Omicidio e lesioni stradali

di Giuseppe Antonio Madeo

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Tale provvedimento legislativo, pur intervenendo a distanza di circa sei anni dalla presentazione in Parlamento della prima proposta e a seguito di ben cinque passaggi nei due rami del parlamento e di due voti di fiducia, nonostante a tutt’oggi non sia stato ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ha dato luogo - come sopra accennato- a tutta una serie di polemiche che interessano finanche gli aspetti più significativi e pregnanti della civiltà giuridica del nostro paese.
Non compete a noi, soprattutto in questa sede, prendere posizione tra le contrastanti voci dei primi commenti mediatici al provvedimento in oggetto, anche se come Avvocati non possiamo non rilevare e rimarcare il fatto che, il medesimo provvedimento, per certi versi ed in larghissima parte, stravolge i modelli e i canoni normativi, dottrinali e giurisprudenziali dell’elemento soggettivo del reato, come sinora studiati, conosciuti e applicati, del dolo, della colpa e persino della preterintenzionalità.
Nuovi reati che, peraltro, sono e restano prettamente e precipuamente di natura colposa e, in particolare, di quella forma riconducibile all’imprudenza, non fosse altro che per l’inserimento sistematico operato dal legislatore che, per l’appunto, li ha inseriti subito dopo i reati di “omicidio colposo” e di “lesioni personali colpose”.


Il legislatore, infatti, con le nuove ipotesi delittuose dei reati di omicidio stradale (art. 589 bis cod. pen.) e di lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590 bis cod. pen.), nel prevedere un consistente aumento di pena rispetto alle ipotesi codicistiche già esistenti dei medesimi reati colposi (art. 589 cod. pen. “omicidio colposo” – art. 590 cod. pen. “lesioni personali colpose”) ha configurato, come “dolo eventuale” o “colpa cosciente” o, addirittura, come una nuova forma di “preterintezione” (il nostro ordinamento penale conosceva sinora una solo tipo di reato riconducibile a questa forma soggettiva e cioè quello espressamente previsto dall’art. 584 cod. pen. “omicidio preterintenzionale”), l’elemento soggettivo, nel caso in cui i due nuovi reati (art. 589 bis e art. 590 bis cod. pen.) siano commessi: a) “in stato di ebbrezza alcoolica o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope”; b) guidando “in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’art. 186, comma 2, lett. b del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (cioè “qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro”); c) guidando “in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio a quella consentita e comunque non inferiore a 70 Km/h”; d) guidando “su strade extra urbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita”; e) “attraversando un intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano”; f) “a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo o in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua”. Il tutto con la previsione, per ciascuna di queste ipotesi, di un aumento pesantissimo sia della pena principale, restrittiva, che di quella accessoria, sospensione (anche cautelare) e revoca della patente di guida.


Con il provvedimento in oggetto, oltre alla “creazione” delle suddette nuove figure di reato e all’introduzione e/o integrazione di alcuni istituti processuali penali (ad esempio: art. 224 bis “provvedimenti del giudice per le perizie che richiedono il compimento di atti idonei ad incidere sulla libertà personale” – art. 359 bis “prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi” – art. 380 “arresto obbligatorio in flagranza” – art. 381 “arresto facoltativo in flagranza”), del codice della strada (ad esempio: art. 189 “comportamento in caso di incidente” – art. 219 “revoca della patente di guida”) e alla norma sulla competenza per materia del Giudice di Pace (art. 4 D.Lgs. 274/2000), il legislatore ha modificato anche l’art. 157 cod. pen. (“Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere”), prevedendo, per le medesime ipotesi di reato, il raddoppio dei termini di prescrizione.
Infine, fermo restando che non intendiamo prendere posizione nell’ambito del confronto dialettico in corso, non possiamo non rilevare che tale inasprimento normativo, sia sul piano sostanziale che processuale, appare essere non il frutto di un disegno organico ed omogeneo, ma puramente e semplicemente il risultato di un iter legislativo sorto sull’onda di una emotività legata a tragici eventi che colpiscono vieppiù l’immaginario collettivo ma che, per quanto profondo dispiacere e comprensione umana suscitino verso chi ne rimane colpito, non dovrebbero far sì che l’impianto ordinamentale giuridico giunga ad eludere la razionalità e la ragionevolezza che devono sempre permeare e caratterizzare la legislazione penale, anche e soprattutto alla luce del principio costituzionale sancito nell’art. 27.

Avv. Giuseppe Antonio Madeo
Componente Comitato di Redazione CF NEWS

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