L'art. 24 "Fornero": dal retributivo vigente al contributivo preteso?
19/01/2012
Stampa la paginaRecita l’art. 24 che “In considerazione dell'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 giugno 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti; essi si esprimono in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere. Decorso il termine del 30 giugno 2012 senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012: a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni; b) un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per cento.”
Come già scritto nel numero precedente della news letter, l’intento presumibile del governo-legislatore è di irrigidire le Casse private (in pochi mesi, imponendo una sostenibilità che deve essere dimostrata da 30 anni a 50 anni) al fine di metterle in difficoltà (con conteggi complessi e revisione del proprio modello previdenziale), così forse giustificando subito dopo un assorbimento delle stesse nel mega INPS - a questo punto monstrum -, con l’intento di monetizzare a breve un patrimonio di 42 miliardi di euro. Le Casse diventerebbero così una sorta di “porcellino” salvadanaio da svuotare immediatamente, per garantire la sostenibilità “comunitaria” del nostro Paese.
Nel Comitato dei Delegati è già stata avviata la complessa discussione, dinanzi all’imminente termine prescritto. Sono stati evidenziati i vari profili di illegittimità della prescrizione, tra cui anche la palese contraddittorietà e illogicità della disposizione, inserita nel Capo IV (Riduzioni di spesa. Pensioni), quando notoriamente le Casse private non hanno alcuna attinenza con la riduzione della spesa (pubblica) posto che è una previdenza privata che nulla costa allo Stato ed anzi porta benefici allo Stato in termini di imposte.
Premesso ciò, è evidente come sia stata subito avviata una verifica del modello (misto retributivo-contributivo) sul quale è strutturata attualmente la previdenza forense, al fine di verificare ed eventualmente correggere la sostenibilità per i prossimi 50 anni.
Si stanno all’uopo riportando in tale discussione i principi che sorreggono due modelli previdenziali differenti, quali quello retributivo e quello contributivo. Il principio che sorregge il modello retributivo è quello di solidarietà, sacrificato nel secondo.
La discussione tuttavia non deve essere ideologica ma prettamente “matematica”. E’ infatti certo opportuno garantire pensioni adeguate e dignitose, amministrare con diligenza il patrimonio della Cassa, garantire una valida assistenza e sviluppare un buon modello di welfare. Invero, tale occasione (art. 24, co. 24), seppur deprecabile nel metodo e nei fini malcelati, offre a ben vedere anche una grande opportunità di riflessione: valutare se la nostra generazione incassi in pensioni più di quanto ha pagato come contributi, così mettendo una seria ipoteca sui risparmi di quelli che verranno dopo.
Cassa Forense ha infatti l’imperativo morale di pensare non solo all’oggi ed all’immediato domani, pur se proiettata tale azione ora a cinquant’anni, ma soprattutto ha l’imperativo di non scaricare il “debito previdenziale” che si sta accumulando con la scelta di modelli previdenziali sbagliati sulle future generazioni di colleghi, ancorchè oggi non visibili.
Marcello Adriano Mazzola