Il Riscatto
22/03/2012
Stampa la paginaInteresse tanto maggiore ove si consideri che la stessa riforma ha introdotto la c.d. pensione di vecchiaia anticipata, la facoltà cioè riconosciuta ai professionisti di continuare ad andare in pensione al compimento del 65° anno di età, purché si sia raggiunta un’anzianità contributiva di 40 anni.
Né l’art. 24 della Legge 141/92 che prevede l’istituto, né il “Regolamento per il Riscatto” che lo disciplina, danno una definizione del riscatto.
Si tratta di istituto che, a fronte del pagamento di un dato importo, permette di aumentare gli anni validi ai fini dell’anzianità contributiva, sia per il conseguimento del diritto alla pensione, che per il calcolo della pensione medesima.
Gli anni riscattati, infatti, pur non anticipando la decorrenza di iscrizione alla Cassa, sono equiparati agli anni di effettiva iscrizione e contribuzione all’ente, anche se si tratti di anni nei quali non vi fu effettivo esercizio della professione.
Si possono avvalere del riscatto gli avvocati e i praticanti abilitati iscritti alla Cassa, in regola con gli obblighi dichiarativi e contributivi nei confronti dell’ente.
Peraltro, il riscatto può essere altresì esercitato da chi è stato cancellato dalla Cassa, ma conservi diritto a pensione di vecchiaia, dai titolari di pensione di inabilità e infine dai superstiti che possano, col riscatto, conseguire il diritto alla pensione indiretta. In ogni caso, devono essere stati regolarmente assolti gli adempimenti nei confronti dell’ente.
Possono essere attualmente riscattati quattro anni per il periodo di corso di laurea in giurisprudenza, due anni per il periodo di servizio militare obbligatorio o di servizio civile sostitutivo o di servizio equiparato al servizio militare obbligatorio, l’intero periodo di servizio militare prestato in guerra, infine tre anni per il periodo di praticantato, anche se svolto all’estero purché ritenuto efficace ai fini del compimento della pratica.
Il riscatto può essere esercitato per uno o più anni a discrezione dell’interessato e può essere esercitato solo per anni interi e non coincidenti, neppure parzialmente, tra di loro e con anni di iscrizione alla Cassa Forense o ad altre forme di previdenza obbligatoria.
Si è detto che il riscatto è oneroso: chi è stato ammesso al riscatto, infatti, deve versare alla Cassa una somma tale da assicurare la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo riscattato.
Detta somma, in pratica, dovrà coprire il più elevato onere finanziario che l’ente dovrà sostenere per il pagamento della maggior quota di pensione conseguibile dall’interessato a seguito del riscatto.
L’onere sarà tanto più elevato quanto maggiori saranno il reddito e l’anzianità di iscrizione alla Cassa del professionista. In ogni caso, tale onere non potrà essere inferiore, per ciascun anno riscattato, ad un importo pari alla misura intera dei contributi minimi (soggettivo di base obbligatorio e integrativo) previsti per l’anno di presentazione della domanda.
La domanda di riscatto va presentata tramite l’apposito modulo predisposto dalla Cassa, scaricabile dal sito internet dell’ente, al link “Modulistica” e la somma dovuta può essere agevolmente calcolata con l’apposita funzione “Ipotesi di riscatto” accessibile dalla posizione personale del sito.
Il pagamento dell’onere dovuto deve essere eseguito in unica soluzione, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla comunicazione della deliberazione di ammissione.
In alternativa, entro lo stesso termine può essere effettuato il pagamento della prima rata, secondo il prospetto indicato nella comunicazione inviata dalla Cassa. Sempre entro i sei mesi dalla comunicazione, l’interessato può altresì chiedere di rateizzare l’onere dovuto anche per un periodo inferiore alle cinque annualità attualmente previste dal Regolamento. In tal caso saranno dovuti gli interessi nella stessa misura del tasso di mora stabilito per le imposte dirette vigente alla data di presentazione della domanda di riscatto, tasso che resterà fermo per l’intero periodo della rateazione stessa.
Va evidenziato che le scadenze della prima e ultima rata sono sempre a pena di decadenza.
Nel corso del 2011, il Comitato dei Delegati di Cassa Forense ha approvato una modifica del “Regolamento per il Riscatto” che consentirà di rateizzare l’onere dovuto in 10 anni mentre il riferimento al tasso di interesse è stabilito in misura fissa del 2,75% o al tasso legale se superiore: la modifica è in attesa del nulla osta da parte dei Ministeri vigilanti.
Con il pagamento integrale dell’onere dovuto, l’avente diritto o i suoi superstiti non potranno più rinunciare al riscatto, mentre nel caso di pagamento parziale verranno considerati utili soltanto gli anni interi per i quali sia stato interamente corrisposto l’onere, comprensivo degli interessi.
Dal punto di vista fiscale, l’importo versato a titolo di riscatto è integralmente deducibile, talché può essere scomputato dalla base imponibile dell’anno in cui avviene il versamento, sia che esso venga effettuato in unica soluzione, che in forma rateale.
Per l’ammissione al pensionamento, e quindi alla liquidazione della pensione, è necessario avere assolto ad ogni obbligo contributivo, ivi compreso quanto dovuto per il riscatto; le eventuali rate non ancora scadute devono essere, quindi, integralmente versate.
La pensione, il cui diritto viene acquisito in conseguenza dell’esercizio del riscatto, non può avere una decorrenza precedente il riscatto stesso.
Franco Smania