Donatella Caponi

Le società tra avvocati e le S.T.P.: riflessi previdenziali

La società tra avvocati nasce con il decreto legislativo n. 96 del 2 febbraio 2001. Prima di allora era prevista la sola forma associativa di cui alla legge n. 1815/1939. La normativa di riferimento del decreto è quella che disciplina le società in nome collettivo, senza previsione di costituzione di società di capitali e i soci sono esclusivamente gli iscritti all’Albo forense. Con l’entrata in vigore della legge n. 247/2012 (“Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”) è stata prevista la possibilità, anche per gli avvocati, di partecipare ad associazioni a carattere multidisciplinare con altri liberi professionisti iscritti all'albo, individuati con decreto del Ministero della Giustizia n. 23/2016.

Il passaggio a tempo pieno come Giudice di Pace comporta la cancellazione da albo e Cassa? E, in caso di successivo ripensamento dopo i 70 anni, è possibile tornare a esercitare la professione forense con nuova iscrizione sia all’albo sia alla Cassa?

Il magistrato onorario che opti per il regime di esclusività è incompatibile con l'iscrizione all'Albo professionale forense e alla Cassa; viene pertanto iscritto al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) dell’assicurazione generale obbligatoria dell’INPS. Qualora venga meno tale opzione sarà possibile iscriversi nuovamente ad un Albo professionale forense, e quindi alla Cassa, anche laddove il professionista risulti essere già pensionato.

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