La sentenza sul tetto pensionabile non interessa Cassa Forense
01/10/2015
Stampa la paginaIl caso concreto riguardava un iscritto a Cassa Ragionieri che si era visto calcolare l’intera pensione in base alle nuove norme regolamentari varate dall’Ente che, appunto, introducevano un tetto pensionistico, prima assente, senza tener conto del principio del pro-rata.
Il punto di diritto su cui la Suprema Corte si è soffermata non è, in realtà, la legittimità o meno della previsione di un “tetto pensionistico” all’interno di un sistema previdenziale ma l’impossibilità di superare, con una riforma successiva, il principio del pro rata, introdotto dalla riforma Dini del 1995, per proteggere i diritti quesiti dal peggioramento dei criteri di calcolo dell’assegno pensionistico.
Sotto questo profilo, peraltro, la sentenza non fa altro che ribadire un principio da sempre affermato dalla Cassazione, circa la necessità che ogni riforma pensionistica faccia salvi i c.d. “diritti quesiti” per le anzianità maturate in vigenza della previgente normativa. In altre parole, se le regole di calcolo della pensione cambiano, chi ha maturato una quota di anzianità contributiva nella vigenza delle regole precedenti più favorevoli può portarsi dietro questa “dote” e le nuove regole (peggiorative) si applicheranno solo per la parte di pensione maturata nel periodo successivo alle modifiche introdotte. Il rispetto del principio del “pro rata temporis” impone, in casi come questo, il calcolo di due quote di pensione, una con le vecchie regole e una con le nuove.
L’illegittimità rilevata dalla Cassazione si riferisce proprio a questo aspetto che, solo incidentalmente, riguarda il tetto pensionistico (introdotto da Cassa Ragionieri solo a seguito dell’ultima riforma) ma, nella sostanza, censura il mancato rispetto del principio del “pro rata” nell’attuazione della riforma.
Il caso esaminato dalla Corte Suprema, pertanto, è del tutto peculiare e resta circoscritto al regime previdenziale degli Enti che, nell’attuazione di riforme relative al calcolo della pensione, non abbiano tenuto conto del principio del pro rata. In particolare, per quanto riguarda le riforme pensionistiche varate da Cassa Forense, va sottolineato come le stesse abbiano sempre rigorosamente rispettato tale principio tanto è vero che le pensioni attualmente in liquidazione vengono calcolate sulla base di quattro diverse quote, tempo per tempo maturate, sulla base delle diverse discipline vigenti. Il c.d. “tetto pensionistico” poi, che in realtà è anche il tetto per il calcolo dell’aliquota contributiva ordinaria (14%), è presente da sempre nel sistema previdenziale forense e non è mai stato oggetto di modifica a seguito delle varie riforme succedutesi negli ultimi anni per garantire la sostenibilità dell’Ente.
La precisazione ci è sembrata doverosa per evitare inutili contenziosi da parte di colleghi cui è stato legittimamente applicato il “tetto” pensionistico (ma anche il principio del “pro rata”), sulla base di informazioni parziali e/o erronee in ordine alla portata della sentenza della Cassazione a SS.UU.
Dott. Michele Proietti – Direttore Generale di Cassa Forense