"Il cantiere giustizia". Addetti ai lavori e amministratori di sostegno

di Giovanni Cerri

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Mi sarebbe piaciuto, però, trattare dell’ultima ora di Venezia (magari con orgoglioso malinconico, retrospettivo, sguardo all’ode del Fusinato), del morbo che infuria, della pandemia forense, della chimera dell’unità dell’avvocatura, irrisi come siamo stati dal coraggioso ministro (senza ironia, credete) che sabato 11 ottobre ha potuto sfidare e farsi applaudire dal ceto forense, stretto dalla babele delle associazioni con cui, appunto, pur volendo, non può certo dialogare.
Trattare di un provvedimento in itinere con tempi, riti e modi della politica, coi suoi compromessi, coi veti del CSM, pare davvero un’esercitazione affascinante per qualche professore ma difficile per un bagnino di salvataggio romagnolo prestato all’avvocatura.
Chi volesse però approfondire l’argomento in modo scevro dall’ironia, potrà attingere all’editoriale del Prof. Verde “Senza risorse eque e un’impostazione realistica la riforma della giustizia rischia l’ennesimo flop”, Guida al Diritto n. 39/2914 pagine 7-11, che comunque già dal titolo non pare troppo ottimista sulla buona sorte dell’ennesimo maquillage.
Diciamo subito che con questo governo poco o nulla è cambiato per la giustizia, salvo forse una volontà, tutta solo propositiva e con anelito di maggiore snellezza, volendo tendere il legislatore, meglio se delegato e meglio ancora se delegato in bianco, alla rapidità dei giudizi e magari al tanto auspicato/auspicabile, ci dicono consequenziale, aumento del pil nel caso di smaltimento dell’arretrato giudiziario.


Credo comunque, leggendo i vari provvedimenti, frutto essenziale degli apporti dei DG del ministero, che se mai hanno frequentato i palazzi di giustizia lo hanno fatto quando erano così giovani che ormai hanno perso ogni memoria (ancorati al mesozoico o ad era quantomeno coeva a quella dell’uomo di Similaun), come il procedere degli interventi messi in pista sia davvero un puzzle, un percorso non organico ma a macchia di leopardo (ma del resto chi se ne importa tanto c'è Bersani che smacchia).
Il percorso riformatore deve/dovrebbe essere efficace ed incidente e non già adottato sulla scorta di emergenze, più o meno variegate.
Ciò detto ci apprestiamo, senza alcuna velleità scientifica, a commentare, davvero a volo d’uccello, i lavori in corso di questo ennesimo “cantiere giustizia” che, nei fatti, importerà una viabilità sempre purtroppo provvisoria, consci, appunto, che il CSM si è già pronunciato con un sostanziale niet (guarda caso) e che il parlamento riuscirà sicuramente a stravolgere l’impianto del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 in G.U. n. 212 del 12.9.2014 che, udite, udite, già dal titolo dà il polso dell’impatto (mediatico?):

“MISURE URGENTI DI DEGIURISDIZIONALIZZAZIONE ED ALTRI INTERVENTI PER LA DEFINIZIONE DELL’ARRETRATO IN MATERIA DI PROCESSO CIVILE”

Detto che ci piacerebbe soffermarci maggiormente sulle cose che non contiene il convertendo decreto piuttosto che su quelle del caleidoscopico contenitore, vediamo i singoli istituti attinti da un vincolo di simpatia sistemica.
Ad evitare qualche condanna per plagio debbo premettere che per la disamina delle singole misure attingerò da un chiaro schema del dr. Giuseppe Buffone, ottimo giudice presso il Tribunale di Milano a quanto mi consta.


