Cassa Forense salva dal prelievo straordinario
28/11/2019
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Pensione forense e prelievo straordinario, esclusi i trattamenti erogati da Cassa Forense
La legge 30.12.2018 n.145 (art.1, comma 261) prevede che a decorrere dal 1 gennaio 2019 – e per la durata di 5 anni- i trattamenti pensionistici di importo superiore ai 100.000,00 euro lordi su base annua, sono ridotti per la parte eccedente il suddetto importo di 100.000,00 euro con aliquote che vanno dal 15 per cento fino al 40 per cento.
L’ambito di operatività della suddetta normativa, come risulta dalla sua formulazione letterale, è limitata ai trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria e della gestione separata di cui all’art.26 l.n.335/1995.L’ambito applicativo dell’art.1 comma 261 della l.n.145/2018 è, quindi, circoscritto alle sole gestioni tassativamente indicate dalla norma.
Sono fuori dalla riduzione i trattamenti pensionistici erogati dalla Cassa Forense, ma anche da tutti gli altri enti di previdenza obbligatori di cui al d.lgs. n.509/94 e d.lgs. n.103/96: in pratica le c.d. casse professionali dei liberi professionisti (circolare Inps 7.5.2019 n. 62); e ciò in quanto le casse di previdenza dei liberi professionisti, come affermato e ribadito più volte sia dalla Corte di Cassazione che dalla Corte costituzionale, non sono sostitutive né esclusive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria (gestita dall’Inps).
Le pensioni forensi che superano un determinato importo sono, quindi, “salve” dal prelievo straordinario.
Sono fuori dall'ambito di operatività del prelievo straordinario anche le pensioni da totalizzazione o da cumulo, nelle quali sia presente anche un solo periodo contributivo a carico delle casse previdenziali dei liberi professionisti di cui al d.lgs. n.509/94 e n.103/96: tali fattispecie devono, quindi, ritenersi escluse dall’ambito applicativo della citata norma e non interessate, quindi, dalla riduzione in questione (circolare Inps 9.8.2019 n. 116).Sono, invece, da ricomprendere nell’ambito di applicazione della norma, tutti gli altri trattamenti pensionistici liquidati con gli istituti del cumulo e della ricongiunzione nei quali non è presente contribuzione a carico delle casse professionali.
Da quanto sopra ne consegue che ai fini della determinazione dell’importo pensionistico complessivo superiore a 100.00,00 euro lordi su base annua e della individuazione delle aliquote percentuali di riduzione da applicare, i trattamenti pensionistici liquidati con il cumulo dei periodi assicurativi (ai sensi dell’art.1, commi 239 e ss., l.n.228/2012 e d.lgs. n.42 del 2006 e n.184 del 1997):
- non rilevano nei casi in cui sia presente contribuzione presso una o più casse professionali, ancorché detta contribuzione sia stata valorizzata ai soli fini del diritto a pensione;
- rilevano nei casi in cui non sia presente contribuzione presso una o più casse professionali, a prescindere dal sistema di calcolo adottato per la determinazione del pro quota di pensione a carico di ciascuna delle gestioni interessate al cumulo dei periodi assicurativi.
Sono fuori dal “ticket pensionistico” le pensioni liquidate con il sistema contributivo, (mentre si applica alle pensioni erogate con almeno una quota calcolata con il sistema retributivo), le pensioni di invalidità, i trattamenti pensionistici riconosciuti ai superstiti e i trattamenti riconosciuti a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche (art.1, comma 268, l.n.145/2018).
Avv. Leonardo Carbone - Direttore Responsabile della Rivista