Notifiche telematiche ... la rivoluzione continua!

di Avv. Roberto Di Francesco

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Con il Decreto del Ministero della Giustizia n. 48/2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, n. 107 del 9 maggio 2013 ed entrato in vigore lo scorso 24 maggio 2013, è stato ridisegnato e modificato, con non secondarie novità, l’articolo 18 del decreto n. 44/2011, dello stesso Ministro, concernente, appunto, le notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati.
La prima novità che balza agli occhi, e che aveva ingenerato non poche diatribe e decisioni contrastanti, è la modifica della rubrica dell’art. 18 che da “Notificazioni per via telematica tra avvocati”, è stata modificata in “Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati”. Ciò consente di escludere che la notifica telematica debba essere utilizzata esclusivamente nelle notifiche tra avvocati poiché, diversamente argomentando, non si giustificherebbe la variazione apportata dalla nuova formulazione della norma in discussione.
La nuova formulazione dell’art. 18 ha poi, finalmente, sancito che l'avvocato che procede alla notificazione con modalità telematica ai sensi dell'articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, alleghi al messaggio di posta elettronica certificata documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici privi di elementi attivi e redatti nei formati consentiti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.
Quanto alle copie informatiche da trasmettere, il quarto comma dell’art. 18, ha poi statuito, senza possibilità di errori, che l'avvocato che estrae copia informatica per immagine dell'atto formato su supporto analogico, compie l'asseverazione prevista dall'articolo 22, comma 2, del CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale - Decreto legislativo 07.03.2005 n. 82 aggiornato dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221), inserendo la dichiarazione di conformità all'originale nella relazione di notificazione, a norma dell'articolo 3-bis, comma 5, della legge 21 gennaio 1994, n. 53.


Per comprenderne la sostanziale portata di tale norma, va senza indugio sottolineato il valore giuridico e l’efficacia probatoria della copia informatica per immagine di un atto nato su supporto analogico, estratta dall’avvocato.
Con la dichiarazione di conformità all'originale inserita nella relazione di notificazione, invero, l’avvocato compie l’asseverazione prevista dall’art. 22, comma 2, del Codice dell’Amministrazione Digitale, e tale dichiarazione dell’avvocato equivale a quella di un qualsiasi altro pubblico ufficiale e, conseguentemente, la copia informatica per immagine dell'atto formato su supporto analogico, asseverata dall’avvocato notificante, assume la stessa efficacia probatoria dell’atto originale da cui è stata estratta.
La dichiarazione di conformità, ai sensi del comma 4 dell’art. 18, dovrà necessariamente essere contenuta nella relazione di notificazione ma, riteniamo, anche al fine di evitare incertezze, sia comunque opportuno apporre la firma digitale alla scansione dell’atto originale cartaceo allegandolo alla PEC unitamente al medesimo atto in formato PDF non firmato. Ciò rendendosi necessario al fine di comporre il contrasto tra i commi 1 e 4 dell’art. 18 laddove il comma 1 precisa le scansioni informatiche da notificare devono essere redatte nei formati consentiti dalle specifiche tecniche del processo telematico che prevedono che gli atti processuali, anche se non gli allegati degli atti processuali, siano in formato PDF con firma digitale.
Il documento informatico da allegare alla notifica telematica, potrà essere formato in originale dall’avvocato (es. atto di citazione), quindi non generato attraverso la copia di un atto cartaceo, nel qual caso il nuovo art. 18 prevede che il documento informatico sia privo di elementi attivi e redatto nei formati consentiti dalle specifiche tecniche del processo telematico. L’avvocato notificante apporrà la firma digitale allegando l’atto firmato alla PEC, la cui ricevuta di avvenuta consegna dovrà essere completa (comma 6 dell’art. 18).


Il documento informatico da allegare alla notifica telematica, potrà anche essere una copia informatica per immagine dell’originale cartaceo. Tale copia, come sopra detto, non andrebbe firmata digitalmente essendo previsto che l’avvocato firmi digitalmente la sola relata contenente la dichiarazione di conformità e non la copia informatica per immagine come invece prevedeva la precedente formulazione dell’art. 18 ma, ribadiamo, sarà comunque opportuno apporre la firma digitale alla scansione dell’atto originale cartaceo allegato alla PEC unitamente al medesimo atto in formato PDF non firmato.
Quanto, infine, alla procura alle liti, anche in tale ambito il nuovo art. 18 ridisegna la regola stabilendo, al quinto comma, che si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando é rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto è notificato. Tale disposizione si applica anche quando la procura alle liti é rilasciata su foglio separato del quale é estratta copia informatica, anche per immagine.
Con la nuova norma sopra esaminata, senza la pretesa di essere stati esaustivi, prosegue il cammino segnato con l’avvento della legge n. 53/94 per le notifiche dirette degli avvocati a mezzo posta, nel solco della rivoluzione digitale del comparto Giustizia cui tutti gli operatori dovranno adeguarsi (… meglio prima che poi).

Avv. Roberto Di Francesco - Delegato di Cassa Forense

 

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