- Decisioni delle cause pendenti mediante il trasferimento in sede arbitrale forense.Sia nelle cause civili pendenti in primo grado che in grado d’appello le parti potranno congiuntamente (sic!) richiedere di promuovere un procedimento arbitrale (secondo le regole dell’arbitrato di cui al codice di procedura civile espressamente richiamate). Ma lo vedete l’appellato vittorioso che si convince della bontà di anticipare anche se solo di un lustro la sentenza della corte territoriale, magari dopo il rigetto (con sanzione) dell’inibitoria?
A tal proposito il mio pensiero corre all’arruolamento di giudici onorari di Corte d'Appello, 400 nella penisola di cui 23 presso la Corte d’Appello di Bologna, bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami 9 settembre 2014, n. 70 il bando di concorso relativo alla procedura per la nomina dei giudici ausiliari di Corte d'Appello, adottato con D.M. Giustizia 21 luglio 2014. Ci stupisce (o forse no) la pletora di candidature presentate, però mi sia concesso un cattivo pensiero considerando che per quanto riguarda i compensi si applicherà l’art. 72 D.-L. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98) in virtù (o in forza, dipende dai punti di vista) del quale ai giudici ausiliari verrà attribuita un'indennità onnicomprensiva, da corrispondere ogni 3 mesi, di 200 euro per ogni provvedimento che definisce il processo, anche in parte o nei confronti di alcune delle parti. Visto che l’indennità annua complessiva non potrà superare, in ogni caso, la somma di 20.000 euro (sulla stessa non saranno dovuti contributi previdenziali e sarà cumulabile con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati, senza alcun rimborso spese) la norma predetermina già la produttività: al massimo 100 provvedimenti definitori (una sorta di cottimo programmato) all’anno. Considerando il trattamento economico il ruolo potrà ingolosire i giovani in cerca di prima occupazione (ovvero avvocati con scarso lavoro) ovvero i pensionati: smaltimento in chiave di miglioramento dell’occupazione in salsa di spending review?


- Conciliazione con l’assistenza degli avvocati (negoziazione assistita). Si vuole realizzare una procedura cogestita dagli avvocati delle parti e volta al raggiungimento di un accordo conciliativo che, da un lato, eviti il giudizio e, dall’altro, consenta la rapida formazione di un titolo esecutivo stragiudiziale. Potrebbe anche essere affascinante purché sia alternativo alla media-conciliazione.
- Negoziazione assistita nelle cause di separazione e divorzio. Sono regolate le convenzioni di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali in tema di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio (nei casi di avvenuta separazione personale), di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
- Ulteriore semplificazione dei procedimenti di separazione o divorzio (accordo ricevuto dall’ufficiale dello stato civile) con ulteriori disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio è previsto che i coniugi possano comparire innanzi all’ufficiale dello stato civile del Comune per concludere un accordo di separazione, o di scioglimento del matrimonio, o di cessazione degli effetti civili o, infine, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Ed ecco qua la degiurisdizionalizzazione, sicuramente risolutiva per velocizzare la giustizia, anche se, pare, sia già in pista un compromesso che consenta agli avvocati di predisporre un verbale che dovrà solo essere vistato dal Pubblico Ministero.
Il fai da te nelle controversie di famiglia assomiglia ad un caso di diritto islamico toccato con mano, che mi piace riportare.


Un signore di nazionalità pakistana mi interpellò per una separazione in quanto la moglie, venendo in Italia, si era emancipata, magari troppo ma così è stato, la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, come cantava De Andrè, ed allora come fare per separarsi chiedeva il barbuto signore.
Ho tentato un minimo di spiegazione invitandolo a rivolgersi alla collega di studio, specialista della materia. Comunque sia già dopo le mie acerbe spiegazioni mi ha detto che ci voleva tanto tempo, troppo, e che l’Avvocato costa e dunque sarebbe ricorso al metodo pakistano.
E di grazia come funziona, chiesi ed eccomi servito: vado in Pakistan davanti ad un paio di testimoni dico ad alta voce, se ho ben capito, ti ripudio, ti ripudio, ti ripudio, mi raccomando tre volte almeno, ed ecco che il divorzio è fatto, il vincolo è sciolto.
Ho provato a spiegargli che forse in Italia tale “sentenza”, sicuramente da trascrivere nei registri dello stato civile pakistano, non avrebbe potuto trovare ingresso mercè la necessità del riconoscimento della sentenza straniera, essendo appunto siffatta pronuncia contraria all'ordine pubblico.
Ma mentre tanto affermavo, forte dei sani principi costituzionali inculcatimi, il mio pensiero andava alla priorità delle fonti e magari alla prevalenza del credo religioso su altre, giustizia compresa, e dunque immaginavo che, magari a breve, nell'evoluzione del diritto vivente, così dicono i colti, il riconoscimento sarà possibile anche in questi casi per rispettare il credo l’etnia e altro. Del resto la Sharia, la legge islamica, è stata ufficialmente adottata dalla Gran Bretagna come “fonte di Diritto civile” per i cittadini di fede musulmana sicché in tema di matrimonio, divorzio, temi che riguardano la famiglia, i diritti delle donne, questioni finanziarie, rapporti tra uomo e donna ecc. ecc. i musulmani residenti in Gran Bretagna possono chiedere l’applicazione della Sharia. Attendiamo a breve la prima ordinanza di rimessione alla Consulta che prima o poi, dopo qualche pronuncia interpretativa di rigetto, sicuramente troverà tempo e modo per accogliere il sacrosanto principio, del resto l'anzianità dei membri è sicuramente la fonte della acutezza del pensiero.


