Le società tra avvocati e le S.T.P.: riflessi previdenziali

di Donatella Caponi

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L’obiettivo della normativa è quello di favorire la creazione di sinergie con altre categorie professionali e ampliare le opportunità di mercato, oltre ad assicurare al cliente un servizio efficiente a 360°. Il 29 agosto scorso, con l’entrata in vigore della legge n. 124/2017 (“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”) sono arrivate importanti novità al riguardo. Il comma 4 dell’art. 4 della legge 247/2012, che prevede la possibilità per l’avvocato di essere associato ad una sola associazione, viene soppresso e viene aggiunto l’art. 4-bis in base al quale l’esercizio della professione forense viene consentito in forma societaria a società di persone, società di capitali, società cooperative, iscritte in apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale. Lo svolgimento dell’attività professionale in forma societaria fa sorgere una serie di questioni riguardanti la materia fiscale nonchè previdenziale. Per quanto riguarda l’aspetto fiscale, mentre sulle società tra avvocati (D.Lgs.2/2/2001 n.96) l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.118/E del 26/5/2003 si è già espressa nell’inquadrare il reddito prodotto come reddito di lavoro autonomo, ritenendo tali società assimilabili alle associazioni professionali costituite per l'esercizio in comune di arti e professioni, non sono pervenuti, invece, da parte del legislatore, chiarimenti normativi circa il corretto inquadramento fiscale dell'utile prodotto dalla S.T.P. Occorre comprendere se si tratta di un reddito di lavoro autonomo o di un reddito d’impresa e, in un caso o nell’altro, si determineranno conseguenze anche sul regime previdenziale da applicare ai soci avvocati. Ciò vuol dire che l’inquadramento dei redditi della S.T.P tra quelli di lavoro autonomo o di impresa determinerà effetti opposti sull'assoggettamento dei soci professionisti alla contribuzione soggettiva ed integrativa prevista da Cassa Forense, salvo che non venga diversamente disposto in sede legislativa e/o regolamentare. La normativa della Cassa assoggetta infatti l’avvocato all’obbligo del pagamento del contributo soggettivo commisurato sul reddito professionale netto dichiarato ai fini dell’IRPEF, individuando detto reddito in quello che fiscalmente è riconducibile alla categoria dei redditi di lavoro autonomo. Detto ciò, indubbi sono i possibili risvolti sulle posizioni previdenziali dei professionisti e sugli equilibri finanziari della Cassa cui si deve anche aggiungere la considerazione che, qualora la partecipazione nelle S.T.P. di soci non professionisti fosse maggioritaria, si rischierebbe la sottrazione di reddito assoggettabile a contribuzione previdenziale. Una possibile soluzione al problema previdenziale può essere costituita da una modifica regolamentare che equipari, ai fini previdenziali, il reddito di lavoro autonomo e la quota di reddito prodotta dalla S.T.P., attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili. Questa è la strada scelta dalla Cassa dei Dottori Commercialisti con modifiche regolamentari già approvate dai Ministeri Vigilanti.

Donatella Caponi - Responsabile Segreteria Direzione Generale Cassa Forense

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