Il nuovo sistema parametrico
25/11/2013
Stampa la paginaIn attuazione della nuova legge professionale, infatti, il Ministero della Giustizia ha predisposto uno schema di regolamento che andrà a sostituire i parametri (cfr., sulle caratteristiche del nuovo regolamento, le interessanti riflessioni di G. Gambogi, “I compensi per gli avvocati cambieranno: ecco lo schema di regolamento che sostituirà i parametri”, in Diritto & Giustizia on-line del 5/11/13).
Le nuove disposizioni hanno già ricevuto un riconoscimento da parte del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli atti amministrativi.
Quest’ultimo, infatti, con il parere n. 4514 dell’11/11/13, ha sostanzialmente dato il via ai nuovi parametri forensi.
Il parere del Consiglio di Stato è puntuale ed anche importante.
Vi sono infatti alcune indicazioni correttive che il Ministero dovrà considerare (cfr., sul tenore del parere del Consiglio di Stato, le valide riflessioni di F. Valerini, “Avvocati: via libera del Consiglio di Stato ai parametri forensi sforbiciati”, in Diritto & Giustizia on-line del 12/11/13).
Il nuovo regolamento consta di 29 articoli ed è suddiviso in 5 capi: le disposizioni generali, quelle relative all’attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria, quelle per l’attività penale, quelle concernenti l’attività stragiudiziale e quelle concernenti la disciplina transitoria.
Vi sono delle differenze rispetto al sistema parametrico che sta per essere abbandonato, ma non v’è dubbio che le impostazioni di fondo, seguite dal Decreto 140/12, sono confermate.
Condivisibile è infatti quell’orientamento secondo cui i due pilastri fondamentali del sistema parametrico, quello della suddivisione delle attività in stragiudiziali e giudiziali (e queste ulteriormente suddivise in civile, amministrativa e tributaria da un lato e tributaria dall’altro) e quello di operare in assenza dell’accordo sul compenso tra avvocato e cliente, sono confermati (cfr., in tal senso, G. Gambogi, ‘op. cit.’).
Trova inoltre conferma un altro dato importante.
Il compenso dell’avvocato, così come stabilito dall’art. 1, comma 2, del nuovo regolamento, dovrà sempre essere proporzionato all’importanza dell’opera prestata.
Viene ad essere reintrodotto il diritto al rimborso delle spese forfetarie.
Quest’ultime potranno essere liquidate nella misura compresa tra il 10% e il 20% del compenso per la prestazione effettuata.
E’ bene evidenziare che queste spese non hanno niente a che vedere con le spese per anticipazioni effettivamente documentate.
Quest’ultime (quelle documentate), infatti, saranno sempre e comunque rimborsabili dietro presentazione della prova dell’avvenuto pagamento per anticipazioni.
Interessante notare che il nuovo regolamento prevede anche (art. 3) l’applicazione analogica del sistema parametrico laddove i compensi, relativi ad una fattispecie particolare, non siano regolati da specifica previsione.
Tra le varie conferme rispetto al meccanismo parametrico vigente ancora per poco si deve senz’altro annoverare anche la tipologia di liquidazione del compenso.
La liquidazione, infatti, avviene, e continuerà ad avvenire, per fasi.
Questo tipo di liquidazione, appunto ‘per fasi’, si applicherà tanto alle controversie di natura civilistica, amministrativa e tributaria, quanto alle controversie di natura penale.
Pare di poter dire che, per quanto attiene all’attività penale, il Ministero abbia apportato qualche modificazione nell’individuazione delle fasi: nella nuova bozza non vi è alcun riferimento, infatti, alla fase esecutiva che invece è prevista dal Decreto n. 140/12.
Tanto in ambito penalistico, tanto in ambito civilistico, amministrativo e tributario, vale il principio di liquidazione del compenso secondo i valori medi.
Valori medi che possono essere aumentati e diminuiti, a seconda dell’entità della prestazione, sulla base di percentuali ovviamente indicate nello stesso regolamento che verrà di qui a poco.
Sono mantenuti, e questa era davvero una facile previsione, i meccanismi premiali sotto il profilo del compenso laddove vi sia conciliazione giudiziale o transazione nella controversia.
Insomma, l’avvocato che presterà la propria opera al fine di definire in maniera anticipata la causa si vedrà riconoscere un compenso per l’attività svolta sino a quel momento aumentato.
Trovano anche conferma, per contro, gli effetti negativi (cioè riduttivi) sulla liquidazione dei compensi causati dalle condotte dilatorie poste in essere dal professionista.
Per condotta dilatoria deve intendersi quel comportamento che è finalizzato solo ad allungare i tempi processuali (sulle problematiche, estremamente complesse, in punto di condotta dilatoria si richiamano le argomentazioni esplicitate in “Parcelle avvocati: i nuovi parametri” a cura di G. Colavitti-G. Gambogi, Milano, 2012, Giuffrè Editore, pagg. 54 e segg.).
Interessante notare come il nuovo regolamento preveda espressamente il principio di autonomia della prestazione stragiudiziale e determini i criteri di individuazione del valore dell’affare.
Gli elementi di cui tener conto per la liquidazione dell’attività stragiudiziale sono contenuti nell’art. 19 della nuova bozza del regolamento.
Sono previsti, infine, meccanismi di incrementi percentuali sulle cause di valore più importanti.
Sul punto si richiamano gli artt. 6 e 22 (in pratica vi è un incremento del 30% su ogni scaglione di valore a salire).
Al di là delle note negative, peraltro assai limitate, contenute nel parere del Consiglio di Stato (riguardanti l’irragionevolezza del minore abbattimento dei compensi liquidabili nel caso di gratuito patrocinio penale rispetto al civile), può dirsi che il vero grande limite del sistema parametrico, così come attualmente concepito, è quello di non essere adeguato rispetto all’impegno del professionista.
Ciò vale soprattutto per le cause di straordinaria importanza e mi riferisco non solo al valore della causa, ma anche alla difficoltà della stessa per le questioni che sono trattate, per le parti presenti in giudizio e per la difficoltà risoluzione di certi problemi giuridici rilevanti ai fini della decisione e oggetto di interpretazioni giurisprudenziali contrastanti.
Questa anomalia è evidente e speriamo che, prima o poi, qualcuno al Ministero se ne accorga e la corregga.
Avv. Andrea Pesci - Delegato di Cassa Forense