Nuova Legge Finanziaria e estinzione dei debiti iscritti a ruolo, Cassa Forense si esprime in merito

di Avv. Agostino Maione

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IL Comitato dei delegati, in data 18 gennaio scorso, esaminato il provvedimento contenuto nella nuova legge finanziaria, art. 1, commi 185 e ss, che ha previsto, nell'ambito della cd. pace fiscale, il saldo e stralcio delle cartelle emesse tra il 2000 e il 31.12.2017 anche per contributi previdenziali, ha adottato all'unanimità una mozione che pubblichiamo in allegato.

Ricordiamo che tale misura, riservata ai soggetti il cui indicatore ISEE dell’anno di competenza è al di sotto dei 20.000 €, prevede che costoro, azzerate sanzioni e interessi, versino una percentuale minima del capitale contributivo (il 16%, il 20% e il 35%), cioè del contributo dovuto negli anni interessati.

L’esame della norma ha posto in evidenza incisive discrasie di ordine pratico e giuridico. Sotto il primo profilo: il versamento di una piccola parte del contributo dovuto lascerebbe scoperto l’onere contributivo dell’anno di riferimento, con riduzione delle possibilità di costruzione di una posizione pensionistica solida; il beneficio integrerebbe una grave disparità di trattamento tra questi soggetti e coloro che i contributi li hanno versati regolarmente; infine recherebbe un grave danno alla sostenibilità delle Casse, le quali vedrebbero contrarsi in maniera esponenziale le entrate da destinare alle misure previdenziali (erogazione delle varie pensioni agli iscritti).

Sotto il secondo: una norma di tal genere disciplina la quantificazione della misura del contributo previdenziale da versare alle Casse di natura privatistica, ma tale potere risulta demandato, in via esclusiva, alle Casse stesse, giusta quanto previsto dal D. Lgs. n. 509/94 e ribadito dalla stessa Corte Costituzionale.

Il Comitato dei delegati ha preso, perciò, preso atto di quanto innanzi e deliberato di chiedere al Parlamento un riesame del provvedimento, riservandosi di impugnalo, insieme alle altre Casse Professionali, nelle sedi competenti alla luce della violazione dei segnalati principi costituzionali.

In tema si osserva che Cassa Forense ha aderito a suo tempo alle misure di rottamazione, onde favorire il rientro in bonis dei colleghi in difficoltà e ribadisce tale linea nel senso che misure di favore possono essere utili per affiancare i soggetti in difficoltà a condizione che non riguardino la sorta capitale dei contributi, sia quello soggettivo che integrativo, e ciò anche nell'interesse dei soggetti interessati, i quali non potrebbero altrimenti conservare la validità degli anni pregressi ai fini dell’anzianità contributiva.

Allo scopo di illuminare aspetti di singolare insipienza della normativa in esame, basti pensare alle cartelle inerenti il contributo integrativo, cioè quel contributo, il famoso 4 per cento, versato all'avvocato dall'assistito.

Ebbene in questi casi l’avvocato che lo abbia incassato e non lo abbia versato viene abilitato -per legge- a versarne una minima parte percentuale così appropriandosi definitivamente della parte residua, già trattenuta illecitamente.

Avv. Agostino Maione - Delegato Cassa Forense


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