Donatella Caponi

Le società tra avvocati e le S.T.P.: riflessi previdenziali

La società tra avvocati nasce con il decreto legislativo n. 96 del 2 febbraio 2001. Prima di allora era prevista la sola forma associativa di cui alla legge n. 1815/1939. La normativa di riferimento del decreto è quella che disciplina le società in nome collettivo, senza previsione di costituzione di società di capitali e i soci sono esclusivamente gli iscritti all’Albo forense. Con l’entrata in vigore della legge n. 247/2012 (“Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”) è stata prevista la possibilità, anche per gli avvocati, di partecipare ad associazioni a carattere multidisciplinare con altri liberi professionisti iscritti all'albo, individuati con decreto del Ministero della Giustizia n. 23/2016.

Il contributo minimo integrativo, oltre a quello soggettivo, può essere detratto in sede di dichiarazione dei redditi?

In linea generale, il contributo integrativo non è deducibile ai fini fiscali. Tuttavia tale deducibilità avviene solo nel caso in cui l’importo versato a titolo di contributo minimo sia maggiore rispetto all’effettivo 4% da applicarsi sul Volume di Affari IVA dichiarato, laddove questi rappresenti un costo.

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