- Modifica al regime della compensazione delle spese: chi perde rimborsa le spese del processo. Nonostante le modifiche restrittive introdotte negli ultimi anni, nella pratica applicativa si continua a fare larghissimo uso del potere discrezionale di compensazione delle spese processuali, con conseguente incentivo alla lite, posto che la soccombenza perde un suo naturale e rilevante costo, con pari danno per la parte che risulti aver avuto ragione.
- Passaggio dal rito ordinario al rito sommario: le cause semplici richiedono un processo semplice. L’intervento è volto a consentire, per le cause meno complesse e per la cui decisione è idonea un’istruttoria semplice, il passaggio d’ufficio, previo contraddittorio anche mediante trattazione scritta, dal rito ordinario di cognizione al rito sommario. Mi piacerebbe vedere come potrà funzionare il regresso considerato che, all’attualità, mi risulta che la gran parte dei procedimenti iniziati con il rito sommario si trasformino illico et immediate in ordinari, bastando una minima eccezione del convenuto.
- Dichiarazioni rese al difensore: l’avvocato può sentire i testimoni fuori dal processo. Con la finalità di accelerare e razionalizzare le procedure di assunzione delle prove (complementare allo spazio concesso con la riforma in commento alla risoluzione stragiudiziale delle controversie), si introduce una specifica norma mediante la quale si realizza la tipizzazione delle dichiarazioni scritte rese al difensore, quali fonti di prova che la parte può produrre in giudizio sui fatti rilevanti che ha l’onere di provare.
La avevamo già vista per le cause da RCA, ma non mi pare sia stata troppo abusata, tanto più che può essere sentito come testimone anche ex officio (a fortiori su richiesta di parte, vanificando così l’intento acceleratorio).
- Dimezzamento dei termini di sospensione feriale dei procedimenti. È stato stabilito che il periodo feriale nei tribunali sia compreso dal 6 agosto al 31 agosto (anziché dal 1 agosto al 15 settembre). A prescindere dal lessico e dalla matematica, che pare resti un’opinione, sembra che ci sia accordo nel limitare a tutto il mese di agosto la sospensione feriale. Piace solo registrare che nell’immaginario collettivo sembra si sia voluto dipingere avvocati e magistrati causa dei ritardi per il mancato esercizio della giurisdizione dovendo gli stessi dedicarsi alle loro ferie.


