illecito, quanto la richiesta intervengano nel periodo di efficacia del contratto, con la possibilità per l’assicurato di retrodatare la garanzia alle condotte poste in essere anteriormente solo per un numero molto limitato di anni (spesso tale estensione è facoltativa e prevede un costo aggiuntivo.


Le clausole cd. "pure" consentono viceversa la manleva del professionista per tutte le richieste risarcitorie inoltrate dal danneggiato all’assicurato e da questi all’assicurazione nel periodo di efficacia della polizza, indipendentemente dalla data in cui è stata posta in essere la condotta dannosa.
Nel libero mercato delle polizze assicurative si ritrovano perciò entrambi i tipi di clausola, inseriti nella maggior parte dei contratti assicurativi offerti ai liberi professionisti.
Quali sono dunque  gli effetti di una claims made impura?
Si potrebbe ad esempio ipotizzare il caso in cui un contraente stipuli la sua prima polizza professionale con la soc. X e dopo qualche anno decida di cambiare e rivolgersi alla soc Y e dopo ancora qualche anno alla soc Z.
Qualora la condotta causativa di danno si sia verificata allorquando il professionista era assicurato con la soc. X ma quest’ultimo ne sia venuto a conoscenza, su denuncia del danneggiato, solo nel momento in cui era coperto da polizza con la soc. Z (ovvero 9 anni dopo), egli sarebbe privo di copertura assicurativa (benché nei 9 anni abbia pagato con regolarità la propria assicurazione professionale).
Ciò in quanto il FATTO causativo del danno si è verificato durante la vigenza del contratto stipulato con compagnia diversa da quella con cui il professionista si è trovato assicurato alla data della denuncia del sinistro.
Viceversa con la clausola Claims made cd. "pura", o a retroattività illimitata, ciò non accade, in quanto l’assicuratore si obbliga alla manleva del proprio cliente  anche per le condotte causative di danno avvenute precedentemente alla stipula della polizza con la propria società.
In questo scenario si inseriscono due  grandi novità in  questi giorni.
La Sentenza Cass. Sez Unite  n. 9140/2016,pur non escludendo la validità della clausola claims made cd. "impura" ha ritenuto che per la validità della stessa vada valutato di volta in volta, nel caso concreto, il reale assetto negoziale adottato dalle parti.


Il giudizio di idoneità di una polizza potrà difficilmente, secondo la suprema Corte, avere esito positivo in presenza di una clausola claims made, la quale, comunque articolata, espone a rischi di copertura.
Sempre secondo la Suprema corte essendo in gioco i rapporti anche tra professionista e Terzo oltre che tra il professionista e l’ente assicurativo,ed essendo la stipula della polizza tesa a garantire proprio il terzo, qualora il patrimonio del danneggiante non sia sufficientemente capiente rispetto alla richiesta risarcitoria, la polizza dovrà garantire il terzo stesso anche in caso di "buchi" di copertura.
Pertanto nella sentenza si afferma che "di tanto si dovrà necessariamente tenere conto delle convenzioni collettive negoziate dai Consigli Nazionali e dagli Enti previdenziali dei professionisti" al momento della stipula di convenzioni, nonché in sede di redazione del decreto presidenziale chiamato a stabilire, le procedure ed i requisiti minimi ed uniformi per l’idoneità dei relativi contratti.
Appare pertanto palese l’incongruenza della previsione di un obbligo per il professionista di assicurarsi, non accompagnata da un corrispondente obbligo a contrarre in capo alla società assicuratrice.
In questa scia è stato presentato una bozza di DM recante le condizioni essenziali ed i massimali minimi delle polizze assicurative per la responsabilità civile ed assicurazione contro gli infortuni degli avvocati ai sensi della L. n. 2467/12.


La parte che qui più interessa è la previsione contenuta all’ art. 2 relativa all’Efficacia nel tempo della copertura: "L’ assicurazione deve prevedere anche a favore degli eredi, una retroattività illimitata ed un’ultrattività almeno decennale per gli Avvocati che cessano l’attività nel periodo di vigenza della polizza…. L’assicurazione deve contenere clausole che escludano espressamente il diritto di recesso dell’assicuratore dal contratto a seguito della denuncia di un sinistro o del suo risarcimento, nel corso di durata dello stesso o del periodo di ultrattività".
Se, come auspichiamo, questa bozza si trasformasse in legge i liberi professionisti potranno tirare un sospiro di sollievo e sottoscrivere le polizze professionali senza il pericolo di ritrovarsi, incolpevolmente, privi di copertura assicurativa.

Avv. Immacolata Troianiello - Consigliere di Amministrazione di Cassa Forense

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