Cassazione: deducibili i contributi previdenziali esteri
01/10/2025
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La sentenza n. 9446 del 10 aprile 2025 della Corte di cassazione (Sez. V civile) affronta la questione della deducibilità, dal reddito complessivo imponibile in Italia, dei contributi previdenziali obbligatori versati all’estero da un contribuente fiscalmente residente in Italia.
Il caso riguardava un lavoratore dipendente di una società svizzera, fiscalmente residente in Italia, che per il 2009 aveva dichiarato il reddito da lavoro sulla base delle retribuzioni convenzionali previste dall’art. 51, comma 8-bis, del d.P.R. 917/1986 (TUIR).
Nella dichiarazione aveva portato in deduzione i contributi previdenziali obbligatori versati in Svizzera, ma l’Agenzia delle entrate aveva disconosciuto la deduzione, emettendo un avviso di accertamento con recupero d’imposta e sanzioni.
La Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva confermato la tesi dell’Agenzia, escludendo la deducibilità. La questione di legittimità ruotava attorno al coordinamento tra l’art. 51, comma 8-bis, TUIR, che disciplina la tassazione convenzionale dei redditi di lavoro all’estero, e l’art. 10, comma 1, lett. e), TUIR, che prevede la deducibilità degli oneri previdenziali e assistenziali dal reddito complessivo.
Secondo l’Agenzia, il reddito convenzionale costituiva una base imponibile “sganciata” dai contributi, con conseguente indeducibilità. La Cassazione ha ribaltato questa impostazione, richiamando anche il precedente orientamento della sentenza n. 17747 del 27 giugno 2024.
La Corte ha chiarito che il sistema del TUIR si fonda su un rapporto di “specialità reciproca” tra norme sulla determinazione dei redditi di categoria e norme sulla determinazione del reddito complessivo.
Se i contributi non sono deducibili in sede di determinazione del reddito di lavoro dipendente, devono essere sottratti dal reddito complessivo ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. e), salvo che una disposizione espressa lo escluda. Nessuna norma, ha precisato la Corte, vieta la deduzione dei contributi previdenziali versati all’estero. La decisione ha accolto il ricorso del contribuente, cassando senza rinvio la sentenza di merito e riconoscendo la deducibilità dei contributi previdenziali esteri obbligatori, anche se il reddito è determinato con il regime convenzionale dell’art. 51, comma 8-bis.
Per i professionisti, la pronuncia conferma un principio rilevante nella pianificazione fiscale dei lavoratori italiani all’estero: i contributi previdenziali obbligatori versati in Stati esteri (UE o extra-UE, purché a enti previdenziali riconosciuti) restano deducibili dal reddito complessivo imponibile in Italia, a condizione che non siano già dedotti a monte. Per il sistema giuridico, la sentenza rafforza un orientamento che limita interpretazioni restrittive dell’Amministrazione finanziaria e riconosce un’applicazione piena dell’art. 10 TUIR come norma di chiusura.