- Ritardo nei pagamenti: chi non paga i propri debiti dovrà pagare più interessi. Al fine di evitare che i tempi del processo civile diventino una forma di finanziamento al ribasso (in ragione dell’applicazione del tasso legale) - e dunque che il processo stesso venga a tal fine strumentalizzato - andrà previsto uno specifico incremento del saggio di interesse moratorio durante la pendenza della lite, speriamo sotto soglia usuraria (in materia di mutui a tasso variabile non siamo molto lontani: 8,15 % quando la soglia è all’8,775%).
- Automatizzazione dei registri informatici di cancelleria relativi al processo di esecuzione. Spetterà al creditore trasmettere per via telematica in cancelleria la nota di iscrizione a ruolo, unitamente all’atto di pignoramento, al titolo esecutivo e al precetto.
- Modifiche alla competenza territoriale del giudice dell’esecuzione. È previsto che, per tutti i soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, la competenza per i procedimenti di espropriazione forzata di crediti verrà radicata presso il tribunale del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore.
- Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L’intervento in materia di ricerca dei beni da pignorare è volto a migliorare l’efficienza dei procedimenti di esecuzione mobiliare presso il debitore e presso terzi in linea con i sistemi ordinamentali di altri Paesi europei. La strada seguita è quella dell’implementazione dei poteri di ricerca dei beni dell’ufficiale giudiziario, colmando l’asimmetria informativa esistente tra i creditori e il debitore in merito agli assetti patrimoniali appartenenti a quest’ultimo.
Come tacere dunque della nuova veste dell'ufficiale giudiziario che, richiesto dal giudice e per suo conto, potrà svolgere indagini accedendo a banche dati, all’anagrafe tributaria e quanto altro ancora riconducibile ai coniugi in conflitto per scoprire se qualcuno ha fatto il furbo celando proprie sostanze. Ma sarà mai possibile? Lo facesse il giudice direttamente, che necessità ha dell’assistente di sostegno.


Capisco che abbiamo ormai la banda larga, non ho ben chiaro se quella bassotti o del buco.
La chance è prevista dall'art. 19 comma 5 del D.L. 132/2014, epocale, copernicana, risolutiva, comunque per fortuna da applicare per i processi iniziati dal 30° giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione (così le parti potranno prepararsi).
Il solco, del resto era stato tracciato dai giudici amministrativi che con la sentenza n. 2472/2014 della sezione IV del Consiglio di Stato hanno facoltizzato un marito all’accesso all'anagrafe tributaria, ma, badate bene potrà solo accedere ai dati nella sola forma della visione e giammai ottenere il rilascio di copia. Forse farà un selfie o qualche altra atipica riproduzione.
Anche per le esecuzioni vere e proprie ci sarà qualcosa di simile con una nuova valorizzata veste dell’UG, più moderno, più abile, più snello, più dinamico al quale giustamente andrà un compenso (libero professionale, alla francese?), un novello sceriffo britannico? Compenso in percentuale parametrato al pignorato, a noi parrebbe più equo ancorarlo al ricavato e del resto non si è mai visto, nonostante l'ausilio dello stimatore, del custode, di Domine e Dio (tanto paga il creditore) l'esito di un’asta dove il ricavato sia, almeno, prossimo a quello di stima dell’UG. Nel nostro studio è capitato una sola volta ma ancora non abbiamo il verbale dell’IVG, sull’attività del quale e, maggiormente sui compensi, avrei davvero non poco da dire.

  • Eliminazione dei casi in cui la dichiarazione del terzo debitore va resa in udienza
  • Obbligo di ordinare la liberazione dell’immobile con la pronuncia dell’ordinanza di vendita
  • Provvedimenti circa i mobili estranei all’esecuzione per rilascio

- Infruttuosità dell’esecuzione. Viene introdotta una fattispecie di chiusura anticipata del processo esecutivo per infruttuosità (art. 164-bis disp. att. c.p.c.) quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo.


Questo lo stato dei lavori in corso, comprendo espresso in modo un poco irriverente, ma direi in simmetria con molte delle misure proposte.
Sarà allora davvero il caso di dotare di amministratore di sostegno, prima di tutto i politici, poi a cascata tutti i protagonisti della giustizia a cominciare dagli avvocati, almeno nella fase di start up e se questi sono i doni abbiamo, abbiate timore della gerla.
Conclusivamente mi piacerebbe davvero veder pubblicato questo pezzo prendendomi tutte le responsabilità per l’ipotesi di vilipendio, ingiuria diffamazione etc, tanto, diceva un mio vecchio maestro, “potrò mai morire senza consumare la sospensione condizionale?”.

Avv. Giovanni Cerri - Delegato di Cassa Forense,

con la collaborazione dell’Avv. Stefano Gualandi del Foro di Bologna

 

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