I contributi integrativi non sono deducibili fiscalmente

di Leonardo Carbone

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I contributi integrativi versati dall'avvocato alla Cassa Forense non sono deducibili fiscalmente dal reddito complessivo.

Lo ha confermato la Corte di Cassazione con ordinanza 13.12.2018 n. 32258, la quale ha negato la deducibilità dei contributi integrativi versati obbligatoriamente alla Cassa Forense; e ciò sulla base del dato letterale dell’art.50 del dpr n. 97 del 1986, secondo il quale dal compenso del professionista sono esclusi i contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde (mentre concorrono a formare la sola base imponibile ai fini iva).

Sulla problematica della deducibilità fiscale dei contributi previdenziali in generale, mi permetto rinviare al mio scritto (“Deducibilità ai fini fiscali della contribuzione previdenziale forense”), in CFnews di dicembre 2018.

E’ pacifico per la riferita decisione della Suprema Corte, che l’importo del contributo integrativo (attualmente del 4% sul fatturato riportato nella parcella) sia a carico del cliente, sicché il relativo importo non fa parte delle componenti del compenso e nulla pertanto, va dedotto, esulando dalla fattispecie prevista dall’art.10 del dpr n.97/1986.

La stessa ordinanza della citata Suprema Corte conferma, però, anche la deducibilità del contributo integrativo (minimo) nelle ipotesi di versamenti eseguiti dal contribuente (professionista) senza che il costo sia ribaltato sul cliente, come ad esempio nel caso in cui il contributo integrativo minimo sia stato versato alla Cassa Forense a prescindere dalla fatturazione di prestazioni, perché necessario al raggiungimento dell’importo minimo richiesto per la permanenza della iscrizione alla medesima Cassa (per il periodo antecedente l’entrata in vigore del’art.21 l.n.247/2012….ma ora per la permanenza dell’iscrizione all’albo professionale).

Ne consegue che se l’avvocato non effettua operazioni attive il contributo integrativo è interamente deducibile; se invece effettua operazioni “limitate”non potrà dedurre il contributo integrativo minimo per il quale non è stata effettuata la rivalsa sul committente (risoluzione Agenzia Entrate n.69/2006).

E’ opportuno precisare che il contributo integrativo minimo per gli avvocati, non è dovuto per gli anni dal 2018 al 2022

Avv. Leonardo Carbone - Direttore Responsabile della Rivista 


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