Firma digitale: sottoscrizione dell'era moderna!
24/09/2013
Stampa la paginaAttualmente la normativa di riferimento che disciplina la firma digitale resta il Codice dell’Amministrazione Digitale “CAD” (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, così come modificato dal d.lgs. 4 aprile 2006, n. 159), nonostante tale regolamento sia stato più volte rinnovato con numerosi interventi legislativi e affiancato da un proliferarsi di norme tecniche come, da ultimo, il d.p.c.m. del 22 Febbraio 2013.
La firma digitale è l'equivalente informatico di una tradizionale firma apposta su carta e viene rilasciata da Certificatori autorizzati, i cui certificati elettronici devono necessariamente avere, per ragioni di sicurezza, una validità limitata nel tempo.
E’ un particolare tipo di firma elettronica con valore legale basata su un sistema di due chiavi crittografiche definite asimmetriche: una privata, che viene utilizzata per firmare il documento destinato a essere spedito per via telematica, e una pubblica, che serve al destinatario della comunicazione per decifrare la firma apposta al documento informatico.
In estrema sintesi ed in parole povere ecco il suo meccanismo di funzionamento.
Il documento attraverso l'uso della chiave privata viene cifrato, il destinatario lo riceve e poi attraverso l'uso di un'altra chiave pubblica riuscirà a leggerlo ed attribuirlo al mittente, quale esclusivo detentore della chiave privata, proprio perché la tecnologia della firma digitale prevede la coincidenza tra la chiave privata e quella pubblica.
Attraverso tale sistema, viene verificata con certezza sia l'identità del mittente che l'integrità del messaggio quando arriva a destinazione, ovvero che il testo non sia stato modificato da terzi non autorizzati.
La firma digitale, inoltre, dal punto di vista metodologico, ha ben poco da spartire con la firma a cui tutti noi siamo abituati a confrontarci.
Ebbene, mentre il documento firmato “a mano con la penna” resta perfettamente leggibile, quello firmato digitalmente cambia il proprio stato e richiede un programma specializzato per la sua apertura.
La firma digitale, infatti, attraverso un procedimento di cifratura appone al documento una ‘impronta’ che trasforma il documento in un nuovo tipo di file diverso e non modificabile.
Ad esempio, il file in formato Microsoft Word “nomefile.doc”, al termine del processo di firma diventa il file “nomefile.doc.p7m” che non potrà essere aperto con Microsoft Word ma solo attraverso il dispositivo di firma digitale che ne riconoscerà il formato.
Ovviamente perché la firma digitale sia valida occorrerà che il dispositivo adoperato abbia un certificato qualificato non scaduto ovvero revocato o sospeso.
La descrizione della tecnologia su cui si basa la firma digitale può dare l’impressione che si tratti di qualche cosa di molto complicato.
Anche se ciò è certamente vero, in realtà tale sensazione dipende dall’approccio e dall’esperienza dell’utente.
Solo qualche tempo fa anche il personal computer o il telefono cellulare apparivano come oggetti complicati, ma il loro uso è stato reso semplice da opportune interfacce, cioè da software che si prendono cura di gestire i tecnicismi per conto dell'utente e riducono al minimo le difficoltà d’uso.
Considerazioni analoghe si possono fare per la firma digitale: l'utente, infatti, per applicare la propria firma digitale, deve soltanto dotarsi di un apposito kit costituito da una smart card, da un lettore di smart card e da un software di firma.
In alternativa alla smart card l'utente può utilizzare un token USB che permette di usare smart card in formato SIM con dei piccoli lettori simili a penne USB e le Key all-in-one penne USB speciali al cui interno è incluso tutto, smart card e software per l’applicazione e la verifica delle firme digitali.
Attraverso questi strumenti l'utente-avvocato una volta predisposta la procedura d’istallazione del Kit, selezionato il documento da firmare e inserito il codice di protezione del dispositivo (PIN) dovrà semplicemente premere un tasto. Al resto penserà poi il PC!
Altro aspetto importante della firma digitale è che non può essere disconosciuta perché legata indissolubilmente al titolare del dispositivo di firma.
Il titolare non potrà mai contestare la firma ma, semmai, l’uso del dispositivo di firma da parte di terzi poiché “l’utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi fornisca prova contraria”.
Il documento firmato digitalmente, insomma, è sempre riferibile al titolare del dispositivo di firma, che è però libero di provare l’uso abusivo del dispositivo di firma da parte di terzi.
Ciò posto occorre aggiungere, infine, che l’apposizione della firma digitale non attribuisce al documento così firmato anche una data certa.
E’ di tutta evidenza che la firma digitale rappresenta oramai il presente per l’intera categoria forense, una grande rivoluzione che consentirà al mondo giustizia di entrare a pieno titolo nel mondo della globalizzazione.
L’introduzione di questo strumento nel nostro ordinamento non farà altro che portare giovamento e cambierà in meglio il lavoro dell’avvocato.
Per secoli, nel mondo tangibile della carta, la sottoscrizione autografa è stato l’unico strumento giuridico che ha garantito l'assunzione di responsabilità del sottoscrittore del contenuto dell'atto.
Oggi sottoscrivere un atto giudiziario con la carta e penna o sottoscriverlo attraverso lo strumento elettronico della firma digitale è la stessa cosa. E allora perché non approfittarne!
Avv. Roberto Di Francesco - Delegato di Cassa Forense