Deducibilità ai fini fiscali della contribuzione previdenziale forense

di Leonardo Carbone

Stampa la pagina
foto

E’ possibile dedurre dal reddito ai fini Irpef la contribuzione previdenziale ed assistenziale versata alla Cassa Forense?

Occorre puntualizzare che:

  • i costi che si riflettono nella determinazione del reddito imponibile Irpef si distinguono in: a) oneri deducibili (che vengono sottratti dal reddito prima di procedere al calcolo dell’imposta dovuta); b) oneri detraibili (che vengono detratti direttamente dall’imposta dovuta);

  • il reddito imponibile per i liberi professionisti è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei compensi percepiti e quello delle spese sostenute nel periodo di imposta nell’esercizio della professione;

  • ai fini Irpef vige il “principio di cassa”, per cui possono essere esposti i soli contributi effettivamente pagati nel corso dell’anno, indipendentemente dall’anno di riferimento cui si riferiscono;

  • i contributi corrisposti dal professionista alla cassa di previdenza, sono deducibili dal reddito complessivo (risoluzione Agenzia Entrate n.77 del 2007). Contra, però, la deducibilità dei contributi previdenziali dal reddito di lavoro autonomo, anziché dal reddito complessivo, Cass. 26.2.2001 n. 2781; Cass. 27.1.2009 n.1939, con riferimento però alla previdenza dei notai (i contributi vengono riscossi direttamente dagli Archivi notarili), che ha una disciplina normativa difficilmente “estensibile” alla previdenza degli altri liberi professionisti.

Per rispondere alla domanda della deducibilità o meno ai fini fiscali della contribuzione previdenziale forense, occorre preliminarmente individuare la contribuzione che gli avvocati versano alla Cassa Forense.

Al riguardo gli avvocati iscritti agli albi ed alla Cassa Forense, di norma, “versano” la seguente contribuzione:

  1. contributo soggettivo di base, obbligatorio per tutti gli iscritti alla cassa, determinato in percentuale sul reddito professionale netto dichiarato ai fini Irpef;

  2. contributo integrativo, obbligatorio per gli iscritti all’albo-Cassa, calcolato in percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale di affari ai fini dell’imposta sul valore aggiunto;

  3. contributo soggettivo modulare volontario, calcolato in percentuale (variabile) sul reddito dichiarato ai fini Irpef;

  4. contributo soggettivo art.9 regolamento attuazione art.21 l.n.247/2012 (facoltativo);

  5. contributo di maternità (obbligatorio), in misura fissa, annualmente variabile, e dovuto da tutti gli iscritti alla Cassa Forense.

  6. contributo per riscatti (es.,laurea, servizio militare, praticantato, ecc.), facoltativo;

  7. contributo per ricongiunzione (facoltativo).

I contributi previdenziali ed assistenziali dovuti alle casse di previdenza categoriali, si distinguono, quindi, in contributi obbligatori versati in ottemperanza a disposizioni di legge, e contributi versati facoltativamente alla gestione pensionistica di appartenenza (es., per riscatti, ricongiunzione di periodi assicurativi).

Ciò premesso, in ordine alla deducibilità dei contributi previdenziali ed assistenziali, si evidenzia che in base all’art.10, lettera e) del d.P.R. 22.12.1986 n.917 (TUIR), oneri deducibili sono tutti i contributi previdenziali forensi pagati dal singolo professionista, sia quelli versati obbligatoriamente (es. contributo soggettivo di base) che quelli versati facoltativamente (es., contributi da riscatti).

Ed infatti l’art. 10, comma 1, lettera e) del TUIR statuisce espressamente la deducibilità dei contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza. Sono deducibili altresì i contributi versati al fondo di cui all’art.1 del d.lgs. n.565/1996 e quelli di cui all’art.30, comma 2, della l.n.101 del 1989, alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti.

Occorre evidenziare che anche gli eredi possono dedurre dal proprio reddito i contributi previdenziali pagati per conto del defunto, sempre che tale versamento risponda ad un interesse personale, ad esempio, per conseguire la pensione di riversibilità (risoluzione Agenzia delle Entrate n.114/2009). In base all’art.10, lettera e) del TUIR sono quindi deducibili fiscalmente tutti i contributi previdenziali ed assistenziali forensi pagati dal professionista, a prescindere dalla circostanza che siano contributi obbligatori o facoltativi.

In ordine alla deducibilità del contributo integrativo, occorre evidenziare che tale contributo si caratterizza per il meccanismo della rivalsa nei confronti del committente e non concorre alla formazione del reddito, e quindi alla determinazione della base imponibile ai fini irpef; da tali caratteristiche ne consegue la non deducibilità ai fini fiscali del contributo integrativo.

Problemi si pongono, invece, per il contributo integrativo minimo, che l’avvocato versa alla Cassa Forense a prescindere dai compensi riscossi (va precisato che il contributo integrativo minimo non è dovuto, per gli avvocati, per gli anni dal 2018 al 2022); in tal caso, non potendo il professionista “riversare” sul committente il contributo integrativo minimo, è da ritenersi possibile la deduzione dal reddito in base al citato art.10, comma 1, lett. e) del TUIR, essendo il contributo integrativo minimo rimasto a carico del professionista.

Da quanto innanzi dedotto ne consegue che se l’avvocato non effettua operazioni attive il contributo integrativo sarà interamente deducibile; se invece effettua operazioni “limitate” potrà dedurre il contributo integrativo minimo per il quale non è stata effettuata la rivalsa sul committente (risoluzione Agenzia Entrate n.69 del 2006).

Prof. Leonardo Carbone - Direttore responsabile Cfnews.it

 


Altri in PREVIDENZA