I supplementi

di Angelo Strano

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Le prestazioni previdenziali erogate dalla Cassa sono quindi regolamentate da tale dettato normativo; in particolare, i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia (art. 2) ed alla pensione di vecchiaia contributiva (art. 8) hanno subito alcune importanti modifiche, rispetto alla passato.
Infatti, la pensione di vecchiaia maturerà a regime (anno 2021) al compimento del 70° anno di età, con almeno 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione, prevedendo, per il periodo transitorio 2010-2020, un progressivo aumento sia dell’età anagrafica che dell’anzianità (tab. A).

anno di pensionamento

età minima

anzianità minima

2010

65

30

2011-2013

66

31

2014-2016

67

32

2017-2018

68

33

2019-2020

69

34

2021

70

35

Tab A)

Si precisa che, per coloro che non raggiungano l’anzianità minima prevista per la pensione di vecchiaia (tab. A), ma possano far valere almeno cinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione, resta la possibilità di chiedere la pensione di vecchiaia contributiva.

I supplementi di pensione

I supplementi di pensione, biennali e triennali, introdotti dall’art. 1, co. V, della Legge 141/92, sono corrisposti ai titolari di pensioni di vecchiaia decorrenti fino al 01 gennaio 2011.
Per le pensioni con decorrenza successiva a tale data, invece, saranno liquidati in base ai criteri enunciati dall’art. 15 del Regolamento per le prestazioni previdenziali, come di seguito riportati (tab B).

anno decorrenza pensione

decorrenza supplemento

2011-2013

dopo 4 anni dal pensionamento

2014-2016

dopo 3 anni dal pensionamento

2017-2018

dopo 2 anni dal pensionamento

2019-2020

dopo 1 anni dal pensionamento

2021

nessun supplemento

Tab B)


Le pensioni di vecchiaia contributive decorrenti dal 01 febbraio 2010 non maturano alcun supplemento.

Calcolo

La “quota”del supplemento – che si aggiunge alla quota base già percepita - è calcolata con il metodo contributivo in base a quanto previsto dalla Legge 335/1995, a partire dalle pensioni di vecchiaia con decorrenza dal 05/2007.

Il montante contributivo è costituito dai contributi soggettivi versati nel limite del tetto reddituale previsto dall’art. 2.1, lett.4) del Regolamento dei contributi e dalle somme versate per riscatto e ricongiunzioni.

A tal fine si precisa che la contribuzione dovuta dai pensionati è quella prevista dall’art. 2 del Regolamento dei Contributi, ossia:

CONTRIBUTO SOGGETTIVO:

14% del reddito professionale dichiarato ai fini dell’IRPEF sino al tetto + 3% per la parte di reddito eccedente il tetto, per tutti gli anni successivi a quello di decorrenza che rientrino nel calcolo del supplemento (cfr TAB. C).

Per gli anni successivi alla maturazione dell’ultimo supplemento previsto, è dovuto il 7% del reddito professionale netto ai fini IRPEF fino al tetto stabilito ed il 3%, per la quota eccedente il tetto. Detto contributo non dà diritto ad ulteriori supplementi, maggiorazioni o integrazioni sul trattamento pensionistico (Art. 2, co. IV, del Regolamento dei Contributi).

Tale aliquota è destinata a crescere nel tempo: 7,25% a decorrere dal primo gennaio 2017 e 7,50% a decorrere dal primo gennaio 2021.

CONTRIBUTO INTEGRATIVO: 4% dei corrispettivi rientranti nel voulume annuale d’affari dichiarato ai fini dell’IVA.

CONTRIBUTO DI MATERNITA’: misura minima fissa determinata anno per anno

Per i pensionati che hanno maturato il supplemento della pensione, la tabella successiva riepiloga gli anni per i quali è dovuta la contribuzione sopra richiamata:

Decorrenza pensione dal 1/02/2011 al 01/01/2014

 Supplemento quadriennale

Decorrenza pensione dal 1/02/2014 al 01/01/2017

 Supplemento triennale

Decorrenza pensione dal 1/02/2017 al 01/01/2019

 Supplemento biennale

Decorrenza pensione dal 1/02/2019 al 01/01/2021

 Supplemento annuale

Tab C)

Angelo Strano
Responsabile del Servizio Istruttorie previdenziali di Cassa Forense


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