Cambia la rappresentanza? Lo scopriremo presto

di Gennaro Torrese

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Nel 1992, durante la prima conferenza nazionale a Venezia, dal titolo suggestivo “L’Avvocatura italiana come soggetto politico”, si pose con grande evidenza la necessità di un “Congresso che si ponga come organismo permanente che esprima la vera volontà dell’Avvocatura”.
Di poi il Congresso di Roma del settembre ‘93 e finalmente, nell’Ottobre 1994, a Venezia durante il Congresso straordinario, fu eletto un organismo provvisorio di rappresentanza politica che, in effetti, costituisce il soggetto da cui ha tratto origine l’Oua, che voleva avere la vocazione di rappresentare unitariamente gli interessi politici di tutta l’Avvocatura.
Per vero dopo un inizio incoraggiante cominciarono le dispute interne, le divisioni ed i conflitti, tanto che ritmicamente si sono smarcate dall’Organismo la componente delle Camere penali e alcune associazioni che ne hanno minato la connotazione di rappresentanza unitaria.
Di qui le crisi di rappresentanza, la delegittimazione dell’ OUA che scontava la sua debolezza per essere un’invenzione del Congresso non fondando la sua genesi su alcuna fonte normativa.

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Ora tutto è cambiato perché con la nuova legge forense (L. 31/12/2013 n. 247) l’art. 39 normativizza l’organismo (non necessariamente OUA) chiamato a dare attuazione ai deliberati congressuali, lasciando alla massima assise dell’avvocatura (il Congresso) libertà per decidere le proprie norme regolamentari e per eleggere l’organismo di rappresentanza politica.


L’art. 39 in vigore prevede:

“1. Il CNF convoca il congresso nazionale forense almeno ogni tre anni.
2. Il Congresso Nazionale forense è la massima assise dell’avvocatura italiana nel rispetto dell’identità e dell’autonomia di ciascuna delle sue componenti associative. Tratta e formula proposte sui temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, nonché le questioni che riguardano la professione forense.
3.  Il Congresso Nazionale forense delibera autonomamente le proprie norme regolamentari e statuarie ed elegge l’organismo chiamato a dare attuazione ai suoi deliberati”.
La disposizione normativa richiamata riconosce quindi nel Congresso la “massima assise dell’avvocatura” e va necessariamente inserita nel contesto della legge professionale che prevede all’art. 24, comma 2, che l’Ordine Forense “si articola negli ordini circondariali e nel CNF” ed al comma 3 che “Il CNF e gli ordini circondariali sono enti pubblici non economici a carattere associativo, istituiti per garantire il rispetto dei principi previsti dalla presente legge e delle regole deontologiche, nonché con finalità di tutela della utenza e degli interessi pubblici connessi all’esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale.

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Con la finalità di dare attuazione al precetto normativo (art. 39 L.P.) l’Avvocatura si è messa a studiare gli interventi regolamentari da portare al Congresso di Venezia del prossimo mese di ottobre al fine di riformare l’attuale organismo di rappresentanza politica (attualmente Oua).
L’OUA ha istituito una “Commissione Speciale Modifiche Statuto”, la quale ha presentato una relazione approfondita e motivata che costituisce un buon punto di partenza per la discussione, anche se, sui punti più delicati, non viene presa una posizione unitaria, ma vengono avanzate opzioni plurime.


Si parte dalla riduzione del numero dei delegati al Congresso, necessità da tutti avvertita. Infatti l’attuale numero è eccessivo e non comporta maggiore partecipazione in quanto non tutti riescono ad intervenire, né a seguire adeguatamente i lavori, dovendosi però in ogni caso dare spazio a tutte le componenti ed anche alle minoranze.
La Commissione dell’Oua propone di convocare il Congresso ogni due anni, anche se la legge prevede sia convocato “almeno” ogni tre anni e se su questo non pare vi sia dissenso. Il problema si pone invece in relazione al 1° comma dell’art. 39 per il quale il Congresso Nazionale Forense è convocato dal CNF, mentre più logico sarebbe stato che a tanto vi provvedesse l’istituendo organismo.
La Commissione inoltre propone l’elezione dei delegati in concomitanza con l’elezione degli ordini al fine di rendere gli avvocati più partecipi della fase congressuale. Il fine è sicuramente condivisibile, ma la soluzione offerta rischia di avere diverse controindicazioni con il completo appiattimento dei delegati all’ordine, senza consentire un adeguato ricambio.
Uno dei punti determinanti risiede nella composizione del nuovo Organismo di rappresentanza che dovrà tenere dentro, per una composizione che assicuri la presenza e dunque la voce di tutte le componenti, Ordini ed Unioni Regionali, Associazioni (pur con la difficoltà di individuare quelle maggiormente rappresentative) e delegati del Congresso. La proposta di nomina dell’assemblea mista, quasi una federazione tra Ordini, Associazioni e delegati del Congresso, è finalizzata a consentire a tutti di avere voce nell’organismo. Su questo fondamentale aspetto la commissione non ha preso posizione, ma ha suggerito diverse opzioni.
Anche sull’elezione del Presidente la Commissione non indica una soluzione unitaria, ma si ipotizzano diverse ipotesi.
La relazione della Commissione evidenzia però i rischi dell’elezione diretta, sia per la trasformazione del congresso in “assise elettorale”, sia perché gli ordini potrebbero monopolizzare la presidenza o condizionarla con un affrancamento del presidente eletto dall’assemblea stessa.


Per le incompatibilità si ritiene che esse vadano ridotte il più possibile perché il Congresso e l’organismo di attuazione devono comprendere più voci possibili e le più autorevoli.
Ad una forma di Statuto del Congresso e dell’Organismo Unitario stanno lavorando anche alacremente un folto numero di Presidenti degli Ordini e di Unioni per realizzare un progetto da sottoporre come mozione al Congresso di Venezia.
E’ evidente a tutti che siamo ad uno snodo fondamentale della storia dell’avvocatura e dell’organismo di rappresentanza politica. È opportuno prendere atto che lo scopo di unitarietà che intendevano perseguire i fondatori dell’OUA non è stato raggiunto e che bisogna impegnarsi, allo strenuo delle forze, per qualcosa di nuovo e di più efficiente.
È auspicabile che prima di ottobre si riesca a produrre un “Progetto di Statuto” il più possibile condiviso da portare all’assise congressuale che - con i noti tempi limitati - dovrà emendarlo e, conseguentemente, approvarlo.

Avv. Gennaro Torrese - Componente Comitato di Redazione di CF News

 

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