Elezione del Comitato dei Delegati: si cambia.

di Roberto Uzzau

Stampa la pagina

Il nuovo testo si compone di 16 articoli rispetto ai 5 contenuti nel precedente Regolamento, essendosi ritenuto necessario disciplinare e tipizzare più puntualmente quanto in passato era normato senza adeguata nettezza di contorni.
Fra le novità più significative va segnalata la previsione in forza della quale, all'atto della formazione delle liste e fatta eccezione per quelle uninominali o binominali, ogni genere dovrà essere obbligatoriamente rappresentato.
Non si tratta di una innovazione di portata storica, perché sarebbe stato antistorico ignorare un tema fondamentale sul quale, in altra parte di questa rivista, si sofferma più ampiamente l'Avv.ssa Cecilia Barilli.
Si è poi calendarizzato meglio il percorso da seguire dalla indizione delle elezioni e fino alla proclamazione degli eletti, in alcuni casi in termini assai incisivi sulla dinamica e sulla tempistica delle operazioni di voto.
Le elezioni verranno indette non più almeno 120 giorni prima della scadenza del mandato, bensì entro il 15 marzo dell'anno in cui scade il mandato stesso, mentre le operazioni di voto, la cui data di fissazione oggi non è indicata da alcuna norma, dovranno completarsi entro il 15 ottobre in cinque giorni consecutivi fra il lunedì ed il venerdì, con orario di chiusura delle votazioni tassativamente stabilito nelle ore 13,00. Il mandato dei Delegati decorrerà dal 1° gennaio successivo e scadrà il 31 dicembre del quarto anno.


Regoleranno le operazioni elettorali:

  • le Commissioni Circondariali, costituite presso ciascun Consiglio dell'Ordine, le quali provvedono a fissare la sede e l’orario delle votazioni; ad affiggere, entro il 30 aprile, il manifesto contenente sia tali indicazioni, sia le modalità e dei termini per la presentazione delle liste; ad affiggere, entro il 15 luglio, il manifesto contenente le liste elettorali;
  • le Commissioni Distrettuali, coincidenti con le Commissioni Circondariali formate presso il Consiglio dell’Ordine del capoluogo del distretto, le quali, entro le ore 12 del 15 maggio, ricevono le liste dei candidati deliberando poi, nei tre giorni successivi, sulla loro ammissibilità;
  • le Commissioni Elettorali d'Appello, costituite presso il Consiglio dell’Ordine del capoluogo del distretto, che decidono sui reclami contro i provvedimenti emessi dalle Commissioni Elettorali Circondariali e dalla Commissione Elettorale Distrettuale;
  • la Commissione Elettorale Centrale, cui è attribuito il potere di proclamare degli eletti, di curare la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica entro quaranta giorni dalla chiusura dei seggi e di decidere sui reclami contro le operazioni elettorali e la proclamazione degli eletti.

Il Presidente della Cassa, i Consiglieri di Amministrazione, i presentatori ed i sottoscrittori delle liste nonché i candidati alla elezione non potranno essere componenti delle Commissioni Elettorali.
Le comunicazioni previste dal regolamento, il deposito dei reclami e le conseguenti deliberazioni, possono essere trasmessi in posta elettronica certificata.
Non vi sono particolari novità nella disciplina delle operazioni di voto, salva la possibilità di introdurre, in alternativa al voto cartaceo, il sistema di voto elettronico con modalità che garantiscano l’osservanza dei principi di unicità, libertà, segretezza e sicurezza del voto.
Come in passato, le elezioni svolte presso un Ordine ed annullate dalla Commissione Elettorale Centrale non saranno ripetute se i voti degli elettori di tale Ordine non possono influire sui risultati complessivi del collegio elettorale.
I termini che dovessero scadere in giornata festiva o il sabato sono prorogati di diritto al primo giorno successivo non festivo.

Avv. Roberto Uzzau - Delegato di Cassa Forense

 


Altri in PREVIDENZA