Gratuito Patrocinio
22/07/2016
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Un annoso problema quello del funzionamento dell’istituto del gratuito patrocinio, in questi ultimi anni inficiato dalla eccessiva lentezza del pagamento degli importi delle parcelle dovute agli Avvocati da parte dello Stato a seguito dell’ammissione al gratuito patrocinio, con ritardo nella corresponsione anche di oltre 24 mesi: quasi 100.000 i Colleghi coinvolti.
Per limitare gli effetti negativi conseguenti a tali lungaggini nei pagamenti dei crediti da gratuito patrocinio, con la legge di stabilità 2016 (art. 1, co. 778, della Legge 28.12.2015 n. 208) venivano introdotte norme tese a rafforzare l’effettività e l’efficacia dell’istituto, prevedendo per gli Avvocati che vantano crediti per spese di giustizia nei confronti dello Stato di porre tali somme in compensazione con quanto dovuto per imposte e tasse.
La compensazione è ammessa dunque dalla Legge con quanto dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l’IVA, nonché per il pagamento dei contributi previdenziali dovuti all’INPS per i dipendenti degli studi professionali, sia pure con alcuni limiti quantitativi: in pratica per gli Avvocati che hanno crediti per spese, diritti e onorari da gratuito patrocinio ex DPR 115/2002, viene ammessa la compensazione con quanto dai soggetti stessi dovuto all’Erario mediante cessione anche parziale dei predetti crediti entro il limite massimo pari all’ammontare degli stessi (aumentato dell’IVA e del contributo previdenziale).
Sono ammessi a compensazione i crediti in qualsiasi data maturati (anche antecedenti al 2016), non ancora saldati e comunque non contestati (cioè per i quali non è stata proposta opposizione ai sensi dell’art. 170 DPR 115/2002).
ATTENZIONE: dalla norma è però chiaramente esclusa la possibilità di compensare i crediti verso lo Stato per gratuito patrocinio con i contributi previdenziali dovuti a Cassa Forense in relazione alla posizione previdenziale personale dell’iscritto.
L’operatività della norma risultava tuttavia subordinata all’emanazione di un decreto interministeriale (Economia e Giustizia) in cui dovevano essere stabiliti criteri, priorità e modalità per l’attuazione delle misure, considerato anche il limite massimo di spesa, stabilito in 10 milioni di Euro (importo ‘vicino’ a quello sostenuto dallo Stato negli ultimi anni per coprire le spese del gratuito patrocinio, ma probabilmente insufficiente per soddisfare tutte le richieste), passaggio importante che, dopo mesi di gestazione, ha portato alla recente firma del menzionato decreto.
Sotto un profilo pratico, il diritto alla compensazione potrà essere esercitato attraverso una piattaforma elettronica da predisporsi a cura del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il Ministero ha fissato anche i tempi per scegliere la compensazione: dal 17 ottobre al 30 novembre per l’anno 2016 e dal primo marzo al 30 aprile per gli anni successivi.
L’iniziativa si muove nel rispetto di due principi fondamentali, precisa il Ministero della Giustizia in una nota: "da un lato quello alla difesa da parte dello Stato anche dei meno abbienti, fornendogli (art. 24 Cost.) i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione, dall’altro, il diritto del difensore a vedere compensata la propria attività professionale".
Insomma un segnale di attenzione verso l’intera categoria che sta attraversando una grande trasformazione "una promessa mantenuta che mira ad un sostegno dell’avvocatura più impegnata nel patrocinio a spese dello Stato, il più delle volte composta da giovani professionisti".
Avv. Eleonora Facchetti - Delegato di Cassa Forense